Le modalità per annullare un divorzio

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L’accordo raggiunto per una separazione consensuale e quello formato per ottenere un divorzio non sono uguali.

Nel primo caso, cambiare idea e ritornare allo status quo ante è più facile.

Nel secondo caso la questione è più complicata.

Uno dei motivi principali viene evidenziato dal fatto che il divorzio, a differenza della separazione, comporta lo scioglimento formale del matrimonio e l’annullamento degli effetti civili dell’unione coniugale, ma soprattutto perché l’accordo di divorzio rappresenta una sorta di “contratto”, e come ogni negozio giuridico, non può essere stravolto o revocato in modo unilaterale da una delle parti.

Se i presupposti di quell’accordo non rispettano la verità, vale a dire, nascondano degli elementi che, se fossero emersi all’inizio, avrebbero potuto modificare la decisione della controparte.

In simili circostanze, come recita la sentenza di un tribunale, scatta l’eccezione.

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Il divorzio congiunto

Il divorzio congiunto è una procedura giudiziaria con la quale si persegue l’obiettivo dello scioglimento del matrimonio.

La “particolarità” rispetto agli altri procedimenti che hanno come obiettivo quello di conseguire una simile finalità, è legata al fatto che la procedura è avviata consensualmente da entrambi i coniugi, dopo avere stabilito di comune accordo le condizioni che dovranno disciplinare la fine del loro vincolo coniugale.

Esiste una differenza tra il divorzio congiunto e divorzio giudiziale.

Il divorzio giudiziale identifica un procedimento finalizzato alla cessazione degli effetti del matrimonio avviato su ricorso di uno dei due coniugi, anche se l’altro non ha prestato il consenso. Ne deriva che di solito si ricorre al divorzio giudiziale quando tra i due coniugi non è stato possibile trovare un accordo su come dovrà essere “gestita” la parte finale del loro matrimonio, e gli effetti che ne conseguono.

Si tratta del procedimento omologo a quello della separazione consensuale.

Anche in questo caso è necessario che sia presente il precedente accordo dei coniugi per la formalizzazione degli accordi.

La domanda congiunta di divorzio

Una volta introdotto il divorzio congiunto e accennato quali sono le sue caratteristiche e le finalità, si può di sicuro ricordare come la procedura dello stesso segua un cammino più rapido ed economico rispetto a quello che andrebbe a caratterizzare il divorzio giudiziale.

Allo stesso modo del divorzio giudiziale, anche il divorzio congiunto prevede che la forma con la quale presentare la domanda sia quella del ricorso, indirizzato al tribunale competente, vale a dire quello nel luogo di residenza o di domicilio di uno dei due coniugi.

La domanda di divorzio congiunto dovrà necessariamente includere alcuni elementi essenziali ai fini della validità del ricorso, in particolare:

I fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario.

L’esistenza di figli di entrambi i coniugi.

Le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici.

Le ultime dichiarazioni dei redditi di ogni componente della coppia.

L’atto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza di entrambi i coniugi, la copia autentica del verbale di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale e la nota di iscrizione a ruolo.

Quando si si non può annullare un divorzio congiunto

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. ordin. n. 19540/2018 ) quando si presenta una domanda di divorzio congiunto si è di fronte a un accordo di tipo:

Ricognitivo, vale a dire una verifica da parte del tribunale dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio.

Negoziale, vale a dire che contiene delle condizioni relative ai rapporti economici degli ex coniugi, l’affidamento e il mantenimento dei figli.

In simili circostanze un giudice si pronuncia sempre nell’interesse dei minori coinvolti e del coniuge economicamente più debole.

Secondo la Suprema Corte, questo significa che non è possibile annullare il divorzio congiunto.

La revoca del consenso richiesta da uno dei coniugi non risulta essere rilevante da un lato ricognitivo perché questo non ferma il procedimento, vale a dire che non si impedisce al tribunale di continuare la verifica dei presupposti indispensabili per emettere una sentenza di divorzio.

La  revoca del consenso non è ammissibile da un punto di vista negoziale davanti a un accordo raggiunto tra le parti.

La Cassazione sostiene che non sia possibile un ripensamento da parte di uno dei coniugi.

Nonostante questa affermazione, esiste qualche eccezione.

Quando si può annullare un divorzio congiunto

L’eccezione è relativa al caso nel quale uno dei due coniugi non abbia detto la verità al momento di stipulare l’accordo di divorzio consensuale.

Nella circostanza nella quale abbia deliberatamente mentito sulle sue condizioni economiche dichiarando un reddito diverso da quello che in realtà percepisce.

Ad esempio:

Si dice di sì perché l’accordo di divorzio con l’ex, offre tra le altre cose, un assegno di mantenimento accettabile.

Successivamente, però, la persona si accorge che il coniuge, in realtà, guadagna molto di più rispetto a quello che aveva dichiarato in partenza.

In presenza di simili circostanze, non si può chiedere una revisione delle condizioni del divorzio, perché questa mossa è consentita in modo esclusivo quando cambiano le condizioni economiche dei coniugi al momento del divorzio stesso.

Siccome i redditi dichiarati sin dall’inizio erano quelli, la revisione non è ammessa.

Quello che si può fare è chiedere è di annullare l’accordo di divorzio.

Se si dovesse scegliere di chiedere di annullare l’accordo, non si deve lasciare passare molto tempo. Si deve fare qualcosa entro cinque anni dalla data nella quale i coniugi hanno firmato il divorzio davanti al presidente del tribunale o agli avvocati, se è stata scelta la negoziazione assistita.

A questo proposito, l’articolo 1441 del codice civile, rubricato “Legittimazione”, recita:

L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

L’incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

A questo punto ci si dovrà rivolgere a un giudice ordinario in modo che valuti l’esistenza degli elementi che hanno viziato il consenso portando uno dei coniugi a dire di sì e che, se non fossero esistiti, avrebbero potuto fare rifiutare l’offerta della controparte.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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