Le Sezioni Unite si esprimono sull’interesse moratorio usurario

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Habemus papam!! L’attesa è finita: a distanza di quasi un anno dalla ordinanza interlocutoria n. 26946 del 22 ottobre 2019, con cui la Prima Sezione Civile della Suprema Corte aveva rimesso alle Sezioni Unite la problematica dell’usurarietà dell’interesse moratorio, è stata pubblicata in data 18 settembre 2020 la sentenza n. 19597 della Corte di Cassazione SS. UU. Civili (Pres. Mammone – Rel. Cirillo).

In estrema sintesi, focalizzando da subito l’attenzione sulla concreta portata della pronuncia in commento, gli Ermellini definitivamente sanciscono – a tacitazione di ogni diverso precedentemente orientamento – il mantenimento degli interessi corrispettivi, laddove nel contratto di mutuo si riscontri l’usurarietà del solo tasso moratorio usurario ab-origine.

Va da sé che in termini squisitamente monetari siffatta soluzione riduce in maniera drastica l’interesse a incardinare o proseguire controversie incentrate su tale motivo di doglianza.

La montagna dunque ha partorito un topolino?! Limitandosi alla mera valutazione dei compimenti, verrebbe da rispondere banalmente di sì.

La sentenza, tuttavia, a modesto parere di chi scrive, appare – al contrario di precedenti decisioni seppure di illustri Collegi – ottimamente strutturata e ponderata nei vari temi trattati nonché ricca di spunti che nel lettore più attento stimolano, addentrandosi nell’analisi delle motivazioni apportate, ripetute riflessioni.

E’ chiaro l’intento della Suprema Corte di illustrare meticolosamente le ragioni che conducono alla decisione finale così da escludere a priori zone d’ombra oggetto di possibili critiche.

Fatta questa doverosa premessa, procediamo ad esaminarne, i singoli contenuti, nell’audace tentativo di una analisi altrettanto accurata.

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Le tesi contrapposte della Giurisprudenza di Legittimità

Il percorso motivazionale seguito dal Supremo Collegio muove dall’illustrazione delle differenti tesi emerse dalla giurisprudenza di legittimità e sostenute da vivace dibattito dottrinale, tutte vagliate alla luce del criterio guida costituito dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire.

I due orientamenti vengono entrambi esaminati, passo dopo passo, attraverso i seguenti argomenti: a) lettera delle norme, b) legislatore storico del 2001, c) funzione degli interessi, d) ratio della norma, e) evoluzione storica, f) previsione dell’art. 1284 c. 4 cc g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei d.m.

Tale modus operandi giova, senza alcun dubbio, ad una maggiore comprensione e condivisone dell’iter espositivo.

La prima tesi analizzata è la c.d. restrittiva il cui cardine è la diversa funzione degli interessi: i saggi corrispettivi costituiscono la remunerazione per il godimento diretto di una somma di denaro, mentre i moratori, secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c. rappresentano il danno conseguente l’inadempimento di una obbligazione pecuniaria.

Se può dirsi che, in termini economici, le due categorie si avvicinino, in termini giuridici è invece assai diversa la causa giustificativa dell’attribuzione.

In merito alla circostanza del mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei d.m. si sottolinea che nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio non erano inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati – T.e.g. del singolo rapporto e T.e.g.m. determinante il tasso soglia – dovevano essere omogenei: onde nel T.e.g. del singolo rapporto gli interessi moratori non dovevano essere conteggiati.

La seconda tesi di cui alle sentenze rese dalla Terza sezione n. 26286 del 17 ottobre 2019 e n. 22890 del 30 ottobre 2018 è invece definita dalla Suprema Corte “estensiva”.

Tale orientamento si basa sul presupposto che entrambi gli interessi (corrispettivo e moratorio) costituiscano la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente; quanto alla ratio della norma si evidenzia che il criterio oggettivo previsto dalla legge n. 108 del 1996 intende tutelare le vittime dell’usura e il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall’ambito di applicazione gli interessi moratori.

In merito al mancato rilievo degli interessi moratori nei tassi soglia dei D.M. è incontestato, secondo tale ragionamento, che le voci, computate nei decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, escludano gli interessi moratori; ma ciò non ha rilievo ermeneutico, dato che la disciplina secondaria non può costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali degli enunciati, pena un’inammissibile inversione metodologica.

Sviscerati i punti peculiari delle antitetiche tesi, pur riconoscendo che il dato letterale e i diversi argomenti sovente si equivalgono tra loro, quanto a persuasività e (non definitività), il Supremo Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina non possano dirsi estranei all’interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.

Molto chiara e altrettanto persuasiva la motivazione resa dalla Sezioni Unite laddove sottolineano l’esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l’ordinamento e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.

La concreta applicazione della disciplina antiusura ed il principio di simmetria

È questo, a parere dell’autore, indiscutibilmente, il passaggio dal peso specifico più rilevante di tutta la pronuncia, la cui comprensione è agevolata anche in codesto caso dalla scelta di articolare la tematica in sotto-paragrafi.

Il Supremo Collegio afferma che, così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l’identificazione dell’interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l’esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali.

L’esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018 (resa sul tema CMS), ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.

Le rilevazioni di Banca d’Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. Tasso Soglia limite che questi comprenda.

La misura dell’incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla Banca d’Italia solo ai fini statistici, opzione di metodo motivata con l’esigenza di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. Documento Banca d’Italia 3 luglio 2013).

La nozione sottesa è quella di un mercato concorrenziale del credito, in cui il gioco delle parti tende ad indicare l’equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso propria.

Sempre con riferimento alle rilevazioni di Banca d’Italia le Sezioni Unite asseriscono infatti che “il tasso rilevato dal d.m. a fini conoscitivi – se pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all’anno 2015) e rilevato a campione – può costituire l’utile indicazione oggettiva idonea a determinare la soglia rilevante giungendo alla conclusione “che la sua significatività non può essere, quindi, disconosciuta”.

Trattasi di affermazione certamente perentoria che poco spazio presta a possibili interpretazioni.

La Suprema Corte, inoltre, dal sopracitato passaggio sembra riconoscere la validità di tale maggiorazione anche per il periodo in cui la suddetta statistica non è stata aggiornata.

Viene dunque chiarito anche questo aspetto di non secondaria importanza, oggetto nel recente passato di ripetute critiche sollevate da taluna dottrina e da alcuni Tribunali di merito che, in considerazione del periodo di mancato aggiornamento, optavano per un mero confronto tra l’interesse moratorio ed il tasso soglia generato dal TEGM privo della maggiorazione.

L’esaustiva trattazione dell’argomento attraverso un riuscito connubio giuridico-matematico non poteva che terminare con una espressione numerica del calcolo del Tegm per addivenire al tasso soglia e con la successiva formula contenente l’“addendum” che tenga conto degli interessi moratori.

Il Supremo Collegio prosegue il proprio ragionamento affermando che va confermata la piena razionalità del succitato principio di simmetria, in continuità con quanto in precedenza già statuito (Cass. S.S.U.U. n. 16303 del 20 giugno 2018, Cass. n. 22270 del 3 novembre 2016, Cass.n. 12965 del 22 giugno 2016), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione.

Tutto ciò atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l’art. 644, comma 4, c.p e l’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, sia l’intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.

Viene dunque recepito il c.d. criterio di omogeneità, sul quale le Sezioni Unite già avevano fondato le proprie decisioni per chiarire l’annosa problematica del calcolo dell’onere CMS all’interno del TEG.

Si rammenta come tale criterio, con riferimento specifico agli interessi moratori fosse stato già fatto proprio dalla Terza Sezione nella sentenza n. 26286 del 17.10.2019 che aveva smentito la precedente n. 27442 del 30 ottobre 2018.

Altro aspetto esaminato, al fine di fugar ulteriori problematiche, è il criterio da applicare per la verifica del tasso moratorio ove i decreti ministeriali non indichino la maggiorazione media.

Gli Ermellini non mancano, inoltre, di sottolineare come tale aspetto sia stato “trascurato dalle conclusioni della parte pubblica”: tale virgolettato lascia inequivocabilmente intendere come detta criticità si sarebbe dovuta risolvere in altre sedi.

La rilevazione statistica degli interessi moratori è stata effettuata solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003.

Le Sezioni Unite ritengono che, in ragione dell’esigenza primaria di tutela del soggetto finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato.

Applicazione dell’art. 1815 c. 2 c.c. in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro

Preso atto del criterio di verifica da adottare, le Sezioni Unite si concentrano sulle conseguenze del superamento del tasso, non prima di aver evidenziato che “a differenza di altri ordinamenti anche europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto”.

Anche la sopracitata esternazione di raffronto tra l’ordinamento italiano e quello degli altri stati, a parere dell’autore, non è in alcun modo casuale ma assolutamente propedeutica a giustificare la sanzione che la Corte intende applicare a tale debordo.

Quanto alla conseguenza dell’avvenuto superamento del tasso antiusura, le Sezioni Unite osservano, dunque, che questa investe solo gli interessi direttamente coinvolti.

Nel caso gli interessi corrispettivi siano stati concordati nel limite del lecito e solo gli interessi di mora lo eccedano, le conseguenze della dichiarazione di usura travolgono unicamente questi ultimi preservando gli altri.

Per le Sezioni Unite, infatti, la regolamentazione del mercato non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente ai danni di quello che invece ha rispettato puntualmente gli obblighi di pagamento. Cosa che invece avverrebbe se all’azzeramento dell’interesse di mora, facesse seguito un costo del denaro nullo, con l’obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale.

Lungi dal voler giudicare, con il presente contributo, se tale conclusione sia equa o iniqua ovvero corretta o errata, ci basti rammentare come le più recenti pronunce della Cassazione (sentenze n. 9237/2020, n. 26286/2019 e n. 27442/2018) tutte a firma della Terza Sezione negassero una eventuale estensione della sanzione applicata agli interessi moratori usurari anche ai corrispettivi, nel caso di superamento del tasso soglia.

Solo con la soprarichiamata sentenza n. 9237/2020 gli Ermellini avevano optato per sanzionare lo sforamento del tasso moratorio con l’applicazione dell’art. 1815 2° comma c.c., mentre le precedenti decisioni ritenevano che la fattispecie ricadesse nell’alveo rispettivamente dell’art. 1284 c.c. (tasso legale) l’una e dell’art. 1384 c.c. (riconduzione ad equità della penale) l’altra.

Tutto ciò conferma l’evidente sensazione che le conclusioni a cui giungono le Sezioni Unite siano davvero il punto di arrivo di un tortuoso e lungo cammino rispetto al quale ogni precedente decisione della Suprema Corte rappresenta tappa intermedia da cui era necessario passare.

Spostandoci su aspetti prettamente tecnici, se come già esposto quanto statuito dalle Sezioni Unite ridurrà pecuniariamente il petitum delle controversie, al pari la scelta di adottare il TEGM incrementato della maggiorazione, come da Istruzioni emanate dall’Organo di Vigilanza, comporterà una diminuzione drastica di superamenti ab origine del tasso moratorio rapportato al tasso soglia di mora.

Tasso astratto e Tasso applicato con diversi effetti

Altro argomento oggetto di trattazione che aveva diviso nel corso degli anni la giurisprudenza di merito, con decisioni diametralmente opposte è quello relativo alle conseguenze di un tasso pattizio accertato sopra soglia ma applicato in corso di rapporto, al contrario, nei limiti.

Le Sezioni Unite affermano, a tal proposito, che laddove il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia, ma la banca applichi, a tale titolo, al momento dell’inadempimento, un tasso di misura inferiore, il mutuatario vanta comunque l’interesse ad agire ex art. 100 cpc per far accertare la nullità ed inefficacia della clausola, in quanto ciò risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no, e l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.

Con la precisazione che, in tale evenienza, la sentenza sarà di mero accertamento dell’usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l’inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.

Onde se, da un lato, non può essere disconosciuto l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall’altro lato sarà limitato l’effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l’interesse pattuito sia dovuto.

In altri termini, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all’interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.

Realizzatosi l’inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; viene meno, dunque, l’utilità di fatto, a parere di chi scrive, ad agire per l’accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato.

In conclusione, affermano le Sezioni Unite, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l’illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.

Onde tale sentenza non avrà ancora l’effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod. civ.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione – presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento – che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.

L’Onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori

Da ultimo ma non sicuramente per importanza, la Suprema Corte, a chiusura “ermetica” del cerchio, non tralascia nemmeno il tema dell’onere probatorio statuendo che lo stesso nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1697 c.c., si declina come segue:

– il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;

– il creditore, a sua volta è gravato dell’onere di allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.

Anche la suddetta precisazione appare estremamente opportuna. È capitato sovente, invero, di riscontrare, sia in sede civile che penale, azioni volte alla ripetizione di interessi ex art. 1815 2° comma c.c. non adeguatamente istruite in quanto del tutto prive, anche negli elaborati peritali allegati, delle necessarie prove in ordine all’ammontare degli interessi moratori versati, alla puntuale individuazione del tasso moratorio pattuito e ritenuto usurario, nonché alla dimostrazione del debordo verificatosi in corso di rapporto.

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Dott. Andrea Cesaretti

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