Le quote societarie, definizione e caratteri

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Nelle Società a responsabilità limitata ci sono quote e sono quote quanti sono i soci, e sono per definizione disuguali, si modificano in relazione alle vicende di ciascun socio. La quota è divisibile e tende a cambiare costantemente, segue le vicende del socio.

Se non è previsto dall’atto costitutivo, le quote attribuiscono diritti uguali in proporzione alla loro dimensione, però può essere prevista sia la non proporzionalità della quota rispetto al conferimento, sia il fatto che le quote possono attribuire diritti diversi tra i soci.

Nelle Società per Azioni è possibile con le azioni di categoria. Nelle Società a responsabilità limitata lo statuto può prevedere diritti speciali a favore del singolo socio.

Ci sono due scuole di pensiero, una vede la quota come un bene immateriale, l’altra la vede come semplice posizione contrattuale.

La circolazione delle quote della Srl può essere limitata e persino esclusa. Nelle spa sono possibili  restrizioni, ma è nulla la clausola che vieta il trasferimento delle azioni, si può escludere la circolazione per un periodo massimo di 5 anni.

Mentre nella Srl si può prevedere che i soci originari sono soci della Srl, e l’assoluta immodificabilità della composizione dei soci.

Lo statuto con effetto nei confronti di ognuno, prevedere le condizioni alle quali la trasferibilità è ammessa, clausole di prelazione, clausole di gradimento giustificate.

Queste clausole sono previste dallo statuto in sede di costituzione della società, mentre si è discusso se queste clausole potevano essere inserite successivamente, perché questo andava a comprimere un diritto individuale del socio sul quale la maggioranza aveva una delibera inefficace.

In passato si prevedeva che questi limiti potessero essere previsti all’unanimità.

Oggi questa tesi non è più seguita, ma si ammette la modificabilità a maggioranza del regime di circolazione delle quote, perché la legge prevede che quando le quote sono intrasferibili o sono assoggettate a clausola di semplice gradimento al socio al quale viene impedito il trasferimento viene concesso il diritto di recesso.

Come dal punto di vista del procedimento si fa un trasferimento di quote in una Srl, nei rapporti tra le parti l’opinione maggioritaria prevede che le quote sono trasferibili con il consenso, non c’è bisogno di un atto formale.

Nella pratica però un atto scritto c’è sempre, perché è necessario per potere rendere opponibile alla società il trasferimento.

La legge nel 1993 ha previsto che questo atto scritto deve avere delle caratteristiche che ne rendono facile la registrazione, si deve adottare l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

La dottrina prevede che anche se non si fa l’atto scritto davanti al notaio questo è lo stesso valido, mentre nella pratica è necessario che l’atto venga fatto con il controllo di un notaio e sia depositato presso il registro delle imprese, perché in questo modo si può considerare concluso il trasferimento.

Il libro soci nelle Srl è stato eliminato.

La società prevede una lista dei soci che può modificare in presenza della prova del deposito dell’atto notarile nel registro delle imprese.

Se l’atto non viene depositato è irregolare.

Il deposito serve anche a  risolvere la questione di eventuali soggetti che vantano diritti di proprietà sulla quota.

Può darsi che la stessa quota di Srl, visto che la proprietà passa con il consenso, sia venduta più volte dal socio.

In questo caso il primo che ottiene la prova del deposito dell’atto di trasferimento presso il registro delle imprese acquisisce la qualità di socio, anche se non è stato lui che ha avuto per primo il consenso.

Prevale chi per primo ha depositato l’atto presso il registro.

La quota può essere considerata contratto o bene immateriale.

La teoria prevalente è quella che prevede che il pegno, l’usufrutto e il sequestro sulla quota, sono assimilabili a quelli di beni immateriali.

Oggi la quota è considerata bene immateriale suscettibile di pegno, usufrutto, sequestro.
Se si crea questo vincolo sulla quota, si applicano per richiamo le norme relative in tema di Società per Azioni.
C’è una norma che prova il carattere personale della Srl, se la quota è dichiarata intrasferibile perché lo statuto non vuole che entrino estranei nella società, la legge protegge questo interesse quando il socio è assoggettato ad espropriazione, e se anche all’asta il terzo acquista la quota, la società ha 30 giorni per trovare uno o più soci che comprino la quota allo stesso prezzo del terzo.

Questo vale anche quando c’è pegno, usufrutto, sequestro, la società può soddisfare il creditore in modo che questo vincolo venga esercitato da un socio e non dal terzo.

C’è un divieto assoluto di compiere atti da parte della società sulle proprie quote.

Questa è una marcata differenza rispetto alla SpA.

Per la srl qualunque tipo di atto sulle proprie quote da parte della società è proibito.
Per le violazioni si discute se si applica per analogia la disciplina della SpA che commina sanzioni, ma non sancisce la nullità, e il terzo sottoscrittore deve prestare i conferimenti, oppure si applica la regola che questi atti sono nulli.

L’opinione di coloro che pensano che la Srl deve essere la figlia minore delle SpA, si deve applicare la stessa disciplina delle SpA.

Tra i rimedi che l’ordinamento giuridico pone a tutela dei creditori c’è il pignoramento delle quote sociali.

Questa forma di processo esecutivo si connota, rispetto alle altre, anche per la fonte nella quale trova la sua regolamentazione, non il codice di procedura civile ma il codice civile.

L’articolo è il 2471, dove viene stabilito che la partecipazione in una società a responsabilità limitata può essere oggetto di espropriazione.

L’articolo 2471 del codice civile, stabilisce che il pignoramento delle quote sociali deve essere eseguito con notificazione sia al debitore sia alla società e che, dopo la notifica, va iscritto nel registro delle imprese.

La procedura seguita è assimilabile sotto questo aspetto a quella prevista per il pignoramento immobiliare.

L’onere dell’iscrizione, da farsi in via telematica, in assenza di rimandi normativi specifici ricade in via concorrente sul creditore e sull’ufficiale giudiziario, anche se di fatto sarà il primo a provvedere

Si deve ritenere superata l’opinione secondo la quale il pignoramento di quote di Srl sarebbe assoggettato alla disciplina dell’esecuzione presso terzi.

Il legislatore del 2003 nel riformare l’articolo 2471 del codice civile, ha omesso qualsiasi rimando alla necessità che sia fissata un’udienza per la dichiarazione della società, come previsto dall’articolo 543 del codice di procedura civile.

In questo senso si sono espresse anche numerose pronunce giurisprudenziali, tra le quali la recente sentenza del Tribunale di Rimini del 12 maggio 2016, che ha sottolineato come l’udienza per la dichiarazione della società sia superflua visto che le informazioni sulla titolarità e sul valore nominale delle quote possono essere tratte direttamente dal registro delle imprese.

La collaborazione degli organi sociali mette a carico del creditore il rischio che questi decidano di non collaborare, magari non presentandosi in udienza.

Il pignoramento di quote sociali si presenta come un pignoramento dotato di caratteristiche sue, da considerare nell’individuazione della disciplina applicabile sia alla vendita che alla richiesta di assegnazione.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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