Le prove a carico del coniuge che tradisce

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Nel matrimonio il tradimento può essere dimostrato con diversi strumenti di prova portati davanti al giudice.

L’infedeltà comporta l’addebito e l’esonero dal versamento del mantenimento quando sia stato il motivo determinate che ha compromesso il matrimonio.

In che modo si dimostra il tradimento in causa

Nel processo civile è presente un principio rigido che i tecnici chiamano “tipicità delle prove”.

Le prove che possono essere portate in giudizio sono quelle che la legge ha previsto e non altre.

Le prove documentali

Sono costituite da scritture private, un contratto, una ammissione di debito, una diffida, e atti pubblici, ad esempio, un atto notarile.

Si potrebbe trattare di una lettera di ammissione del tradimento, firmata dal coniuge infedele.

Non è una prova documentale una fotocopia o un’email semplice, non certificata, e non lo è neanche la stampa di una chat, un sms o una fotografia, per i quali si parla, di cosiddette “riproduzioni meccaniche” che hanno valore di prova se non sono contestate dalla controparte, e la contestazione non può essere semplice e generica.

La parte contro la quale viene prodotta una fotografia che la ritrae mentre si incontra con un’altra persona in un luogo nascosto non si può limitare all’affermazione “Contesto questa foto”, senza motivare le ragioni.

Al contrario, deve fornire al giudice delle valide giustificazioni per supportare la contestazione.

Un esempio potrebbe consistere nell’insinuare il dubbio che il fatto sia relativo ad episodi che risalgono ad epoca diversa dai fatti in contestazione, o a una situazione inscenata per gioco o scherzo.

In presenza di una valida contestazione, la riproduzione meccanica, ad esempio la foto, perde il suo valore di prova, ma lo potrebbe sempre riacquistare se supportata da altri elementi di prova.

Il caso tipico è quello di un testimone che sostenga di essere stato presente ai fatti riprodotti in uno scatto.

In questo modo, la stessa testimonianza costituisce l’elemento necessario al giudice per confermare il fatto e conferirgli il valore di prova.

La fotografia

Con una sentenza di qualche anno fa (Trib. Milano, sent. del 1/07/2015) il Tribunale di Milano ha chiarito che la fotografia che ritrae uno dei due coniugi nell’atto di un tradimento, se non viene dallo stesso contestata, fa piena prova senza bisogno di altre indagini o prove testimoniali.

Lo scatto del detective, anche se privo dell’autorizzazione prefettizia, può entrare lo stesso nel processo.

Non è necessario essere un ispettore privato per potere fotografare qualcuno, se la foto in questione viene utilizzata per fare valere un diritto in giudizio.

Si deve fare attenzione a contestare la mancanza della licenza amministrativa da parte dell’agente segreto, questo tipo di eccezione non scalfisce la validità dell’immagine in sé che, siccome non espressamente contestata, farà piena prova nel processo di separazione.

Ai sensi dell’articolo 115 del codice di procedura civile, la non contestazione specifica costituisce un comportamento rilevante, che vincola il giudice a ritenere quell’elemento di fatto acquisito e provato senza potere più effettuare altri controlli probatori.

Il giudice è obbligato a ritenere la circostanza in questione sussistente e vera, e proseguendo la sentenza, “il documento, foto, che sia prodotto in modo completo deve essere contestato specificamente oppure assume il valore di prova”.

Il rapporto del detective

Anche il rapporto dell’investigatore privato non rientra di scuro tra le prove tipiche del processo.

Per le foto valgono le considerazioni sopra scritte, secondo le quali, se non contestate, hanno valore di piena prova, mentre le dichiarazioni scritte sul report, non possono entrare nel processo civile perché la legge non lo prevede.

L’ostacolo si può superare chiamando il detective a testimoniare sui fatti ai quali ha assistito di persona.

Se il rapporto investigativo diventa oggetto di conferma attraverso escussione testimoniale dell’agente segreto, costituisce la prova vera della dichiarazione orale del testimone.

Le email e gli sms

Gli sms e le email sono considerati anch’essi riproduzioni meccaniche, come le chat e le conversazioni su Messenger di Facebook.

Anche in questo caso, l’eventuale stampa su carta di quello che appare in video può essere sempre contestata dalla controparte, ma se non avviene i documenti acquisiscono piena prova, come le foto.

La questione si risolve chiamando qualcuno a testimoniare di avere visto il contenuto in oggetto, attraverso lettura personale.

Ad esempio, il coniuge che lascia il telefono a casa e riceve un sms dell’amante.

Il contenuto non viene letto esclusivamente dal coniuge tradito ma a anche da sua sorella, che si trovava nella stanza insieme a lei e ha potuto leggere direttamente il testo del messaggio scritto sul telefono.

A questo proposito ci si chiede che cosa succede se email, chat, sms ed altre conversazioni vengono acquisite in violazione della privacy, accedendo in modo illegittimo alle informazioni personali del coniuge.

Ad esempio un coniuge  che si introduce nell’account email dell’altro coniuge e scarica la relativa posta.

In simili circostanze la giurisprudenza si divide.

Secondo alcuni giudici, le prove acquisite in modo illegale non possono essere utilizzate nel processo, mentre secondo altri, l’utilizzo è sempre possibile, salve le conseguenze di carattere personale, penale e non, da fare valere in un giudizio autonomo.

I testimoni

La prova tipica del processo civile, e anche in materia di crisi coniugale e infedeltà, è la testimonianza.

Il teste può deporre esclusivamente su fatti avvenuti in sua presenza o dei quali abbia conoscenza diretta.

Non potrebbe dire di essere venuto a sapere del tradimento perché glielo ha confidato la parte in giudizio, attraverso la cosiddetta testimonianza indiretta.

Se il testimone dice di avere saputo del tradimento perché gli è stato detto a loro volta da altri soggetti che non sono i coniugi, la sua può essere valutata liberamente dal giudice.

Potrebbero essere anche i parenti del marito o della moglie tradito/a.

L’Interrogatorio formale e la confessione

In materia di tradimenti risulta inutile pensare che il coniuge infedele possa confessare, davanti al giudice, il suo tradimento, quello che ai sensi del relativo codice costituisce una prova cosiddetta “legale”, che vincola il giudice a dovere tenere conto del suo contenuto, senza possibilità di decidere in diverso modo.

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