Le novità del d.l. n. 18/2020, in tema di misure adottate da agenzia delle entrate-riscossione a causa dell’emergenza sanitaria covid-19

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di Maurizio Villani e Federica Attanasi

  1. Considerazioni introduttive

Il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano su termini di pagamento e attività di riscossione.

Più specificamente, in tema di misure inerenti l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’articolo 68 del suddetto DL, rubricato Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, prevede che:

“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. È differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.”

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Orbene, da un’analisi della suddetta norma, emerge come il Governo abbia ridisegnato il calendario e gli adempimenti fiscali dell’Ader nel modo seguente:

  1. è stata disposta la sospensione dei termini di versamentodi tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento (l’Ader, peraltro, con un comunicato del 20 marzo 2020, ha chiarito che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno 2020, può anche essere richiesta una rateizzazione e che, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, è necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2020. Altro importante chiarimento riguarda le rateizzazioni: anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, è stato sospeso ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020[1]), da avvisi di accertamento e di addebito Inps,  nonché dagli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli accertamenti esecutivi degli enti locali, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Per tale ragione, i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione).

Inoltre, a parere degli scriventi, non sembrerebbero essere sospesi i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

  • avviso bonario: l’art. 68 del D.L. 18/2020 attiene, infatti, la sospensione dei termini relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione e pertanto si ritengono esclusi gli avvisi bonari in quanto non sono (ancora) somme iscritte a ruolo. Infine, non possono neanche rientrare nella sospensione di cui all’art. 67 del  L. 18/2020 il quale in via generale, disciplina tutte le attività degli Uffici (fino a ricomprendere anche quella di liquidazione); ma la norma non riguarda obblighi del contribuente ed è esclusivamente rivolta all’amministrazione. Ne consegue che l’unica deroga ad oggi disciplinata per gli avvisi bonari riguarda il generale rinvio dal 16 al 20 marzo;
  • procedimenti di adesione;
  • casi di reclamo/mediazione;
  • conciliazione giudiziale;
  1. è stato previsto il differimento al 31 maggio 2020della rata scaduta (e non regolarmente versata) il 28 febbraio 2020 relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.

Per completezza si segnala che con l’art.67 del D.L. 18/2020 è stata, inoltre, disposta la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento,  riscossione e contenzioso. In sostanza, per ciò che attiene specificamente l’Ader, è stata disposta la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione. Per lo stesso periodo sono, altresì, sospesi i termini per le risposte alle istanze di interpello e di consulenza fiscale. Allo stesso modo è stata disciplinata la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori.

Infine, con l’art. 83 del D.L. 18/2020, è stata disposta la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile, per i termini dei procedimenti giudiziari incardinati (o da incardinare) dinanzi alle Commissioni tributarie. Sul punto, inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E/2020 ha chiarito che la sospensione dei termini processuali (prevista dall’art. 83 cit.) si applica anche ai 90 giorni di sospensione prevista per la procedura di accertamento con adesione. 

  1. Coronavirus: sul sito dell’agenzia delle entrate-riscossione le faq sul d.l. “cura italia”

Importantissimi chiarimenti sono stati ulteriormente forniti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante la pubblicazione sul proprio portale delle risposte alle domande più frequenti (Faq) poste dai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal decreto legge n.18/2020 (“Cura Italia”) e che di seguito vengono riportate:

  • Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020 di cui all’art. 68 del D.L. n. 18/2020?

No, nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.  

  • Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

  • I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo pagarli entro il 30 giugno in unica soluzione?

Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 – 31/5) puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per info e modalità di presentazione, puoi consultare la sezione “Rateizzazione” del portale.

  • Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

  • Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione?

Sì. Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte.

  • Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento).

  • Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l’auto?

Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

  • Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo?

Sì. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 – 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

  • Non ho pagato la rata del 28 febbraio della Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-ter”). Posso ancora pagarla?

Sì. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione-ter” al 31 maggio 2020.

  • A maggio 2020 scade una ulteriore rata della “Rottamazione-ter”. Devo pagarla?

Sì. Il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

  • Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”?

Sì. il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.

  • Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sporteli a causa dell’emergenza COVID-19. Come posso fare per eventuali necessità di pagamento o per richieste urgenti e non differibili?

In relazione alle misure contenute nel decreto legge, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino al 25 marzo. In questa situazione straordinaria, l’Agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stata creata un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza.

Si legga anche:”LE MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE”

Quadro sinottico: sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati  all’agente della riscossione (art. 68)

                       

 

Oggetto

 

 

Destinatari

 

Periodo

 

Ripresa

 

Note

 

·         Cartelle di pagamento;

·         accertamenti esecutivi;

·         avvisi di addebito Inps;

·         accertamento dogane;

·         ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali;

·         entrate tributarie e non tributarie.

 

Tutti.

 

Dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020 (ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 9/2020, per i soggetti residenti nei comuni della “prima” zona rossa la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).

 

I pagamenti scadenti  nel periodo di  sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione

entro il 30 giugno 2020.

 

Fino al 31 maggio

2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero anche coattivo delle cartelle e degli avvisi i cui

termini di pagamento

sono scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.

 

·         Rottamazione ter

 

Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea o del saldo e stralcio.

 

Vi è la sospensione del pagamento dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020.

 

 

I versamenti prorogati si dovranno effettuare in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che – in quanto giorno festivo – slitta a lunedì 1° giugno.

 

Il sostanza, il decreto non ha modificato il termine di pagamento della ordinaria 4˚ rata di maggio della “Rottamazione-ter” che, quindi, deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione (che slitta appunto al 1˚ giugno 2020).

 

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Note

[1] Cfr. https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/comunicati/Comunicato-Agenzia-delle-entrate-RiscossioneFAQ-DL18-2020.pdf

Avv. Villani Maurizio

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