Le agevolazioni IRES e IRAP
In ambito fiscale, il c. 185 stabilisce, per gli anni 2022, 2023 e 2024, a favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, che gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La misura può essere fruita a condizione che, in ciascun anno, le federazioni sportive destinino almeno il 20 per cento di tali utili allo sviluppo (diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni) delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
La finalità
L’agevolazione è stata introdotta in via sperimentale, con la finalità di favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con peculiare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino completa applicazione i princìpi di riordino del settore contenuti nella l. n. 86/2019.
La rendicontazione
Per soddisfare la condizione di destinazione degli utili cui è subordinata l’agevolazione, occorre, per esplicita previsione del c. 186, che i costi effettivamente sostenuti siano rendicontati dalle federazioni sportive nazionali, nonché certificati dagli organi di controllo interno delle stesse, ovvero dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento. L’efficacia della misura in commento è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’UE, all’autorizzazione della Commissione europea.
Il credito d’imposta
Il c. 190 della legge di bilancio 2022 prevede che la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro, destinati a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici, come anche alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (cd. sport bonus), di cui all’art. 1, c. da 621 a 627, della legge di bilancio 2019, si applichi per l’anno 2022, limitatamente in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.
La ripartizione in 3 quote annuali
Come previsto dal comma 190, i soggetti in questione utilizzano il credito secondo le modalità di cui al comma 623 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019: ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, mediante il meccanismo della compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997. Sul piano attuativo, il comma 190 in esame precisa che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 30 aprile 2019, disciplinante le modalità di attuazione dell’incentivo di cui ai commi da 621 a 626 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019.
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