Le liti tra i figli non sono causa di separazione

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Secondo la Suprema Corte di Cassazione, le liti tra i figli non rientrano tra le circostanze contemplate dall’articolo 151 del codice civile che rendono intollerabile la convivenza e portano alla pronuncia della separazione.

Prima di scrivere sulla questione ricordiamo qualcosa sulla intollerabilità della convivenza.

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In che cosa consiste l’intollerabilità della convivenza

L’intollerabilità della convivenza si verifica quando due coniugi non hanno più voglia di vivere insieme e rappresenta il presupposto per la separazione, non conta molto se ci siano oppure non ci siano comportamenti dell’uno o dell’altro che possano ammettere alla separazione con addebito.

Il concetto del vivere insieme, è stato interpretato spesso come un desiderio di comunione reciproca che supera la semplice coabitazione che viene imposta ai coniugi dall’articolo 143 del Codice civile.

Ancora di più se si prende in considerazione la volontà del legislatore, espressa con la legge N. 76/2016, di dare importanza giuridica al fatto stesso del convivere, con la possibilità di accedere ai contratti di convivenza a due maggiorenni che abitano sotto lo stesso tetto e hanno tra loro un rapporto affettivo, purché non siano legati da vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Il dettato dell’articolo 151 del codice civile

In seguito alla riforma del diritto di famiglia con la legge 19 maggio 1975 n. 151, la relativa norma è stata modificata in relazione all’intollerabilità della convivenza.

L’articolo 151 del codice civile, è cambiato in modo netto, passando dall’elencazione di fatti che ammettevano alla richiesta di separazione, come volontario abbandono, eccessi, sevizie, ingiurie, a un’impostazione della parità dei diritti e dei doveri che nascono dal vincolo matrimoniale, facendo discendere un avvicinamento di carattere soggettivo legato alla disaffezione e al distacco spirituale che fanno derivare le motivazioni della possibile richiesta di separazione.

Anche la dottrina e la giurisprudenza, con l’andare del tempo hanno inglobato il passaggio da tesi garantiste rispetto a un possibile interesse superiore della famiglia a quelle che definiscono la separazione un mezzo di realizzazione individuale che consente la liberazione da un legame diventato insopportabile.

In tempi recenti, la tesi garantista dell’unitarietà della famiglia si è modificata in un senso soggettivo, considerando il matrimonio come un rapporto fondato sull’accordo dei coniugi che persiste.

Se dovesse venire meno la volontà anche di uno dei due coniugi a proseguire il matrimonio, e  anche se l’altro coniuge si dovesse opporre, il tribunale accorderebbe la separazione richiesta perché il fatto stesso di ricorrere al giudice tende a minare la fiducia reciproca.

La separazione non può essere pronunciata se i coniugi non esprimono una simile volontà.

Ritorniamo alla questione relativa al titolo.

I fatti in causa

Con l’ordinanza n. 16698/2020 la  Suprema Corte di Cassazione, ha condiviso le conclusioni della Corte d’Appello, precisando che i litigi tra i figli non integrano uno dei fatti che a norma dell’articolo 151 del codice civile possono portare alla separazione, molto di più se il marito che ha chiesto la separazione ha manifestato la volontà di volere ritornare a vivere con la moglie.

Durante il giudizio è emerso che un simile comportamento è frutto di una pressione esercitata da uno dei figli.

La decisione è stata assunta al termine di una vicenda processuale diversa dal solito, che inizia quando il Giudice di primo grado pronuncia la separazione e dispone che l’istruttoria debba proseguire in relazione agli aspetti delle questioni patrimoniali e dell’affidamento dei figli.

La domanda di separazione viene avanzata dal marito e la ex moglie si oppone.

L’opposizione viene accolta dalla Corte d’Appello perché le parti non hanno manifestato la volontà di separarsi.

Il marito ha avanzato la domanda con l’unico scopo di calmare le liti tra i figli.

Secondo la Suprema Corte però il conflitto che esiste tra i figli della coppia non rientra tra i presupposti che la legge richiede per potere avanzare una domanda di separazione giudiziale a norma dell’articolo 151 del codice civile.

I litigi tra i figli e l’intollerabilità della convivenza

Alla decisione della Corte d’Appello il marito si oppone lamentando tre motivi.

Con il primo motivo sostiene che la Corte avrebbe dovuto respingere l’appello della moglie per mancanza di soccombenza della stessa e di interesse a impugnare.

Con il secondo motivo sostiene che la Corte commette un errore nel non volere confermare la separazione a causa dei contrasti tra i figli perché l’intollerabilità della convivenza può anche non dipendere dalla volontà delle parti.

 

Con il terzo motivo sostiene che la Corte ha valutato in modo sbagliato e come incompatibile la volontà di ritornare a vivere con la moglie con quella di separarsi.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza della quale si è scritto all’inizio, ha respinto il ricorso presentato dal marito.

Secondo i Giudici Supremi, il primo motivo è infondato perché la vittoria in primo grado preclude il ricorso in appello.

La condizione non si è verificata, essendo la moglie rimasta soccombente sulla domanda finalizzata all’accertamento dell’incapacità del marito nel proporre il ricorso per la separazione.

Infondato anche il secondo motivo perché “in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale…” .

La Corte d’Appello durante il giudizio, ha potuto accertare che non esclusivamente la moglie si opponeva alla domanda di separazione, sostenendo che il marito fosse stato spinto dal figlio, e chiedeva che fosse accertata la sua libera volontà, e che il ricorrente stesso aveva ammesso che il figlio lo aveva portato via di casa contro la sua volontà, e che avrebbe voluto ritornare a vivere con la moglie.

Le circostanze sono di sicuro incompatibili con l’intollerabilità della convivenza, dal tenore dell’articolo 151 del codice civile, non può essere ravvisata nei litigi tra i due figli.

Il terzo motivo del ricorso è stato assorbito dal secondo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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