Le norme in materia di rapporto di lavoro della legge finanziaria 2006 (e il loro impatto negli enti pubblici di ricerca)

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1. Premessa;
2. Norme in materia di rapporto di lavoro;
3. Le altre disposizioni principali
4. Norme d’interesse specifico per l’E. P. R.
 
  
1. Premessa
 
Al pari delle precedenti leggi finanziarie, anche la legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 (finanziaria per l’anno 2006) incide significativamente sull’attività amministrativa degli enti pubblici, dettando talune disposizioni indirizzate alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, talune disposizioni sono rivolte specificatamente agli enti pubblici di ricerca.
Segnatamente a tali enti, oggetto principale del presente testo, pertanto, è il passaggio in rassegna delle principali norme in materia di rapporto di lavoro; con accenni alle disposizioni di carattere finanziario ed infine norme d’interesse per il settore della ricerca, e pertanto coinvolgenti direttamente le attività di quegli enti pubblici che si trovano ad operare in tale settore.
 
 
2. Norme in materia di rapporto di lavoro
 
La legge in parola stabilisce norme concernenti:
1.      assunzioni di personale (a tempo indeterminato, determinato, o con contratti di collaborazione coordinate e continuative)
2.      accordi collettivi
3.       incentivi alla mobilità del personale
4.       disposizioni finalizzate al contenimento della spesa riguardanti il personale
 
1.      assunzioni di personale
 Fermo restando il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato (articolo 1, comma 95, legge finanziaria per l’anno 2005), sono in parte reiterate le disposizioni previste nella scorsa finanziaria sulle altre tipologie di contratti di lavoro possibili.
In particolare, in forza degli articoli 1, commi 187 e 188 della legge in argomento, l’E. P. R. di ricerca (d’ora in poi E. P. R.) può avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003: il mancato rispetto di tale limite determina, peraltro, l’illecito disciplinare e la conseguente responsabilità erariale.
Tuttavia, in deroga a tali limiti, l’E. P. R. può stipulare contratti a tempo determinato ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa, al ricorrere delle seguenti condizioni:
·         attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica;
·         miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti;
·         oneri finanziari non gravanti sul proprio bilancio, né sui fondi statali di finanziamento degli enti, o sul fondo di finanziamento ordinario delle università (ammettendosi la possibilità che il finanziamento possa essere effettuato con fondi straordinari, come sponsorizzazioni, progetti finanziati da istituzioni anche private).
 
2.      accordi collettivi
 Sotto tale profilo, l’E. P. R. è tenuto ad adeguarsi alle seguenti disposizioni della legge in argomento:
·         gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, sono a carico del bilancio dell’E. P. R., nel rispetto dei parametri di costo fissati dalla legge per le amministrazioni dello Stato;
·         i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005, derivanti dall’attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dal Governo e dalle oo. ss. il 27 Maggio 2005 sono posti a carico dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dal 2006 (comma 178);
·         gli oneri complessivi dei contratti collettivi decentrati stipulati dall’E. P. R. non possono superare quelli operanti del 2004, come certificato dal Collegio dei Revisori (comma 189);
Altre norme (commi da 190 a 196) regolano, peraltro, i c.d. fondi per la contrattazione collettiva decentrata, per i quali:
·         è fatto espresso divieto di istituirli, in mancanza della certificazione degli organi di controllo;
·         è possibile l’incremento degli stessi solo nella misura indicata dalla contrattazione collettiva, che destinerà risorse aggiuntive che debbono coprire tutti gli oneri accessori;
·         i pertinenti fondi finanziano gli incrementi retributivi del personale in progressione orizzontale (con inserimento in bilancio delle risorse detratte dai fondi per il pagamento degli stipendi e “rientro” delle risorse nel pertinente fondo, una volta che il personale beneficiario acceda alla qualifica superiore o cessi il servizio);
·         il collegio dei revisori è chiamato a vigilare sulla corretta applicazione della normativa sui fondi per la contrattazione collettiva decentrata dai commi 189 a 197, anche ai fini dell’inapplicabilità di eventuali clausole contrattuali difformi.
 
3. incentivi alla mobilità del personale
L’E. P. R. può avvalersi dell’incentivo alla mobilità, costituito dal fondo stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel proprio stato di previsione della spesa, che sarà ammontante a 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2006. Condizione per l’accesso al fondo è che sia attivata mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40%.
I criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo saranno, tuttavia, definiti con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (entro 60 giorni dall’approvazione della legge in parola). Le risorse potranno essere assegnate solo dopo l’emanazione di un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, dopo l’effettivo perfezionamento dei trasferimenti di mobilità (commi 228 e 229).
E’ stabilito, invece, un periodo di permanenza minimo per i vincitori di concorsi nella sede di prima destinazione pari a cinque anni (comma 230).
4. disposizioni finalizzate al contenimento della spesa riguardanti il personale
Infine, in ottemperanza ad una serie di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica, l’E. P. R. dovrà procedere affinchè:
·         sia eliminata l’indennità di trasferta per i comandi continuativi, adottando determinazioni organizzative anche in deroga se necessario a disposizioni di legge e contrattuali (comma 214), che accordi collettivi futuri non potranno derogare (comma 223): restano “cristallizzati” gli importi collegati alle indennità di trasferta, anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria (comma 215); 
·         siano ridotte le spese per la corresponsione dell’equo indennizzo (computato esclusivamente sullo stipendio gabellare) derivante da lesioni dovute a causa di servizio, per i dipendenti che presentano domanda dal 1/1/2006 (commi 210 e 211): anche tale norma, peraltro, non è derogabile da futuri contratti o accordi collettivi (comma 223);
·         sia limitato il rimborso delle spese di viaggio in aereo ai soli viaggi in classe economica sia per i dirigenti che per il personale dipendente (comma 216);
·         sia eliminato l’onere di sostenere le spese di cura per i dipendenti (commi 219, 220 e 221);
·         non si applichi la previsione della retribuzione compensativa delle festività che ricadono di domenica (comma 224);
·         sia interpretata la norma sulle quote di percentuale dell’importo a base di gara per opere pubbliche da ripartire tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo (di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 2004, n. 109, e successive modificazioni), nel senso che la quota sia comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione (comma 207).
 
 
3. Le altre disposizioni principali
 
Prima di illustrare le principali norme contabili, si rammentano in questa sede le disposizioni contenute nella precedente legge finanziaria (per l’anno 2005) che hanno fissato per l’E. P. R. i limiti di spesa per il triennio 2005-2007, validi dunque anche per l’anno in corso:
·         del 2% per la spesa complessiva rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate dell’anno 2004;
·         del 2% per gli incrementi degli stanziamenti iniziali, di cassa e di competenza, rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali dell’esercizio finanziario 2004, ridotte ai sensi della legge n. 191 del 2004 (fanno eccezione gli oneri di personale, regolati dall’articolo 1, comma 93, della legge finanziaria per l’anno 2005);
·         sugli incrementi di spesa, per cui nell’anno 2006 è prevista l’applicazione della percentuale del 2% rispetto alle corrispondenti spese (incrementali) determinate negli anni precedenti.
Richiamate tali norme, si enunciano le disposizioni della legge finanziaria 2006 incidenti sugli aspetti finanziari, principalmente concernenti:
a)      discipline limitative su particolari tipologie di spesa e relativi adempimenti
b)      riduzioni di indennità e compensi
c)      ulteriori norme di contenimento della spesa
d)     digitalizzazione.
 
a) discipline limitative su particolari tipologie di spesa e relativi adempimenti
Sono stabilite le seguenti restrizioni:
·         alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione (articolo 1, comma 9);
·         alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (comma 10);
·         all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (comma 11).
Si fa notare che, in forza dell’espressa esclusione di cui al comma 9 cit, non vigono per l’E. P. R. i vincoli, dettati per le altre amministrazioni pubbliche, per studi ed incarichi di consulenza, che impongono il rispetto del tetto della spesa 2004, ridotto del 50%.
Restano, tuttavia, confermati i limiti ai conferimenti di incarichi di consulenza esterna, già previsti dall’ articolo 1, comma 11, legge finanziaria per l’anno 2005, i quali – com’è noto – prevedono la necessità che tali atti rechino un’esaustiva motivazione circa le ragioni del conferimento, ed indichino precisamente gli estremi della legge che prevede l’incarico, ovvero le motivazioni in merito alla straordinarietà dell’evento, pena l’illecito disciplinare, nonché la responsabilità erariale per i soggetti che concorrono all’adozione dell’incarico (graduata secondo i diversi livelli di responsabilità).
Sulla base dell’articolo 1, commi 10 e 11 della legge in parola, l’E. P. R., invece, non potrà effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità, nè per l’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2004.
A tal proposito, si rammenta che occorrerà trasmettere al Ministero dell’ Economia e delle Finanze una relazione sulle disposizioni inerenti i tagli di spesa effettuati (comma 61), ed inoltre, ai fini dell’esercizio del controllo successivo sulla gestione, provvedere alla trasmissione presso la competente sezione della Corte dei conti degli atti di spesa relativi ai commi 9 (incarichi consulenza esterni) e 10 (spese per relazioni pubbliche), di importo superiore a 5.000 euro (comma 173).
 
   b) riduzioni di indennità e compensi
I commi dal 55 al 59 dettano rilevanti limiti per gli importi dei contratti di consulenza e per le “somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate”, erogate ai “componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati”: tali norme statuiscono, infatti, che fino al 31 Dicembre 2008, l’E. P. R. non potrà stipulare contratti di consulenza né erogare emolumenti agli organi sopra indicati, con un importo superiore al totale di quelli posti in essere al 30 Settembre 2005, ridotti del 10%; inoltre, dovrà applicare la riduzione automatica del 10%, per gli importi dei contratti di consulenza e per gli emolumenti di cui sopra.
Le unità funzionali competenti sono invitate a dare tempestiva applicazione a quanto sopra richiamato, e provvedere, anche per tali “tagli di spesa”, alla trasmissione della relazione di cui al comma 61 al Ministero dell’economia e delle finanze, segnalata al precedente punto.
 
c) ulteriori norme di contenimento della spesa
Altre normecon finalità di riduzione della spesa riguardano:
·         le quantità fisiche dei beni acquistati ed il volume dei servizi, i quali non possono superare quelli risultanti dalla media del triennio 2003/2005, sotto pena di nullità dei contratti stipulati in violazione, nonché di responsabilità personale del dipendente, ovvero del dirigente sottoscrivente: a tal proposito, l’E. P. R. è obbligato all’adesione alle convenzioni Consip (o in via alternativa dell’utilizzo di parametri di prezzo-qualità ridotti del 20%, intesi come limiti massimi), nel caso di scostamenti rilevati in sede di monitoraggio delle spese su beni e servizi che rendano più difficile il raggiungimento degli obiettivi del patto (comma 22);
·         l’acquisto di immobili, effettuabile entro il limite della spesa media per tale destinazione, sostenuta nel triennio precedente (comma 23): a tal riguardo, l’E. P. R. dovrà trasmettere per via telematica e con cadenza trimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato una comunicazione redatta con le modalità e secondo lo schema definito entro il 30 Gennaio 2006 con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulle informazioni cumulative degli eventuali acquisti o vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative;
L’E. P. R., (se ed) in quanto titolare di contabilità speciale aperta presso le sezioni della tesoreria di stato viene, non può, inoltre, disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all’80% della spesa corrisposta nel 2004, essendo ammesse deroghe solo nel caso in caso di istanza al Ministero dell’economia e delle finanze, che può, all’uopo, fornire un riscontro favorevole, contrario o parzialmente favorevole.
Per il 2006, peraltro, il 60% delle somme giacenti sulle contabilità speciali deve essere versato sull’apposito capitolo del bilancio statale (con scadenza entro il 30 Gennaio 2006, altrimenti provvederanno le tesorerie dello Stato): una somma pari ad un sesto delle somme versate viene, peraltro, iscritta in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero sopra indicato, ai fini della restituzione parziale agli enti interessati, dietro loro motivata richiesta, per la rassegnazione ai relativi conti di tesoreria (commi da 35 a 40).
 
d)      digitalizzazione
Nell’ambito del processo di semplificazione delle procedure amministrative e digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, richiamate anche le disposizioni del recente decreto legge 10 Gennaio 2006, n. 4, i competenti uffici sono invitati ad approfondire la possibilità  di (comma 51):
·         provvedere alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati, per la trasformazione in supporti informatici della corrispondenza delle amministrazioni e di quelle ad esse dirette, senza maggiori costi a carico del bilancio statale;
·         avvalersi di beni e servizi informatici e telematici che garantiscano l’integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica, mediante la certificazione a mezzo di firma digitale o di altri strumenti tecnologici, che consentano di mantenere integro il contenuto sul piano legale, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore;
·         avvalersi di sistemi informatici anche per generare copie su supporto cartaceo di documenti (anche attestanti pagamenti in conto corrente), che siano in grado di sostituire gli originali ad ogni effetto di legge, se la conformità è garantita da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
 
Norme d’interesse specifico per l’E. P. R..
Si illustra di seguito una breve ricognizione di norme che interessano il campo della ricerca, e dunque riguardano concretamente l’attività posta in essere dall’E. P. R. che vi si trovi ad operare.
In particolare, la legge introduce:
·         l’eliminazione della tassa sui brevetti di cui al decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 1995 (comma 351);
·         l’esenzione dal bollo per le istanze relative a brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, per modelli e disegni ornamentali (comma 352);
·         la possibilità di devolvere il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento del settore della ricerca scientifica e dell’università: un successivo decreto di natura non regolamentare del Presidente del consiglio dei ministri, stabilirà le modalità di richiesta, la lista dei soggetti ammessi al riparto, le modalità di riparto (commi 337 e 340): peraltro, sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità (comma 353).
 Dott. Alessandro Lucarini
 
 

Lucarini Alessandro

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