Le tutele davanti alla CEDU

Redazione 12/07/19
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Al fine di ottenere la tutela accordata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) è possibile proporre ricorso o sporgere una denuncia di violazione dei diritti dell’uomo.

CEDU: la Carta e la Corte

Con il termine “CEDU” si intendono tanto la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti (del 1950), quanto Corte europea dei diritti dell’uomo (istituita nel 1959). Tale organo giudiziario è chiamato proprio ad assicurare il rispetto della Carta da parte degli stati firmatari (c.d. alte parti contraenti).

La Corte ha sede a Strasburgo e non va confusa con la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, che è un organo dell’Unione Europea.

La Corte è formata da un numero di giudici pari al numero di Stati parte della Convezione europea dei diritti dell’uomo, eletti dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. I giudici hanno un mandato di 6 anni. I giudici eleggono tra loro un Presidente e due Vicepresidenti, con mandato triennale e rieleggibili.

Tipi di ricorsi

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo prevede la possibilità di adire la Corte Europea dei diritti dell’uomo tramite due tipi di ricorsi: i) i ricorsi interstatali; ii) i ricorsi individuali.

Per sapere tutto sulla redazione dei ricorsi CEDU leggi “I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo” di Andrea Sirotti Gaudenzi

In base all’art. 33 della CEDU, con riferimento ai ricorsi interstatali, “ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un’altra Parte contraente”.

Dunque, il ricorso interstatale è proposto da uno degli Stati firmatari della CEDU che abbia intenzione di denunciare un altro Stato firmatario per la violazione dei principi contenuti nella Convenzione.

L’art. 34 della CEDU riguarda, invece, i ricorsi individuali. Tale norma dispone dispone che “la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Inoltre, le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto”.

Si badi che, nel tempo, lo strumento del ricorso individuale ha visto accrescere la propria importanza, tanto da assumere rilevanza centrale nell’impianto delle tutele attivabili davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il sistema CEDU si fonda, infatti, sull’iniziativa di parte e sui ricorsi (governativi o individuali), non essendo la Corte autorizzata a procedere d’ufficio.

Quanto alla legittimazione, non è possibile che un individuo denunci una violazione dei diritti dell’uomo, se non ne è “vittima”. Nel sistema CEDU non è neppure prevista l’actio popularis.

Soggetto legittimato a presentare il ricorso è dunque la “vittima”. Nel sistema CEDU si considera tale non solo la vittima o le vittime dirette della pretesa violazione, ma anche ogni altra vittima indiretta alla quale la presunta violazione cagionerebbe un pregiudizio o che avrebbe un “valido interesse personale” ad ottenere la fine della violazione.

Si segnala, inoltre, che la formulazione dell’art. 34 non impone ai ricorrenti di precisare quale articolo e paragrafo della Convenzione e dei Protocolli sia stato violato. Infatti, esigenze di giustizia hanno portato la Corte ad accogliere ricorsi formulati in forma libera, purché da essi risultasse chiara la denuncia della violazione di uno dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.

Denuncia di violazioni dei diritti dell’uomo

Chi ritiene di aver subito una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU può rivolgersi al Cancelliere della Corte, inviando una missiva al seguente indirizzo: “Al Cancelliere della Corte europea dei diritti dell’uomo Consiglio d’Europa F-67075 STRASBOURG CEDEX”

E’ consigliabile includere nella lettera di denuncia i seguenti elementi: i) una sintetica esposizione dell’oggetto delle doglianze; ii) l’indicazione dei diritti garantiti dalla Convenzione che si ritiene siano stati violati; iii) l’indicazione dei ricorsi esperiti; iv) l’elenco delle decisioni adottate da una pubblica autorità, precisando per ognuna di queste la data e indicando per sommi capi il contenuto di tali decisioni.

Occorre allegare alla missiva le copie dei provvedimenti richiamati. Nonostante il fatto che le lingue ufficiali della Corte siano l’inglese e il francese, le lettere possono essere redatte anche in italiano o in un’altra delle lingue ufficiali dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa.

Il Cancelliere della CEDU risponderà alla lettera, eventualmente facendo richiesta di ulteriori documenti, informazioni, chiarimenti.

Sarà eventualmente cura del Cancelliere fornire informazioni su eventuali precedenti giurisprudenziali e sul modo in cui la Convenzione è stata interpretata in casi analoghi. Ove risulti chiara l’inammissibilità della doglianza, ne verrà data immediata comunicazione. Viceversa, qualora dalla corrispondenza inviata risulti che la doglianza possa essere registrata come un ricorso, verranno inviati i formulari appropriati per mezzo dei quali si potrà presentare formale ricorso. Ciò non toglie che sia possibile presentare direttamente ricorso, senza necessità di proporre previa denuncia.

Si precisa che la Corte può occuparsi solo di doglianze relative ai diritti elencati nella CEDU. Inoltre, la Corte non svolge il ruolo di giudice di appello, pertanto non ha il potere di annullare o modificare le decisioni assunte dall’autorità giudiziaria nazionale.

La CEDU non ha neppure facoltà di intervenire direttamente presso l’autorità nazionale per censurarne il comportamento o sanzionarla.

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