Le società tra professionisti

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Le “società tra professionisti” non costituiscono un tipo di società a sé stante.

Sono disciplinate dalle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con la eccezione delle norme introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale.

Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure società cooperative.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, in coerenza con quello che prevede il codice civile, che ammette le società cooperative con tre soci, se sono persone fisiche (art. 2521 del codice civile).

La scelta di annoverare la società semplice tra le forme societarie ammesse appare coerente con la natura economica, ma non commerciale, dell’attività professionale.

Le società tra professionisti possono essere costituite anche nella forma di s.r.l. con capitale compreso inferiore a 10.000 euro (e anche di 1 euro), mentre non è possibile utilizzare la forma della s.r.l. semplificata, perché lo statuto standard previsto per questa forma di società non è compatibile con le indicazioni richieste per la società tra professionisti.

Il tipo sociale può essere scelto liberamente dai soci, tenendo presenti le conseguenze sul regime di responsabilità personale per le obbligazioni sociali, l’ammontare richiesto per il capitale sociale e le diverse regole sul funzionamento della società.

Tra le obbligazioni sociali rileva la responsabilità per le prestazioni professionali rese dalla società ai clienti.

Secondo l’opinione prevalente, il rapporto d’opera professionale si instaura tra il cliente e la società, alla quale è conferito l’incarico professionale, anche se questo viene eseguito da uno o più soci professionisti, in modo che la responsabilità per la prestazione professionale ricada sulla società, e non sul singolo professionista.

Nei tipi sociali con responsabilità illimitata dei soci (la società semplice, la s.n.c. e, per gli accomandatari, anche la s.a.s.), ogni socio risponderebbe personalmente, con il suo patrimonio, anche per le prestazioni professionali fornite dagli altri soci.

L’opinione secondo la quale il rapporto d’opera professionale si instaura tra il cliente e la società sembra confermata dalla previsione dell’iscrizione della società tra professionisti all’ordine professionale, con assoggettamento al relativo regime disciplinare, dalla possibilità che sia la società a scegliere il professionista che eseguirà la prestazione, senza una specifica designazione da parte del cliente, e soprattutto dall’obbligo, previsto dalla legge a carico della società, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile che deriva dall’esercizio dell’attività professionale.

Alcuni ritengono che il rapporto d’opera professionale si instauri tra il cliente e il singolo professionista, perché la legge prevede che l’attività professionale sia esercitata in via esclusiva da parte dei soci.

Denominazione e ragione sociale

La denominazione sociale (o la ragione sociale), in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti”.

Questa indicazione si aggiunge a quelle previste per il tipo sociale prescelto (per esempio s.n.c., s.r.l., etc.).

Nel caso della s.n.c. o della s.a.s., la regione sociale deve sempre contenere anche il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili.

Non è necessario indicare nella ragione sociale le attività professionali svolte dalla società.

Nelle società costituite per l’esercizio di più attività professionali è consentito utilizzare l’espressione “multiprofessionale”.

Oggetto sociale e clausole obbligatorie

La legge prevede che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il quale atto costitutivo preveda:

L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

L’oggetto sociale deve prevedere in modo esclusivo l’esercizio delle professioni protette.

Le società tra professionisti non possono avere per oggetto l’esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi.

Coloro che esercitano una professione “non protetta” non possono partecipare a una società tra professionisti in qualità di soci professionisti, ma come soci “per prestazioni tecniche” o “per finalità di investimento”, a condizione che i soci professionisti mantengano la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Le prestazioni tecniche possono essere rese in via strumentale e accessoria rispetto all’attività professionale svolta dalla società, e non possono rientrare nell’oggetto sociale.

La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Si può costituire una società tra professionisti “multidisciplinare”, per l’esercizio di diverse professioni protette, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali.

L’ammissione in qualità di soci dei professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in diverse sezioni e anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, vale a dire soggetti non professionisti per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento

Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale, deve determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Il venire meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la stessa procede alla sua cancellazione dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Le modalità perché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.

La designazione del socio professionista deve essere compiuta dall’utente e, in mancanza di questa designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente.

la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

Le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Esecuzione dell’incarico

L’incarico professionale conferito alla società può essere eseguito in modo esclusivo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.

Il socio professionista che deve eseguire la prestazione è scelto dal cliente, e in mancanza di scelta deve essere prima comunicato per iscritto al cliente dalla società.

Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista si può avvalere con direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non e non prevedibili, si può avvalere di sostituti.

I nominativi dei sostituti e degli ausiliari vengono comunicati al cliente per iscritto.

Il cliente può comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione ricevuta.

I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, e la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale è iscritta.

Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto sulle attività professionali a lui affidate.

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