Le società unipersonali

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Le società con un unico socio stanno avendo sempre più successo.

Le statistiche degli ultimi anni rilevano una crescita di questo tipo di società.

Si tratta sempre di una piccola percentuale sulle società esistenti, ma il loro numero aumenta ogni anno, con un ritmo superiore a quello degli altri tipi di società.

La società unipersonale piace sempre di più agli imprenditori, che stanno superando l’iniziale diffidenza per questo strumento.

La società unipersonale rappresenta un’opportunità per coloro che vogliono intraprendere un’attività di impresa individuale, ma anche per “trasformare” in società un’impresa individuale esistente, approfittando del regime fiscale conveniente.

Parlando di società unipersonali, si intendono esclusivamente le società di capitali,  s.r.l. o s.p.a..

Le società di persone devono avere sempre almeno due soci, salvo che in via transitoria, per non più di sei mesi, un socio resti unico, ad esempio, in seguito al recesso o alla cessione della quota da parte dell’altro socio.

Sarebbe una situazione provvisoria, che la legge ammette per dare a chi è rimasto un tempo ragionevole per fare entrare qualche altra persona nella società.

Al termine dei sei mesi, se non è entrato almeno un altro socio, la società si scioglie in automatico.

La maggior parte delle società unipersonali sono società a responsabilità limitata, visto che la s.r.l. costituita in questa forma è prevista dal 1993.

Dal 2004, però, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta anche la possibilità di costituire una società per azioni unipersonale.

Le caratteristiche delle società unipersonali

Parlare di una società con un unico socio sembra quasi impossibile, perché il concetto di società implica la collaborazione tra più soggetti, che si mettono insieme per gestire un’impresa.

Nella società unipersonale il soggetto è uno e sarebbe più corretto parlare di impresa individuale con responsabilità limitata.

Al di là delle formule giuridiche, conta che l’imprenditore che gestisce da un’attività commerciale può utilizzare questo strumento per evitare la responsabilità illimitata che da sempre caratterizza l’esercizio dell’impresa individuale.

Può decidere di destinare all’esercizio dell’impresa un capitale determinato, mantenendo al sicuro da ogni rischio il resto del suo patrimonio.

Questo è l’aspetto che ha determinato il successo, sempre crescente, della società unipersonale. Nella realtà italiana, fatta per lo più di piccole e medie imprese, le aziende che fanno capo a una persona sono molte, e quando raggiungono determinate dimensioni si trovano in difficoltà con il regime di responsabilità illimitata previsto dal codice civile.

Il rischio presente in qualunque attività imprenditoriale può mettere a repentaglio il risultato di decenni di lavoro.

Sino a qualche anno fa l’unica soluzione era quella di fingere di costituire una società, facendo sottoscrivere una piccola quota simbolica a un familiare.

L’impresa individuale unipersonale è sempre stata un tabù per il nostro legislatore, ma nel 1993 una direttiva dell’Unione Europea ha imposto agli Stati membri di ammettere, in alternativa, l’impresa individuale unipersonale oppure la società unipersonale a responsabilità limitata.

Il nostro legislatore ha scelto di creare la società con un unico socio.

In questo modo l’imprenditore individuale può ottenere di limitare la sua responsabilità al capitale investito nell’azienda, mantenendo al sicuro il suo patrimonio personale.

Non si tratta, però, di un’impresa individuale, si ha una società, anche se con un unico socio.

Le regole delle società unipersonali

La società unipersonale, avendo un unico socio, continua a funzionare secondo le regole ordinarie. C’è l’assemblea, anche se composta da una persona, un organo amministrativo, che può essere il socio stesso, ma anche essere composto da una o più persone estranee alla società, e, se necessario, l’organo di controllo.

L’atto costitutivo e lo statuto della società restano i soliti, nonostante alcune clausole non possano trovare applicazione sino a che la società abbia un unico socio.

Ne costituisce un esempio la clausola di prelazione.

Si deve tenere presente la possibilità che il numero dei soci aumenti, durante la vita della società, in seguito a una cessione di quote.

Una società può nascere con un unico socio e diventare pluripersonale, se entrano altri soci, oppure può nascere come una società con più soci, e diventare unipersonale in un momento successivo.

In entrambi i casi lo statuto, se è formulato bene, può restare lo stesso.

La legge prevede alcune regole particolari per la società unipersonale.

Quando la società viene costituita con un atto unilaterale è necessario versare l’intero capitale sociale prima dell’atto costitutivo, anziché il 25% previsto per le altre società di capitali.

Lo stesso vale per l’aumento di capitale sottoscritto dall’unico socio.

Quando si concentra in una persona la titolarità delle quote di una società preesistente, i versamenti ancora dovuti devono essere eseguiti entro novanta giorni.

Quando l’intera partecipazione appartiene a un socio o quando cambia la sua persona, l’organo amministrativo deve depositare nel registro delle imprese, entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci, una dichiarazione che contenga l’indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e della cittadinanza dell’unico socio.

Nel registro delle imprese quando si ricostituisce la pluralità dei soci, deve essere depositata un’apposita dichiarazione.

La pubblicità può essere eseguita anche direttamente dal socio unico o da colui che cessa di esserlo.

I contratti della società con l’unico socio e le azioni a suo favore sono opponibili ai creditori della società se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori oppure da atto scritto avente data anteriore al pignoramento.

Le società unipersonali e il codice civile

Il codice civile prevede che il socio unico assuma responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte quando era titolare dell’intera partecipazione, in caso di fallimento della società, quando il capitale sociale non è stato interamente eseguito oppure non è stata eseguita la pubblicità nel registro imprese relativa alla presenza di un unico socio.

Se si verificano queste condizioni viene esternata la dichiarazione di fallimento dell’unico socio in estensione a quello della società, che non può avvenire quando sono rispettate le regole che prevedono il versamento integrale del capitale sociale e la pubblicità della presenza di un unico socio.

Con la riforma non esistono più le altre ipotesi di responsabilità illimitata previste dalla normativa attuale.

Da gennaio 2004 può godere della responsabilità limitata anche chi è socio unico di più società di capitali, come le società o persone giuridiche che controllano interamente una società di capitali.

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