Le obbligazioni: una breve analisi sulla duplice natura giuridica

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Nel nostro diritto civile l’obbligazione è un rapporto giuridico patrimoniale che può avere una duplice natura giuridica, contrattuale od extracontrattuale: l’obbligazione contrattuale è quella derivante da fatto lecito, che si configura in seguito alla stipulazione di un contratto che fa sorgere diritti e obblighi in capo alle parti stipulanti (es. con la stipulazione di un contratto di compravendita ex art. 1470 c.c. sorge in capo al venditore l’obbligazione principale della consegna del bene e in capo al compratore quella di corrispondere il corrispettivo prezzo al venditore).

Ovviamente affinché possa configurarsi un’obbligazione di tale natura è necessario che esista un fatto lecito, il contratto, che rispettivamente consenta e imponga alle parti i diritti e gli obblighi che il codice civile ha previsto per quella tipologia di negozio giuridico; infatti proprio in virtù della liceità della natura dell’obbligazione, qualora si dovesse accertare che una delle parti si è arricchita senza causa, la controparte ha il diritto di chiedere la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.

Ciò non avviene nelle c.d. obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. dove non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da persona incapace; uno degli esempi più noti di obbligazione naturale sono i debiti di gioco d’azzardo: in tal caso il giocatore che ha spontaneamente pagato il suo debito di gioco, non può in un momento successivo chiedere la ripetizione dell’indebito relativamente alla somma corrisposta in quanto quest’ultima non può mai essere oggetto di un credito esigibile ma solo di un’obbligazione naturale nascente da contratto nullo perché avente causa illecita.

L’obbligazione extracontrattuale, invece, è quella derivante da fatto illecito, che si configura in seguito al compimento di un atto illecito ex art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; in capo all’agente si configurerà una responsabilità diretta per aver commesso il fatto intenzionalmente o con negligenza, imprudenza, imperizia o per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini.

Un’obbligazione di tale natura si ha quindi in seguito alla commissione di un fatto illecito sotto il profilo civile che fa sorgere in capo al soggetto agente un obbligo di risarcimento del danno nei confronti del danneggiato.

Tuttavia esistono dei casi in cui in entrambe le obbligazioni descritte, il rapporto giuridico derivante viene esteso anche ad altri soggetti giuridici.

Per quanto concerne le obbligazioni contrattuali facciamo riferimento al negozio giuridico della fideiussione ex art. 1936 c.c. secondo il quale “è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”; ad esempio in un situazione di solidarietà passiva, come nella somministrazione professionale di lavoro altrui ex dlgs. 276/2003, il somministratore che ha stipulato il contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. con il lavoratore somministrato, in quanto formalmente datore di lavoro, avrebbe l’obbligo di corrispondergli la retribuzione.

Tuttavia nella somministrazione il beneficiario della prestazione del lavoratore somministrato è l’utilizzatore e non il somministratore, e quindi è evidente come siano due i soggetti giuridici obbligati solidalmente a corrispondergli la retribuzione; si configura in sostanza una fideiussione ex lege nella quale la retribuzione al lavoratore somministrato, e quindi l’obbligazione principale, viene generalmente corrisposta dal somministratore, il quale, in virtù della responsabilità solidale, avrà il diritto di esercitare un’azione di regresso nei confronti dell’utilizzatore.

Per quanto concerne invece le obbligazioni extracontrattuali, l’estensione del rapporto giuridico derivante si ha qualora il soggetto agente abbia compiuto il fatto illecito nello svolgimento delle sue mansioni; infatti in questo caso si configurerà, oltre alla responsabilità diretta dell’agente, anche una responsabilità oggettiva, senza dolo e senza colpa, del datore di lavoro o del committente per non aver vigilato adeguatamente sul proprio dipendente.

Infine è bene sottolineare come anche a livello europeo questa duplice natura delle obbligazioni ricopra un ruolo di una certa rilevanza, essendo oggetto di due normative comunitarie: il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il Regolamento CE n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

Dott. La Marchesina Dario

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