Le novità introdotte con il decreto dignità 87/2018

Redazione 04/09/18
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Il decreto dignità n.87/2018 interviene modificando la disciplina del diritto del lavoro, in particolare il contratto a termine.  Il provvedimento, nel corso dei lavori in Commissione e in Aula alla Camera, è stato poi arricchito con nuove norme, tra cui: lo stop alla stretta sui contratti di somministrazione per i lavoratori portuali; multe più salate per chi viola il divieto di sponsorizzazioni e pubblicità dei giochi d’azzardo; infine, il messaggio “nuoce gravemente alla salute” apposto su gratta e vinci e slot.

Tali modifiche in materia di diritto del lavoro si discostano dall’intento adottato dal Jobs Act con cui, all’opposto, veniva garantita all’autonomia collettiva una scelta libera nelle stipulazione dei contratti, in base ai diversi contesti.

Che cosa influenzerà il decreto dignità?

La novità laburista ridimensionerà la validità del contratto, in particolare del contratto a termine, con l’obiettivo di porre una stretta alla durata del contratto fissata nel massimo a 12 mesi senza possibilità di  un’eventuale proroga. L’intento del Legislatore è dunque quello di limitare ed eliminare i contratti a termine rinnovabili ad libitum.

In aggiunta, la norma vede il ritorno delle causali, con cui gli imprenditori dovranno motivare la scelta di prosecuzione del contratto a tempo, il quale comunque potrà essere prorogato solo per i primi dodici mesi.

La durata complessiva del contratto, inoltre, diminuirà da 36 a 24 mesi con la possibilità di proroga fino a quattro volte (e non più a cinque).

Il decreto entrato in vigore il 14 luglio 2018 sarà immediatamente applicabile e riguarderà:sia i contratti di lavoro a tempo determinato che siano stati stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto; sia i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla medesima data. A queste categorie di contratti fanno eccezione i contratti che sono stati stipulati dalle pubbliche amministrazioni, a cui verranno applicate le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Contratti di somministrazione a termine

Da ultimo occorre dar rilievo alle modifiche che il Legislatore ha voluto apportare ai contratti di somministrazione del lavoro a termine, con cui si sono viste delle aperture alla contrattazione collettiva.

Come prima modifica è stato introdotto un limite fissato al 30%  dei lavoratori con contratto a termine o di somministrazione a termine di cui può avvalersi il datore di lavoro.

Il secondo e più rilevante intervento affida alla Agenzia di somministrazione la competenza a disciplinare i casi e la durata delle proroghe del contratto a termine che l’Agenzia può stipulare con il singolo lavoratore.

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