Le prescrizioni del Garante privacy relative al trattamento di particolari categorie di dati da parte degli investigatori privati

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Avv. Pier Paolo Muià – Dott.ssa Maria Muià

 Garante per la protezione dei dati personali: provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019

L’art. 21 del recente decreto legislativo n. 101/2018, dando attuazione a quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, dopo aver abrogato le autorizzazioni generali che erano già state adottate in precedenza dal Garante privacy, ha affidato al Garante privacy il compito di individuare, con proprio provvedimento di carattere generale, le prescrizioni contenute in dette autorizzazioni generali relative alle situazioni di trattamento dei dati necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e quelli necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento nonché di trattamento dei dati necessari per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale e dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute ed infine i trattamenti di cui al Capo IX del Regolamento europeo (cioè i trattamenti effettuati a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria; i trattamenti per l’accesso ai documenti amministrativi; i trattamenti del numero di identificazione nazionale; il trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro; i trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici).

Al fine di dare concreta applicazione al suddetto articolo, il Garante privacy ha adottato il provvedimento in esame, il quale reca appunto le prescrizioni relative ad alcune delle situazioni di trattamento di cui si è appena detto. In particolare, oggetto del presente commento sono le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati (già oggetto della autorizzazione generale del garante privacy n. 6/2016).

Ambito di applicazione  

Il primo aspetto preso in considerazione dal provvedimento del Garante ha ad oggetto l’ambito di applicazione delle suddette prescrizioni.

In particolare, il provvedimento stabilisce che le prescrizioni in esso contenute si applicano alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano una attività di investigazione privata in virtù della apposita licenza rilasciata, ai sensi di legge, dal prefetto.

Come si vede, quindi, le prescrizioni sono rivolte a qualsiasi soggetto che svolga in maniera legittima e regolare l’attività professionale di investigatore privato.

Le finalità 

Il secondo aspetto di cui si occupa il provvedimento del Garante riguarda le finalità del trattamento.

In particolare, viene previsto che i soggetti aventi la qualifica di investigatore privato (secondo il requisito di cui si è detto nel precedente punto), possono trattare le categorie particolari di dati personali individuate dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento europeo (GDPR) soltanto al fine di svolgere l’incarico che essi abbiano ricevuto dai propri clienti. Nello specifico, il provvedimento chiarisce che all’interno di tale finalità, cioè lo svolgimento del proprio incarico, rientrano le seguenti due ipotesi:

  • quella di permettere a coloro i quali hanno conferito l’incarico specifico all’investigatore privato, di far accertare, esercitare oppure difendere un proprio diritto in sede giudiziaria; con riferimento a tale ipotesi, poi, il provvedimento precisa che, nel caso in cui si tratti di dati genetici, di dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, il diritto che si vuole difendere giudizialmente deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, cioè deve trattarsi di un diritto della personalità o di un altro diritto o libertà fondamentale;
  • quella di ricercare e di individuare degli elementi a favore dell’assistito, che dovranno essere utilizzati soltanto per esercitare il diritto alla prova nel processo penale, nel caso in cui l’incarico all’investigatore privato venga dato da un difensore (avvocato) in relazione ad un procedimento penale in essere nei confronti di un proprio assistito.

Prescrizioni specifiche

Per quanto riguarda le prescrizioni specifiche previste dal provvedimento del Garante con riferimento alle categorie particolari di dati trattati dagli investigatori privati, viene in primo luogo vietato agli investigatori privati di intraprendere, di propria iniziativa, investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Essi, invece, possono svolgere tali attività soltanto nel caso in cui sussista un apposito e specifico incarico che sia stato loro conferito, per iscritto, da un proprio cliente o da un avvocato che difende il proprio assistito e soltanto per raggiungere le finalità di cui si è detto sopra. Ciò significa, quindi, che gli investigatori privati non hanno dei veri e propri compiti ispettivi, ma soltanto dei compiti esecutivi rispetto a indagini il cui oggetto ed obiettivo devono essere loro indicati dal cliente o da un avvocato che svolge attività difensive per un proprio assistito.

In secondo luogo, viene stabilito che all’interno dell’incarico ricevuto dall’investigatore privato deve essere indicato in maniera specifica quale sia il diritto che il cliente vuole far valere in sede giudiziaria oppure sia procedimento penale per il quale è stato richiesto all’investigatore privato di svolgere le investigazioni, nonché quali siano i principali elementi di fatto che giustificano la investigazione e del termine, ragionevole, in cui questa deve essere conclusa.

Viene, poi, previsto che l’investigatore privato debba fornire all’interessato informativa privacy prevista dal regolamento europeo. L’unica eccezione a tale obbligo, riguarda l’ipotesi che l’investigatore ottenga i dati personali da soggetti terzi, diversi dall’interessato, e fornire l’informativa a quest’ultimo rischia di rendere impossibile o di pregiudicare in maniera grave l’obiettivo cui è finalizzato il trattamento.

L’investigatore privato, inoltre, viene gravato dell’onere di informare periodicamente il difensore o colui il quale gli ha conferito l’incarico di come sta andando l’investigazione nonché di seguire personalmente l’incarico ricevuto (a meno che non siano stati indicati in maniera nominativa all’interno dell’incarico altri investigatori che possono collaborare con lui).

Inoltre, viene stabilito che l’investigatore privato deve cessare ogni forma di trattamento dei dati nel momento in cui viene conclusa la specifica attività investigativa oggetto di incarico. L’unica eccezione a tale obbligo riguarda la possibilità di comunicare i dati al difensore o a colui il quale gli ha conferito l’incarico (inoltre questi ultimi possono autorizzare l’investigatore a conservare temporaneamente il materiale strettamente personale dei soggetti che hanno svolto l’attività investigativa, al fine di dimostrare la liceità e la correttezza del proprio operato).

Con riferimento alla comunicazione dei dati, il provvedimento ribadisce che essa possa essere rivolta soltanto al soggetto che ha conferito l’incarico all’investigatore privato oppure ad un altro investigatore privato, ma in quest’ultimo caso soltanto se tale investigatore sia stato indicato in maniera nominativa all’interno del conferimento di incarico al primo investigatore e detta comunicazione risulti necessaria affinché possano essere eseguiti i compiti oggetto di incarico. Per quanto riguarda, invece, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, essi possono essere comunicati alle autorità competenti esclusivamente per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, sempre nel rispetto della disciplina che regola la materia.

Viene, infine, previsto che i dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale non possono essere diffusi.

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