Le interferenze nella separazione da parte delle famiglie dei coniugi

Scarica PDF Stampa
Molto spesso succede che quando una coppia convola a nozze il matrimonio non decolli.

Le cause possono essere molteplici e a volte non esistendo una colpa, e coniugi si accordano per rompere le promesse.

Quando i sentimenti finiscono l’unica strada da percorrere è prendere atto e adottare le corrette decisioni in merito.

Si possono presentare alcune circostanze nelle quali ci sia colpa, e si parla di separazione con addebito, che consiste nel riconoscimento da parte di un giudice della colpa della fine del rapporto, imputabile a uno dei due ex coniugi.

Ci si chiede quali siano i presupposti per riconoscere l’addebito e quando lo stesso non sia imputabile a nessuno dei due ex coniugi.

Un’ipotesi abbastanza singolare prevede che se le famiglie di entrambi insistono nell’interferire nella vita di coppia, da rendere intollerabile sin dall’inizio la convivenza, l’addebito non ci sia.

In questa sede scriveremo in modo dettagliato della questione.

I tipi di separazione

Prima di addentrarci nella questione in particolare, spieghiamo meglio.

Esistono diversi modi anche per separarsi, non esclusivamente molti motivi per modificare determinate circostanze.

Si parla di separazione di fatto e separazione legale.

Il primo tipo di separazione, è quella nella quale i due coniugi decidono di abitare separati ma senza ricorrere a un giudice.

Una simile separazione non ha valore e non lo avrà neanche in relazione ai tempi futuri necessari per ottenere il divorzio.

Per questo, devono essere passati sei mesi dalla sentenza di separazione consensuale e un anno da quella giudiziale.

La separazione di fatto non dà neanche diritto al mantenimento, mentre i secondo tipo di separazione menzionato, vale a dire, la separazione legale, implica un riconoscimento ufficiale della rottura e può essere a sua volta consensuale o giudiziale.

La separazione consensuale avviene di comune accordo tra i coniugi e viene ratificata da un giudice o dal sindaco, mentre quella giudiziale consiste in una causa per decidere ogni aspetto, vale a dire, mantenimento, assegnazione della casa, visite ai figli, divisione dei beni.

In presenza di simili circostanze si valuta anche se uno dei due coniugi abbia provocato la fine del matrimonio, in una parola, l’addebito.

Le circostanze nelle quali non c’è addebito

Abbiamo scritto in precedenza che non è sempre colpa di qualcuno se si decide di separarsi.

Iniziamo enunciando le circostanze nelle quali non si può contestare l’addebito a nessuno.

Questo accade perché una sentenza della Corte d’Appello di Messina (Sentenza 324/20 della Corte d’appello di Messina, I sez. civile), ricorda uno di questi motivi di non colpevolezza e vale a dire le interferenze pesanti delle famiglie.

Se un vecchio adagio dice che tra moglie e marito non si deve mettere il dito, è anche vero che nella realtà questo succede.

In questo caso, secondo i giudici siciliani, attenutisi a pronunce precedenti, l’eccessiva invadenza delle famiglie e l’immaturità dimostrata dai coniugi non possono far scattare l’addebito della separazione.

In senso tecnico, non c’è nessuno che abbia spezzato l’idillio degli sposi, perché non c’era nessun idillio.

Mancava l’affectio coniugalis, quella comunanza di vita e di interessi che porta gli sposi a sentirsi l’uno parte dell’esistenza dell’altro, un requisito fondamentale.

La Suprema Corte di Cassazione ribadisce da molto che, se manca questo presupposto e i coniugi conducono una vita di coppia autonoma, non ci può essere addebito (Cass. sez. I civile n. 9074/2011).

In presenza di simili circostanze, sia l’immaturità dei due, sia la presenza non richiesta e ricorrente dei genitori, hanno determinato una specie di crisi permanente, impedendo che tra marito e moglie si verificasse una sincera intenzione di condividere la vita.

Non c’è addebito neanche quando, nonostante ricorra uno dei motivi classici per il quale dare la colpa a un coniuge, anche se la coppia era in crisi da tempo per altri motivi.

Ad esempio, la moglie tradisce il marito perché lui la picchia, la moglie va via di casa perché il marito la maltratta, uno dei due ha una relazione con un altra persona in una chat perché con l’altro coniuge non ha più contatti e relazioni, né rapporti fisici o litigano spesso e hanno deciso di separarsi.

Per contestare l’addebito, il comportamento colpevole deve essere il motivo della rottura del matrimonio e non la conseguenza di una separazione che era inevitabile.

Le circostanze nelle quali c’è addebito

La colpa della fine di un matrimonio si contesta quando uno dei due non rispetta i doveri del vincolo che sono contenuti nel codice civile (art. 143 c.c.), e che sono:

La fedeltà.

L’assistenza morale e materiale, vale a dire, il dovere di assistere sempre il partner, ad esempio di se ha bisogno di supporto psicologico o altro, oppure l’assistenza economica, quando uno dei coniugi non guadagna.

La collaborazione nell’interesse della famiglia, vale a dire, il contributo di carattere economico secondo le possibilità.

I coniugi devono fare in modo che il nucleo familiare si regga in base a quello che ognuno può fare e dare al legame.

Questo concetto di “solidarietà” non è esclusivamente di tipo monetario.

Appartiene a questa forma di contribuzione anche il fatto di dedicarsi ai bisogni della casa o alle esigenze dei figli.

La coabitazione, vale a dire, la convivenza sotto lo stesso tetto.

Si deve avere la stessa residenza che, a differenza del domicilio, rappresenta il luogo nel quale si abita di solito, mentre il domicilio è la sede degli affari o interessi.

La violazione di questi doveri senza che esista un giustificato motivo, prevede l’addebito della separazione, che può essere anche condiviso, quando il giudice ritiene che i comportamenti di entrambi i coniugi abbiano fatto finire il matrimonio.

Ad esempio quando entrambi si sono traditi più volte in modo reciproco.

Che cosa comporta l’addebito

Le conseguenze del riconoscimento dell’addebito al coniuge accusato di avere causato la separazione, sono due.

Non può chiedere l’assegno di mantenimento e no può diventare erede dell’ex al momento della sua morte.

In via eccezionale, la separazione con addebito può portare anche a un risarcimento del danno, quando il comportamento incriminato violi uno dei diritti costituzionali.

Ad esempio, infedeltà con grave diffamazione, perché compiuta in pubblico, oppure, percosse con danni fisici.

Volume consigliato

Manuale di separazione e divorzio

Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2020 Maggioli Editore

48.00 €  45.60 €

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento