Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n.124 del 4 agosto 2017)

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La l. n. 124 del 4 agosto 2017 è stata promulgata dopo un travagliato iter parlamentare.

Il risultato finale è un testo articolato e frammentato che modifica, per lo più, disposizioni già positivizzate in relazione a poliedrici settori del mercato. La criticità attiene al fatto che non si tratta di organici apporti riformisti nelle varie materie trattate, ma di un intervento rapsodico, non guidato da un intento unitario.

Dall’esegesi del testo normativo di cui si tratta, infatti, emerge come l’intento della l. n. 124 del 2017 non sia quello di liberalizzare l’accesso al mercato e regolamentarne la concorrenza, bensì quello di rafforzare la posizione contrattuale degli utenti nei confronti delle imprese che operano in nevralgici settori finanziari. Specificamente, la maggior parte delle disposizioni integrano, in singoli settori economici, la disciplina generale del Codice del Consumo, volta proprio a prevenire e contrastare le pratiche commerciali scorrette.

Tutte le disposizioni contenute nella legge annuale per il mercato e la concorrenza necessitano, però, dell’adozione di provvedimenti attuativi o da parte dei Ministeri competenti, ovvero delle autorità di regolazione.

L’aspetto di maggiore novità ed interesse della novella del 2017 concerne l’ambito assicurativo, interessato plurimamente dalla l. n. 124 del 2017.

In prima istanza, la riforma ha inciso sull’obbligo delle compagini assicurative di stipulare polizze relative all’assicurazione obbligatoria, cristallizzando il principio per cui, se le informazioni fornite dal cliente relativamente ai propri dati siano false o sbagliate, viene meno detto obbligo. In realtà, si tratta per lo più di dati afferenti all’attestato di rischio, la cui formazione non compete all’assicurando. Pertanto, gli unici casi possibili dovrebbero riguardare l’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa oppure le ipotesi in cui vengano presentati all’agente di assicurazione. Nondimeno, onde evitare l’elusione da parte delle compagnie assicurative dell’obbligo a contrarre, in caso di segnalazione di violazione o elusione di detto obbligo, anche in sede di rinnovo della polizza assicurativa, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell’Ivass sono dimezzati.

Nel solco di tale ratio, la l. n. 124 del 2017 prevede che gli intermediari abbiano l’obbligo di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti. Qualora l’intermediario venga meno a tale obbligo, il contratto è affetto da nullità, rilevabile soltanto pro cliente. Quest’ultimo, inoltre, qualora accetti una o più condizioni indicate dalla legge, ha diritto ad uno sconto sul prezzo della polizza, in una percentuale determinata dall’Ivass. Detto sconto è maggiorato quadro l’assicurato risieda in una delle province, sempre individuate dall’Ivass, a maggior tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, purché non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi quattro anni ed a patto che installino sul veicolo la scatola nera. Un ulteriore sconto viene poi applicato quando un soggetto assicuri più veicoli con la medesima compagnia e, per ciascuno, sottoscriva una clausola di guida esclusiva.

Un’altra significativa novità concerne la sottoscrizione di contratti con clausola “bonus-malus”, nel qual caso la variazione del premio rispetto alla tariffa applicata, sia in aumento che in diminuzione, va indicata in valore assoluto e percentuale nel preventivo del nuovo contratto.

Ad essere interessata dalla novella è anche la materia delle classi di merito. Specificamente, la l. n. 124 del 2017 sancisce che, a chi stipula un nuovo contratto nell’ambito di una determinata classe di merito, vadano garantite le stesse condizioni di premio degli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio. Inoltre, non si può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, qualora quest’ultimo sia della medesima tipologia e sia stato acquistato dallo stesso assicurato o da uno stabile componente del nucleo familiare.

Un’ulteriore innovazione di rilievo concerne la durata del contratto di assicurazione obbligatoria RC Auto, il quale deve avere durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, può essere rinnovato di anno in anno e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale, senza possibilità di rinnovo tacito.

Strettamente collegata all’ambito assicurativo è la materia afferente al risarcimento del danno non patrimoniale. Invero, con la l. n. 124 del 2017, il Legislatore si prefigge l’obiettivo i regolamentare normativamente e definitivamente il risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale e, contestualmente, limitare l’esercizio discrezionale del magistrato nella personalizzazione del danno alla salute. Lo strumento mediante il quale pervenire a detto risultato è quello di una tabella unica nazionale, nella quale vengono inseriti tutte le possibili voci di danno, inglobando anche riferimenti semantico-terminologici precedentemente esclusi, in un’accezione, per converso, quanto più inclusiva possibile.

In tale ottica, la novità di maggior impatto concerne il diritto delle vittime al piano ristoro de danno, da ottenere in un contesto di equilibrio con l’esigenza di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo. In estrema sintesi, viene codificato il principio dell’equilibrio tra diritto leso e necessità risarcitoria da un lato e la funzione sociale del sistema assicurativo obbligatorio. Nondimeno, tale impronta macroeconomica deve essere letta alla stregua di un’altra rilevante innovazione introdotta con la novella, ossia la tabella unica nazionale. Quest’ultima eleva a criteri di computo positivizzati due principi empiricamente desunti, in precedenza, dalle c.d. “tabelle milanesi”. Nello specifico, per un verso viene fatto obbligo, al legislatore delegato, di tenere conto, nella redazione della tabella di cui si è detto, dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, mentre dall’altro viene reinserita la componente del danno morale nel contesto strutturale di danno alla persona. Inoltre, sempre nei criteri di redazione di detta tabella, viene reintrodotta la componente del “danno morale all’integrità fisica”. Sostanzialmente, viene codificato il danno “morale”, con il fine evidente di rendere la tabella unica nazionale l’esclusivo strumento e parametro di risarcimento di tutti i danni derivanti dalla circolazione stradale. Preme, tuttavia, sottolineare, che la portata applicativa della tabella avrà valore ex nunc, cioè produrrà effetti per i sinistri occorsi successivamente alla sua entrata in vigore.

Un ulteriore aspetto riformistico di ingente valore afferisce al c.d. “danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”. Esulando dal dibattito fervente sulla materia de qua, viene specificato che, a’ sensi della normativa di cui si tratta, per ottenere il risarcimento del danno biologico permanente conseguente a lesioni lievi, le stesse dovranno essere oggetto di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, ma in quest’ultimo caso solo per lesioni oggettivamente riscontrabili (come le cicatrici), ossia senza l’ausilio di strumentazioni di sorta. In ogni caso, qualora la menomazione accertata incida in modo rilevante su specifici aspetti relazionali o personali documentati ed accertanti, ovvero causi o abbia causato sofferenza psicofisica di particolare entità, il giudice potrà aumentare l’ammontare del risarcimento fino al 20%, con un equo e motivato apprezzamento.

Da ultimo, la l. n. 124 del 2017 ha previsto due norme in materia di accertamento di responsabilità e dell’accadimento storico dei sinistri stradali. In particolare, vengono posti limiti all’ammissibilità dei testi oculari nel giudizio di accertamento della responsabilità stradale da incidente, con passaggi di rilievo sia sotto il profilo dell’ammissibilità dei mezzi di prova, che di valenza delle scatole nere.

In merito all’identificazione dei testimoni, la novella del 2017 si evidenzia per voler prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti nel settore assicurativo. La norma di riferimento, infatti, in modo strenuo, prevede un onere di comunicazione in tempi ristretti della lista dei testimoni tali da escludere la possibilità, almeno in astratto, di generare sinistri premeditati.L’obbligo di tempestiva segnalazione dei testimoni presenti al fatto, però , riguarda solo l’eventualità in cui siano occorsi danni alle cose, e non anche alle persone.

Le modalità per l’identificazione dei testimoni sono quattro: denuncia di sinistro inoltrata dall’assicurato all’assicuratore; con il primo atto formale che il danneggiato inoltra alla compagnia assicurativa; all’esito di richiesta da parte dell’assicurazione al proprio cliente; direttamente dall’assicurazione nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia o della richiesta.

In relazione alle “scatole nere”, si tratta di sistemi meccanico-informatici di acquisizione ed elaborazione dei dati cinetici dei veicoli che, se installati, possono fornire informazioni utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. A queste ultime, la l n. 124 del 2017 fornisce valore probatorio, nonostante sia necessario attendere l’emanazione dei decreti attuativi. Nondimeno, è doveroso dubitare dell’effettiva valenza innovatrice di detta previsione, stante che la concreta dinamica del sinistro afferisce a fattori estremamente complessi (modalità dell’urto, posizione pre e post impatto, velocità dello spazio di frenata), che quantunque siano rilevabili da un apparecchio come la “scatola nera”, necessitano poi di interpretazione concreta. Quest’ultima, indubbiamente, deve essere considerata sempre a panneggio di un consulente tecnico, esperto in materia, il quale potrà servirsi di detti apparati quale ausilio. Inoltre, la labile portata innovatrice della previsione si coglie anche in relazione alla possibilità fornita ad un soggetto che subisca in negativo le emergenze della “scatola nera”, di provare documentale l’inattendibilità dei fatti acquisiti per mancato funzionamento o manomissione del dispositivo.

Dott. Messina Salvatore

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