Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata nel processo penale

Scarica PDF Stampa

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata nel processo penale: impiego generalizzato da parte delle cancellerie e preclusione di accesso per le parti private. Vi è una possibile linea di coerenza?

 

   SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. Il sistema delle notifiche a mezzo p.e.c. In particolare, nel processo penale.

 

1. La vicenda processuale. – Con decreto del 14.6.2016 la Corte di Assise di Taranto, su richiesta avanzata da alcune parti civili, disponeva la citazione di diverse persone giuridiche quali responsabili civili, “facoltizza(ndo) le parti civili richiedenti alle notifiche di cui al comma 4 dell’art. 83 c.p.p.”.

Queste ultime notifiche avvenivano a mezzo posta elettronica certificata.

All’udienza del 18.7.2016, pertanto, il P.M. ed il difensore di una società in tal modo citata, eccepivano la “inesistenza e/o abnormità della citazione a mezzo p.e.c.”.

La Corte, riservata la decisione in camera di consiglio, provvedeva come dall’ordinanza in commento, ritenendo che “non è previsto l’utilizzo della p.e.c. nel caso di notificazione effettuata dalle parti private.

 

2. Il sistema delle notifiche a mezzo p.e.c. In particolare, nel processo penale. – La digitalizzazione delle comunicazioni e delle notificazioni nell’ambito sia del processo civile e/o amministrativo che di quello penale costituisce uno degli obiettivi maggiormente perseguiti negli ultimi anni da parte del Legislatore: la sostituzione del documento digitale al cartaceo favorisce, infatti, la riduzione degli sprechi e degli spazi occupati dagli archivi, oltre alla velocità e sicurezza nella trasmissione dei dati.

Risponde, in altri termini, al fine di ottimizzare le risorse in funzione di attuazione dei principi costituzionali di giusto processo e ragionevole durata dei tempi processuali.

In ambito penale la p.e.c. è stata introdotta dall’art. 4 D.L. 193/2009 (“Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia”), convertito dalla L. 22.2.2010, n. 24; con l’art. 16, comma 4, D.L. 179/2012 si è poi previsto che: “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione a la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”.

Sia il termine utilizzato dal Legislatore (“procedimenti”) che il mancato riferimento alla pendenza di un processo dinanzi ad un giudice che, infine, il richiamo all’art. 151 c.p.p. (che riguarda gli “atti del P.M. nel corso delle indagini preliminari”) inducono a ritenere che non soltanto la fase processuale ma anche quella delle indagini preliminari ricada nell’ambito applicativo della norma in questione.

Il comma 9, lettera c bis, del citato D.L. 179/2012 stabilisce, tuttavia, che a decorrere dal 15 dicembre 2014 le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. saranno eseguite attraverso p.e.c. nei procedimenti dinanzi ai Tribunali e Corti di Appello: ne consegue che esulino dall’ambito di applicazione della norma i procedimenti innanzi ai Giudici di Pace, alla Corte di Cassazione, ai Tribunali per i Minorenni e Militari ed agli Uffici di Sorveglianza.

Destinatari delle notifiche a mezzo p.e.c. nel procedimento penale debbono considerarsi tutti i soggetti del libro I del codice salvo l’imputato.

Alla posizione di quest’ultimo deve essere accomunata quella della persona sottoposta alle indagini giusta l’estensione operata dall’art. 61 c.p.p. delle garanzie e dei diritti previsti in favore del primo.

La portata prescrittiva dell’esclusione è stata limitata dalla giurisprudenza di legittimità.

Con la sentenza n. 32398 del 28.4.2011 (dep. 19.7.2011) si è ritenuto infatti che: “La notificazione di un atto di cui sia destinatario l’imputato o altra parte privata in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2 bis c.p.p.” (conforme, da ultimo, Cass., sez. IV, 3.3 – 21.4.2016, n. 16622).

Ne consegue la ritualità della notifica a mezzo p.e.c. al difensore dell’imputato dell’atto destinato a quest’ultimo ove irreperibile (art. 159 c.p.p.), domiciliato presso il difensore (art. 161 c.p.p.), latitante (art. 165 c.p.p.) o residente all’estero nell’ipotesi in cui non abbia ottemperato all’invito a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato (art. 169, comma 1, c.p.p.).

La tenuta costituzionale del sistema e di quest’ultima opzione interpretativa risiede nei doveri di diligenza (che impongono al difensore di  preservare l’idoneità degli impianti di ricezione della p.e.c.; cfr., all’uopo, Cass., sez. II, 4.12.2013 – 20.1.2014, Ortolan; Cass., sez. III, 18.12.2008 – 22.1.2009, Capasso; Cass., sez. IV, 11.3 – 7.5.2004, n. 21734, Costanzo) e di informazione verso l’assistito, statuiti dalla Legge professionale e dal codice deontologico e più volte affermati anche dalla giurisprudenza della C.E.D.U. (cfr., ex pluriuso, 18.10.2006, Hermi c/ Italia, e 28.2.2008, Demebukov c/ Bulgaria).

L’astratta potenzialità che persone offese, parti civili, responsabili civili, persone civilmente obbligate per il pagamento della pena pecuniaria, enti ed associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato o citati ai sensi del D. Lgs. 231/2001, interpreti, periti e consulenti tecnici possano ricevere notifiche a mezzo p.e.c. va coordinata, ovviamente, con la previsione dell’art. 16 ter cit. D.L. 179/2012, il quale definisce i “pubblici elenchi per le notificazioni e comunicazioni”, rimandando alle previsioni degli articoli 4 e 16, comma 12, del citato D.L., 16 D.L. 29.11.2008 e 6 bis D. Lgs. 7.3.2005 n. 82: ne consegue che destinatari delle notifiche a mezzo p.e.c. potranno essere soltanto soggetti tenuti per legge ad avere un indirizzo di p.e.c., ovvero le Amministrazioni Pubbliche, le imprese costituite in forma societaria, nonché i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

In presenza delle predette condizioni di legittimità la notifica a mezzo p.e.c. deve ritenersi consentita anche in assenza dei decreti attuativi e/o delle situazioni di “urgenza” o particolarità richieste dagli artt. 149 e 150 c.p.p.; in tal senso è significativo l’arresto di Cass., sez. IV, 21.4.2016, n. 16622, per cui: “Nel processo penale, le notifiche ai difensori possono essere effettuate ricorrendo alla procedura con mezzi tecnici idonei tra cui è compresa la trasmissione telematica, se certificabile, a prescindere dall’emanazione dei decreti attuativi destinati a regolamentare l’uso della p.e.c.”.

In questo contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento si colloca la questione decisa con l’ordinanza in commento, ovvero la ritualità della notifica a mezzo p.e.c. nel processo penale non già su richiesta della cancelleria ma di una parte privata (nel caso di specie, del decreto di citazione del responsabile civile ad opera della parte civile).

La soluzione della predetta questione non riceve alcun esplicito contributo nella Circolare del Ministero della Giustizia dell’11.12.2014, avente ad oggetto l’ “avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT)”; ed è, in effetti, perplessa: l’art. 152 c.p.p. (ai sensi del quale: “Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”) e l’affidabilità della p.e.c., tanto che già da tempo l’art. 48 D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 (cosiddetto Codice dell’Amministrazione digitale) ne garantisce proprio l’equiparazione alla raccomandata (“La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”), potrebbero indurre l’interprete a sostenere l’alternativa positiva.

Diverso, tuttavia, risulta l’orientamento della prima giurisprudenza formatasi sul punto.

Siccome statuito nell’ordinanza commentata, infatti, poiché “a norma dell’art. 16, comma 4, D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. con L. 17.12.2012, n. 221) … le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di p.e.c. risultante da pubblici registri … (e) la relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria …, non è previsto l’utilizzo della p.e.c. nel caso di notificazioni effettuate dalle parti private”.

L’importanza della pronuncia in commento risiede nell’aver così deciso una questione che investiva direttamente la validità della notifica effettuata a mezzo p.e.c. da parte privata ad altra parte del processo.

Incidentalmente, tuttavia, il medesimo principio era stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

In una fattispecie concernente la ritualità di un’istanza indirizzata alla cancelleria e trasmessa mediante p.e.c., ad esempio, la Cassazione aveva già affermato che: “per quanto attiene la trasmissione dell’istanza del difensore a mezzo p.e.c. si osserva che alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione. L’utilizzo della pec è stato consentito, ma a partire dal 15.12.2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato – a norma degli articoli 148 comma 2-bis – 149 150 e 151 comma 2 cod. proc. pen. (legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 19); D.L. 18.10.2012 n. 179, art. 16, comma 9 e 10). Allo stato, la forma della notifica via pec è deputata a sostituire forme derogatorie dell’ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari. Si tratta de: a) le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p.;

b) le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall’Autorità Giudiziaria (giudice o pubblico ministero), “con mezzi tecnici idonei”, secondo il dettato dell’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen;

c) gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall’imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telegrafica dell’estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all’art. 157, commi primo e secondo e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149, cod. proc. pen.);

d) le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall’imputato, mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto (art. 150, cod. proc. pen.)” (Cass., sez. I, 28.1.2015, n. 18235); chiarendo altresì “che, a differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale tale forma di trasmissione, per le parti private, non sarebbe stata comunque idonea per comunicare l’impedimento. Ed invero, nel processo civile l’art. 366, comma secondo, cod. proc. civ. (così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994), ha introdotto espressamente la pec quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. Già il D.M. n. 44/2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione dell’art. 51 della Legge 6 agosto 2008, n. 133. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all’art. 4 che prevede l’adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla legge 24/2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi mediante posta elettronica certificata. Quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in GU n. 245 del 19.10.2012 – Suppl. Ordinario n. 149), entrato in vigore il 20.10.2012 e convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito, al comma quarto, che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”. Ne consegue, pertanto, che per la parte privata, nel processo penale, l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione non è – allo stato – consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione” (Cass., sez. III, 11.12.2014, n. 7058).

La soluzione deve ritenersi, de iure condito, corretta: la notifica a mezzo p.e.c. da parte del difensore di una parte privata, invero, è ammessa pure dall’art. 1 L. 53/1994, sì come modificato dal D.L. 90/2014, esclusivamente in “materia civile, amministrativa e stragiudiziale” (“L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”).

Né l’ordinanza in commento né le pronunce della Suprema Corte in essa richiamate esaminano, invece, il profilo concernente le conseguenze processuali della notifica irritualmente effettuata a mezzo p.e.c.

La stessa eccezione preliminare originante il provvedimento de quo, d’altronde, aveva ad oggetto sia l’inesistenza che l’abnormità della notifica.

Il passo della pronuncia in cui si motiva la decisione “per il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per le notificazioni, alle quali deve attribuirsi valore di meccanismo di conoscenza legale dell’atto notificato da parte del destinatario, ed anche l’effetto legale (1) della certezza dell’identificazione dell’autore nonché (2) di conformità dell’atto notificato all’originale”, pare sottendere la riconduzione delle relative violazioni all’ipotesi di nullità rispettivamente previste dalle lettere a) e b) dell’art. 171 c.p.p., per cui: “La notificazione è nulla: a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario”.

Tanto nonostante l’evidente difficoltà di ricollegare l’ipotesi concreta a fattispecie normative pensate dal Legislatore con riferimento a tecniche notificatorie ben diverse da quelle consentite dall’attuale sviluppo telematico.

Sentenza collegata

611880-1.pdf 165kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Garzone Francesco Paolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento