Le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici o che aspirano a ottenere l’aggiudicazione di tali contratti sono obbligate, prima dell’esecuzione del contratto o prima della partecipazione alla gara, a iscrivere i propri lavoratori alla Cassa edile te

Lazzini Sonia 30/12/10
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Invero, ai fini della valutazione della regolarità contributiva non viene infatti in rilievo il c.c.n.l. in concreto applicato dall’impresa, ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara nonché delle relative qualificazioni possedute (la Ricorrente ha anche la qualificazione OG11).

La lex specialis, nelle parti sopra riferite, all’evidenza non si è discostata da tale principio, avendo imposto la presentazione di un’attestazione (della Cassa edile o contenuta nel D.U.R.C.) di regolarità contributiva, senza tener conto del contratto collettivo applicato dalle imprese partecipanti.

È del tutto evidente che un diverso opinare consentirebbe agevolmente a qualunque concorrente di eludere (in parte) le previsioni, normative e amministrative, in tema di verifica del requisito della regolarità contributiva, usando la semplice accortezza di optare per l’applicazione di una disciplina contrattuale collettiva diversa da quella del settore edile. In questo modo si perverrebbe al risultato, certamente da scongiurare, di consentire a un’impresa di impegnarsi, con varie stazioni appaltanti, a effettuare lavori edili, senza mai dover dimostrare la sua regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili

In pratica, in base a tale erroneo indirizzo esegetico, si finirebbe per trasformare tutte le norme in materia di regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili in previsioni di natura dispositiva, posto che l’impresa interessata, attraverso una libera scelta negoziale compiuta prima della partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, potrebbe decidere se sottostare, o no, ad esse.

Le argomentazioni appena svolte trovano conforto nei precedenti di questo Consiglio (CGA n. 494/2009), del Consiglio di Stato (sez. V, n. 4248/2008) e dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (determinazione n. 91 del 29 marzo 2007).

Il principio di diritto che regola la fattispecie devoluta all’esame del Collegio è dunque il seguente: indipendentemente dal contratto collettivo in concreto applicato, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici o che aspirano a ottenere l’aggiudicazione di tali contratti sono obbligate, prima dell’esecuzione del contratto o prima della partecipazione alla gara, a iscrivere i propri lavoratori alla Cassa edile territorialmente competente

 

A Cura di Sonia Lazzini

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1411 del 10 novembre 2010 pronunciata dal Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

 
 N. 1411/10  Reg.Dec. 

N.     435     Reg.Ric. 

ANNO  2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 435 del 2010 proposto da

RICORRENTE COSTRUZIONI RICORRENTE,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mingiardi, per legge domiciliata in Palermo, via Cordova n. 76, presso la segreteria di questo Consiglio;

c o n t r o

la CONTROINTERESSATA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Iacuzzo, Riccardo Rotigliano e Marco Mazzamuto, elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio del secondo difensore;

e nei confronti

dell’U.R.E.G.A. – SEZIONE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

del COMUNE DI ACICATENA, in persona del sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. IV) – n. 375 del 24 febbraio 2010.

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

      Visto l’appello incidentale interposto dalla Controinteressata s.r.l. (d’ora in poi “Controinteressata”);

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Vista l’ordinanza n. 408 del 29 aprile 2010, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;

      Udito alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 l’avv. dello Stato Pollara per l’U.R.E.G.A. sezione di Catania;

      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O    e    D I R I T T O

1. – Occorre premettere che:

– la controversia appartiene al novero di quelle conoscibili dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 163/2006;

– pertanto, il rito è regolato anche dall’art. 245, commi 2-undecies e 2-terdecies, del predetto decreto;

– detta disposizione, sebbene introdotta dal D.Lgs. n. 53/2010, è di natura processuale e, dunque, risulta immediatamente applicabile, in assenza di una diversa disciplina transitoria, anche ai giudizi instaurati prima del 27 aprile 2010 (data in cui è entrato in vigore il citato provvedimento legislativo);

– quindi la presente decisione va redatta in forma semplificata non ravvisandosi ragioni, atteso l’oggetto del contenzioso, per una redazione della motivazione in forma estesa;

– per la ricostruzione della fattispecie concreta si rinvia dunque agli atti difensivi e agli ulteriori elementi ricavabili dalla sentenza impugnata.

2. – Tanto premesso, va osservato che il comune di Acicatena indisse un’asta pubblica per l’affidamento di lavori di costruzione di una scuola elementare. La gara fu aggiudicata, a seguito di sorteggio, alla RICORRENTE s.r.l. (nel prosieguo “Ricorrente”), mentre la Controinteressata si collocò al secondo posto.

      La Controinteressata adì il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, lamentando la mancata esclusione dell’odierna appellante dalla procedura:

– non avendo la Ricorrente presentato un certificato D.U.R.C. contenente la certificazione della regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile;

– non possedendo la Ricorrente i requisiti di qualificazione, richiesti dal bando, per la partecipazione alla gara in questione.

      Il T.A.R. ha respinto il primo motivo e accolto il secondo e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati in prime cure, disponendo l’aggiudicazione in favore della Controinteressata.

3. – La Ricorrente ha impugnato la sentenza, della quale si sono testé riferiti succintamente i principali contenuti, chiedendone la riforma nel capo recante l’accoglimento del primitivo ricorso; la Controinteressata ha gravato incidentalmente la stessa pronuncia, deducendone l’erroneità nella parte relativa al rigetto della censura in ordine alla carente regolarità contributiva della Ricorrente.

4. – L’appello incidentale merita prioritario scrutinio dal momento che la sua eventuale fondatezza priverebbe la Ricorrente di ogni interesse alla coltivazione dell’appello principale.

      Orbene, il primo Giudice ha così motivato il capo di decisione avversato dalla Controinteressata: “1) Il primo gruppo di motivi di censura, con cui si sostiene che la RICORRENTE s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver prodotto un certificato D.UR.C. non contenente la certificazione della regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile, non può essere condiviso.

      Ed invero, come si rileva dalla documentazione allegata agli atti di causa, la RICORRENTE s.r.l. è un’impresa di installazione di impianti che applica il C.C.N.L. del settore metalmeccanico, per il quale non è richiesta l’iscrizione alla Cassa Edile.

      Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con atto di indirizzo del 23.12.2008, si è così espresso:

Le Casse edili sono abilitate al rilascio del D.U.R.C. alle imprese inquadrate nel settore edile. Viceversa, con riferimento alle imprese inquadrate in altri settori, abilitate al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità contributiva sono l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. … Sono altresì da considerarsi escluse dal predetto obbligo, peraltro, le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alle Casse edili ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico”.

       Nel caso in esame, il D.U.R.C. della RICORRENTE s.r.l., presentato per la partecipazione alla gara in questione, attesta che tale impresa applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. del settore “Metalmeccanica”, per cui la stessa non è tenuta ad effettuare alcun versamento alle Casse edili.

      Un tale principio è, peraltro, in linea con la giurisprudenza di questo T.A.R. (cfr., 1^ Sezione, n. 899 dell’8.5.2009).”.

      L’itinerario decisorio percorso dal Tribunale e le conclusioni alle quali è pervenuto non possono essere condivisi.

      Occorre puntualizzare che l’oggetto della gara della quale si controverte era la realizzazione, in Aci San Filippo, di una scuola ele-mentare, composta da quindici aule e da una palestra. Dovendosi effettuare essenzialmente lavori edili, il bando ha coerentemente qualificato gli interventi come appartenenti alla categoria OG1 (Edifici civili e industriali) per un importo di 1.096.690,21 euro e, per soli 247.142,12 euro, quali “impianti tecnologici” di cui alla categoria scorporabile OG11.

      È pertanto irrefragabile che l’attività dedotta nella normativa di gara riguardasse principalmente la realizzazione di lavori edili.

      Non a caso il disciplinare di gara imponeva al punto 1.9) l’inserimento – a pena di esclusione – nella busta A (Documentazione) delle certificazioni rilasciate dall’Inps, dall’Inail e dalla Cassa Edile ovvero il correlativo D.U.R.C. e, ancor prima, il bando, al punto 19), aveva stabilito che non sarebbero stati ammessi alla gara i concorrenti che, al momento della presentazione dell’offerta, non avessero dimostrato, con le modalità previste dal disciplinare, la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e della Cassa edile.

      Secondo il T.A.R. la Ricorrente avrebbe rispettato la regola in questione, avendo essa prodotto un D.U.R.C. recante la seguente clausola: “L’impresa dichiara di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: metalmeccanica”.

      Tale assunto è erroneo. Invero, ai fini della valutazione della regolarità contributiva non viene infatti in rilievo il c.c.n.l. in concreto applicato dall’impresa, ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara nonché delle relative qualificazioni possedute (la Ricorrente ha anche la qualificazione OG11). La lex specialis, nelle parti sopra riferite, all’evidenza non si è discostata da tale principio, avendo imposto la presentazione di un’attestazione (della Cassa edile o contenuta nel D.U.R.C.) di regolarità contributiva, senza tener conto del contratto collettivo applicato dalle imprese partecipanti.

      È del tutto evidente che un diverso opinare consentirebbe agevolmente a qualunque concorrente di eludere (in parte) le previsioni, normative e amministrative, in tema di verifica del requisito della regolarità contributiva, usando la semplice accortezza di optare per l’applicazione di una disciplina contrattuale collettiva diversa da quella del settore edile. In questo modo si perverrebbe al risultato, certamente da scongiurare, di consentire a un’impresa di impegnarsi, con varie stazioni appaltanti, a effettuare lavori edili, senza mai dover dimostrare la sua regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili.

      In pratica, in base a tale erroneo indirizzo esegetico, si finirebbe per trasformare tutte le norme in materia di regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili in previsioni di natura dispositiva, posto che l’impresa interessata, attraverso una libera scelta negoziale compiuta prima della partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, potrebbe decidere se sottostare, o no, ad esse.

      Le argomentazioni appena svolte trovano conforto nei precedenti di questo Consiglio (CGA n. 494/2009), del Consiglio di Stato (sez. V, n. 4248/2008) e dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (determinazione n. 91 del 29 marzo 2007).

      Il principio di diritto che regola la fattispecie devoluta all’esame del Collegio è dunque il seguente: indipendentemente dal contratto collettivo in concreto applicato, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici o che aspirano a ottenere l’aggiudicazione di tali contratti sono obbligate, prima dell’esecuzione del contratto o prima della partecipazione alla gara, a iscrivere i propri lavoratori alla Cassa edile territorialmente competente.

      Non rileva, infine, che il Ministero del lavoro nell’atto di indirizzo del 23 dicembre 2008 abbia prospettato un’interpretazione divergente da quella testé precisata.

5. – Al lume dei superiori rilievi, l’appello incidentale merita accoglimento e, in via consequenziale, quello principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l’ipo-tetico accoglimento del rimedio comunque non immuterebbe l’esito del giudizio (sfavorevole per la Ricorrente).

6. – La sentenza impugnata merita dunque conferma nella parte dispositiva, ancorché per i diversi motivi sopra esposti

7. – Ritiene, conclusivamente, il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

8. – La natura della controversia e l’esito del secondo grado del giudizio sono circostanze che giustificano, in via eccezionale, l’inte-grale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P. Q. M.

      Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello incidentale; per l’effetto, dichiara improcedibile l’appello principale e conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.

      Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 9 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Gabriele Carlotti, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria

il 10 novembre 2010

Lazzini Sonia

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