Le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Redazione 17/05/19
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Il Capitolo VIII del Titolo II del Regolamento si occupa delle sentenze emesse dalla Corte. L’art. 74 dispone il contenuto di tali provvedimenti, prevedendo che ogni sentenza a norma degli artt. 28, 42 e 44 della Convenzione debba riportare: a) il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la Camera, del cancelliere o del cancelliere aggiunto; b) la data della sua adozione e quella della sua pronuncia; c) l’indicazione delle parti; d) il nome degli agenti, degli avvocati e dei consulenti delle parti; e) l’esposizione del procedimento; f) i fatti di causa; g) una sintesi delle conclusioni delle parti; h) i motivi di diritto;i) il dispositivo; j) se necessario, la decisione adottata in ordine alle spese processuali; k) l’indicazione del numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza; l) se necessario, l’indicazione di quale testo faccia fede.

Il presente contributo è tratto da

I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo

I volumi della serie “I Prontuari giuridici” sono stati ideati per offrire agli operatori del diritto soluzioni “meditate” attraverso opere di agile consultazione. Caratterizzati da un taglio pratico, i volumi sono accompagnati da massime giurisprudenziali, contributi dottrinali, dettagliati formulari e appendici normative.Il volume, con il FORMULARIO e l’aggiornamento alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, analizza con completezza e dettaglio le FONTI e le PROCEDURE per proporre i RICORSI. L’opera è aggiornata con le novità introdotte dalla riforma del REGOLAMENTO. Completo di tutte le informazioni necessarie, il testo si propone come uno strumento operativo che permette di impostare in tempi rapidi il ricorso alla Corte, al fine di vedere riconosciuta la piena tutela dei diritti dell’uomo contro le inefficienze presentate dai sistemi nazionali. Molto interessante è l’analisi della CASISTICA GIURISPRUDENZIALE suddivisa per argomenti tra i quali: ESPROPRIAZIONE E VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIAZIONE – ECCESSIVA LUNGHEZZA DEL PROCESSO – LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO – VITA PRIVATA E FAMILIARE. Il FORMULARIO, in formato editabile e stampabile, la NORMATIVA EUROPEA ed il MASSIMARIO giurisprudenziale organizzato per argomento, sono disponibili on line.Andrea Sirotti Gaudenzi è avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate. Collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.FORMULARIO, NORMATIVA E MASSIMARIO Al presente volume sono collegati contenuti online, ai quali si può accedere seguendo le indicazioni riportate sul talloncino interno.

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L’opinione individuale del Giudice

Ogni giudice che abbia partecipato all’esame del caso, sia nella Camera che nella Grande Camera, ha il diritto di allegare alla sentenza l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissenziente oppure anche una semplice dichiarazione di dissenso (148). L’art. 75 disciplina la decisione in ordine all’equa soddisfazione richiesta dal ricorrente, prevedendo che – nel caso in cui la Camera verifichi la violazione della Convenzione – con la stessa sentenza definisce anche la questione relativa alla domanda di equa soddisfazione, se la questione appare matura per la decisione. In caso contrario, la Camera si riserva, integralmente o parzialmente, e fissa il successivo procedimento.

Laddove venga disposta un’equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, la Camera può decidere che, qualora il pagamento non intervenga nel termine indicato, saranno dovuti gli interessi moratori sulle somme concesse (149). Inoltre, se viene concessa la misura dell’equa soddisfazione, la Camera o il Comitato possono decidere che, qualora il pagamento non avvenga nel termine indicato, saranno dovuti gli interessi moratori sulle somme concesse (150). La Corte pronuncia tutte le proprie sentenze in lingua inglese oppure in lingua francese, a meno che non decida di rendere la sentenza in entrambe le lingue ufficiali (151). È prevista la pubblicazione delle sentenze nella raccolta ufficiale della Corte, effettuata nelle due lingue ufficiali della Corte (152). L’art. 77 dispone le regole in tema di firma, pronuncia e comunicazione della sentenza (153).

Ogni parte può chiedere l’interpretazione della sentenza entro un anno dal momento della pronuncia (154). È prevista, inoltre, una specifica procedura di revisione della sentenza (155), oltre all’istanza di revisione di rettifica degli errori materiali o di calcolo e delle inesattezze evidenti (da presentare entro un mese dalla data della pronuncia della decisione o della sentenza).

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