Le obbligazioni

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L’obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore.

Indice:

  1. Le origini delle obbligazioni
  2. Gli elementi fondamentali
  3. La struttura dell’istituto
  4. Le fonti
  5. La responsabilità per inadempimento

1. Le origini delle obbligazioni

L’istituto dell’obbligazione risale al diritto romano.

Il termine deriva dal latino obligatio, a sua volta riconducibile alla preposizione ob (verso) e al verbo ligare (legare).

È ancora menzionata la definizione contenuta nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, secondo la quale:

Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura

Che significa

l’obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale si può costringere taluno all’adempimento di una prestazione, secondo le leggi del nostro Stato

Il termine latino vinculum evidenzia il legame che si crea nel rapporto tra due o più soggetti. L’espressione veniva utilizzata per indicare una legatura fatta con la corda per avvolgere un oggetto.

Secondo Gaio tre erano le fonti delle obbligazioni, vale a dire, gli atti o fatti giuridici idonei, secondo l’ordinamento, a costituire il rapporto giuridico obbligatorio, come contratto, illecito civile e gli altri fatti previsti dalla legge.

A questa tripartizione le Institutiones di Giustiniano sostituirono la quadripartizione tra contratto, quasi contratto, delitto (nel senso di illecito civile) e quasi delitto.

Recepito nel Codice Napoleonico del 1804 e successivamente dai codici civili dei paesi di Cvil Law, tra i quali quelli italiani del 1865 e del 1942, l’istituto dell’obbligazione era disciplinato essenzialmente come modo di trasferimento della proprietà.

Successivamente, in seguito allo sviluppo industriale, diventato la prima causa della mobilizzazione della ricchezza, l’obbligazione emerse nella sua configurazione di mezzo preferenziale per l’esplicazione dell’attività economica.

A differenza dei sistemi giuridici di Civil Law, dove il concetto di obbligazione ha un ruolo molto importante, quelli di Common Law non ne hanno mai fatto utilizzo.

Il termine inglese obligation indica, genericamente l’obbligo

2. Gli elementi fondamentali

In un simile rapporto giuridico si possono individuare i seguenti elementi:

  • I soggetti, vale a dire, il debitore e il creditore
  • Il contenuto, rappresentato dal diritto (un diritto relativo) del creditore nei confronti del debitore (credito) e dal correlativo obbligo del debitore nei confronti del creditore (debito);
  • L’oggetto, vale a dire, la prestazione, un comportamento di dare o fare o di non fare.

Di solito correntemente si tende a limitare l’utilizzo del termine debito agli obblighi che hanno per oggetto una somma di denaro, il termine obbligazione viene anche utilizzato per designare l’obbligo che costituisce il contenuto del rapporto obbligatorio.

3. La struttura dell’istituto

L’obbligazione rileva per i caratteri di relazionalità e necessaria cooperazione dei soggetti coinvolti.

La ratio sottesa all’istituto è che si ricorra allo stesso quando, avendosi la necessità di realizzare un interesse, questo non è realizzabile se non con la collaborazione di un altro soggetto.

Da qui derivano i caratteri di mediatezza e relatività dell’obbligazione, contrapposti ai caratteri di immediatezza e assolutezza tipici dei diritti reali.

Per il suo carattere di mediatezza l’bbligazione integra sempre ee esclusivamente un rapporto relativo tra due o più soggetti, rilevando in relazione ai soggetti terzi non coinvolti nell’obbligazione esclusivamente come obbligo di astenersi dal turbarne il regolare svolgimento.

4. Le Fonti

L’articolo 1173 del codice civile indica le fonti dell’obbligazione stabilendo che, sotto il profilo genetico, la stessa trova spunto nel contratto o nel fatto illecito oppure

in ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico.

L’obbligazione può trovare la sua fonte o nell’autonomia negoziale delle parti (obbligazione contrattuale) purché consentita dall’ordinamento (c.d. “contratti atipici” ex art. 1322 c.c.), in un cosiddetto “fatto illecito”,obbligazione extracontrattuale della quale all’articolo 2043 del codice civile e seguenti o, con una formula di chiusura a contenuto chiaramente generico, atipico e residuale, in “qualunque fatto o atto idoneo” per l’ordinamento giuridico (c.d. “principio di atipicità delle fonti”).

5 . La responsabilità per inadempimento

La responsabilità che deriva in capo al debitore per l’ipotesi di suo inadempimento all’obbligazione, in relazione al diverso titolo relativo e alla sua fonte, si suddivide in:

  • Responsabilità contrattuale se il comportamento inadempiente viola l’obbligazione sorta dall’autonomia negoziale (art. 1218 c.c.) e il regolamento di interessi disciplinato con un contratto tipico o atipico, sia nel senso di un inadempimento assoluto alla prestazione dovuta sia per un inesatto adempimento sia infine per un adempimento tardivo.
  • Responsabilità extracontrattuale, cosiddetta “responsabilità aquiliana”, ogni volta nella quale la responsabilità del debitore trova spunto in un comportamento, sia colposo per negligenza, imprudenza e imperizia o doloso per il caso di comportamento volontario con coscienza oppure anche a titolo “oggettivo” secondo gli articoli 2048 e 2054 del codice civile, per i fatti posti in essere da altre persone o che derivano da cose con le quali si ha una specifica relazione che, violando il precetto del neminem laedere, abbia determinato un “danno ingiusto”.

Per “danno ingiusto” si considera un comportamento antigiuridico che abbia determinato la lesione di un diritto assoluto (diritti reali) o di diritti collegati allo status della persona (c.d. “diritti della personalità”) e qualsiasi lesione di un interesse tutelato dall’ordinamento come la lesione dei diritti di credito, di situazioni di fatto protette dall’ordinamento (c.d. “possesso”), della lesione dell’interesse legittimo (consistente nella violazione ad opera della Pubblica Amministrazione delle regole poste a tutela dell’interesse collettivo e la turbativa delle trattative precontrattuali.

Non si considera danno ingiusto quando è causato nell’esercizio di un proprio diritto, nei limiti imposti dall’ordinamento, è stato arrecato nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine della Pubblica Amministrazione, è arrecato con il consenso del danneggiato o il danno è stato arrecato per legittima difesa.

La responsabilità per inadempimento, nelle sue diverse accezioni di “contrattuale” ed “extracontrattuale”, obbliga al risarcimento del danno nei confronti del creditore quando le due forme di responsabilità presentino rilevanti differenze di disciplina.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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