Le impugnazioni incidentali

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Le impugnazioni incidentali, nel diritto processuale (artt. 333 – 334 c.p.c.) sono quelle che vengono proposte successivamente alle impugnazioni principali.

L’articolo 333 del codice di procedura civile rubricato “impugnazioni incidentali” recita:

Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti devono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

La norma mira a concentrare in un unico processo le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, evitando un’onerosa proliferazione di procedimenti e nel rispetto del principio di economia dei mezzi processuali.

La norma in questione si propone il fine di tutelare l’unitarietà del processo di impugnazione attraverso la previsione dell’istituto dell’impugnazione incidentale, la quale ricorre quando, esperita l’impugnazione principale, le altre parti soccombenti, che hanno interesse a impugnare, inseriscono la loro impugnazione nel processo di gravame aperto dalla prima parte.

Alle altre parti incidentali viene posto il divieto di esperire un autonomo atto di impugnazione, al fine di impedire un altro processo di gravame sullo stesso oggetto.

Presupposto perché le parti soccombenti possano impugnare in via incidentale è di essere venuti a conoscenza della proposizione dell’impugnazione principale, attraverso notifica della stessa.

Le impugnazioni incidentali devono essere contenute nell’atto di difesa che il soggetto è costretto a fare contro l’impugnazione principale, vale a dire, nella comparsa di risposta in relazione all’appello e nel contro ricorso in relazione alla Suprema Corte di Cassazione.

Le  caratteristiche delle impugnazioni

Il presupposto delle impugnazioni incidentali è che in un processo ci sia una pluralità di soccombenti.

Esempio

Una soccombenza parziale reciproca, dove l’attore chiede la condanna al pagamento di capitale e interessi, ma il giudice accoglie esclusivamente la domanda relativa al capitale, respingendo quella relativa agli interessi.

Lo scopo delle impugnazioni incidentali è quello di consentire l’unitarietà del processo di impugnazione attraverso l’imposizione dell’obbligo di inserire le impugnazioni successive alla principale nel processo aperto.

I soggetti obbligati a utilizzare la forma incidentale sono indicati dall’articolo 333 del codice di procedura civile.

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I soggetti contro i quali è stata proposta impugnazione

Sono coloro nei confronti dei quali è stata proposta impugnazione trattandosi di cause inscindibili (art. 102 c.p.c.) o dipendenti (artt. 31 ss. c.p.c.).

Coloro nei confronti dei quali è stata notificata la sentenza secondo l’articolo 332 del codice di procedura civile.

La procedura

Dato che l’impugnazione incidentale si innesta nel processo aperto con l’impugnazione principale, è chiaro che essa deve essere contenuta nell’atto di difesa che l’impugnato può compiere avverso l’impugnazione principale (es: qualora si tratti di un appello incidentale, dovrà essere inserita nella comparsa di risposta depositata nella cancelleria del giudice d’appello venti giorni prima della udienza di comparizione). Sarà inammissibile qualora proposta dopo il termine ultimo per il compimento dell’atto difensivo.

La violazione dell’obbligo della forma incidentale importa decadenza (sebbene la giurisprudenza si accontenti dell’utilizzo della forma principale, purché proposta nei termini in cui si sarebbe dovuta proporre l’impugnazione incidentale).

L’impugnazione incidentale può essere tempestiva o tardiva.

È tempestiva quando viene proposta entro i termini per impugnare

In questo caso, l’impugnazione incidentale non ha nessun rapporto con quella principale, vale a dire che, se l’impugnazione principale non viene ammessa, questa resta lo stesso valida e viceversa.

È tardiva quando la parte propone l’impugnazione dopo il termine per impugnare.

La rimessione in termini

La ratio delle impugnazioni incidentali tardive consiste nel fatto che la legge vuole consentire a chi non può impugnare la sentenza, perché soccombente su questioni di rito ma non nel merito, o perché ha prestato acquiescenza, oppure perché ha fatto decorrere i termini per l’impugnazione, di proporre a sua volta impugnazione se l’iniziativa sia presa da altri.

Ad esempio, una parte soccombente su una sentenza non definitiva, ma vittoriosa sulla definitiva.

Il suo interesse a impugnare nasce esclusivamente quando viene proposta l’impugnazione principale, formulando delle censure che, se accolte, le consentirebbero di mantenere la posizione di vantaggio assicurata dalla sentenza di primo grado .

Le impugnazioni incidentali tardive son si possono ipotizzare anche in una situazione di soccombenza parziale reciproca, dove una parte è soccombente rispetto a una domanda, e laltra parte rispetto a un’altra domanda.

Ad esempio, l’attore chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Se il giudice accoglie esclusivamente la domanda di risoluzione, ritenendo che l’inadempimento non abbia prodotto nessun danno, l’attore potrebbe lo stessso accettare la sentenza, potendo contare sul fatto che egli, anche nell’ipotesi in cui l’altra parte impugni la (parte di) decisione a sé sfavorevole in prossimità della scadenza dei termini per impugnare, potrà rimettere in discussione il capo su cui è rimasto soccombente. Tra l’impugnazione principale e quella incidentale tardiva sussiste un rapporto di dipendenza, in virtù del quale l’inammissibilità dell’impugnazione principale determina la perdita di efficacia di quella incidentale (art. 334 c.p.c.).

La legittimazione a proporre le impugnazioni incidentali

Le impugnazione incidentali possono essere proposte non esclusivamente dai soggetti che siano convenuti con l’impugnazione principale.

Hanno legittimazione a presentarla anche le parti che siano state chiamate a integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331 c.p.c. e che ne abbiano interesse.

Le impugnazioni incidentali in senso stretto o adesive

Le impugnazioni incidentali, nella prassi si possono manifestare in due modalità.

Possono essere completamente autonome rispetto alle impugnazioni principale, essendo espressione di interessi contrastanti rispetto a quelli della controparte.

In queste circostanze si parla di impugnazioni incidentali in senso stretto.

Potrebbero anche essere dipendenti dai capi della sentenza impugnati in via principale o strettamente connessa ad essi.

In questa circostanza si parla di impugnazioni incidentali adesive.

Le impugnazioni tardive

Come accennato in precedenza, le impugnazioni incidentali possono anche essere tardive, vale a dire, possono essere proposte quando sia decorso il termine per impugnare o quando le parti abbiano fatto acquiescenza alla sentenza.

Il legislatore ha voluto dare alle parti la possibilità di decidere se presentare a loro volta impugnazioni sulla base del comportamento delle controparti.

Le impugnazioni incidentali, se tardive, perdono efficacia quando quelle principali siano dichiarate inammissibili.

Se sono tempestive non seguono le sorti di quelle principali.

Anche in presenza di impugnazioni tardive si devono rispettare i termini previsti per la costituzione in giudizio.

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