Le falsità od omissioni contenute nelle istanze dirette ad ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio danno luogo non al reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico in relazione alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (

sentenza 01/03/07
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L’omessa indicazione nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio di redditi patrimonialmente insignificanti o di beni immobili posseduti in quote talmente esigue da non produrre alcun cespite non può configurare l’ipotesi di reato di falsa dichiarazione nell’istanza diretta all’ammissione al beneficio.
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Caltanissetta
I Sezione Penale
Composta dai Sigg. Magistrati:
1.      FRANCESCO       Dott. INGARGIOLA          Presidente
2.       IGNAZIO             Dott. PARDO                      Consigliere
3.      MARICA CAMELA Dott. GIANNAZZO          Consigliere
Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal
Dott. Ignazio Pardo
Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. …..l’appellante e il difensore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa contro:
 
 
 
 
A P P E L L ANTI
Avverso la sentenza del 2.7.2003 del Tribunale di Nicosia in composizione monocratica, che dichiarava D. *** e F. *** colpevoli dei reati loro ascritti e, concesse ad entrambe le circostanze attenuanti generiche, le condanna alla pena di giorni venti di reclusione ciascuna, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.
Revoca il decreto penale di condanna n. 70/02 emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Nicosia il 28.1.2002.
IMPUTATE
 

 
La Prima:
Del reato p.e p. dal combinato disposto degli artt. 47 e 76 D.P.R. 28.12.00 n. 445 (già art. 4, 20, 26, L. 4.1.68 n. 15) e 483 c.p. perchè con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ricevuta da un pubblico ufficiale del Comune di Agira, attestava falsament4e al predetto pubblico ufficiale di non essere proprietaria di beni immobili, mentre ne risultava proprietaria al momento della presentazione della citata dichiarazione.
Reati commessi in Agira il 26.10.2000.
 
La Seconda:
Del reato p.e p. dal combinato disposto degli artt. 47, 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (già artt. 4, 20, 26, L. 4.1.68 n. 15) e 483 c.p.- perché, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ricevuta da un pubblico ufficiale del Comune di Agira, attestava falsamente al predetto pubblico ufficiale di non essere proprietaria di beni immobili, mentre ne risultava proprietaria al momento della presentazione della citata dichiarazione.
Reato commesso in Agira il 26.10.2000
Con la generica infraquinquennale.
 
 
N. 70/2007Reg. Sent
 
N. 710/2003        Reg.Gen.                  
 
N. 1404/01          Reg. N.R.                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S E N T E N Z A
 
 
In data 23.01.2007
 
 
 
 
 
Depositata in Cancelleria
 
il ____________________
 
 
Il Cancelliere C 1
 
 
 
 
 
Addì ______________
 
redatt ______sched___
 
N.________________
 
Art.Camp.pen
 
 
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2 luglio 2003 il Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, condannava D. *** e F. *** alla pena di giorni 20 di reclusione ciascuna, ritenendole responsabili del delitto di cui all’art. 483 c.p., per avere falsamente attestato nell’istanza diretta ad ottenere il gratuito patrocinio di non essere titolare di beni immobili.
In particolare il Giudice di primo grado riteneva la sussistenza della contestata ipotesi illecita in relazione alle emergenze della deposizione testimoniale resa nel corso dell’istruzione dibattimentale dal teste ***, dell’Agenzia delle Entrate, che riferiva come le imputate, in seguito agli accertamenti svolti, fossero risultate titolari di quote di un bene immobile pervenuto alle stesse per successione ereditaria dal decesso del padre della D. e coniuge della F..
Avuto riguardo a tali elementi probatori il Tribunale monocratico riteneva sussistente l’ipotesi di reato contestata alle imputate seppur il reddito non dichiarato fosse del tutto irrilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Avverso detta sentenza proponeva appello la difesa delle imputate deducendo in primo luogo che in applicazione del principio di specialità avrebbe dovuto essere contestata la violazione specifica prevista e punita dal DPR 115 del 2002 o comunque dall’art. 5 legge 217/90 precedentemente in vigore; aggiungeva poi la difesa appellante che l’omissione aveva ad oggetto un reddito del tutto ininfluente trattandosi di quote di un terreno agricolo sicchè l’importo non dichiarato ammontava ad appena 11 euro circa da ritenersi del tutto non significativo.
In via subordinata poi chiedeva ridursi la pena inflitta con i benefici della sospensione condizionale della pena e della sostituzione con la corrispondente sanzione pecuniaria.
All’udienza del 18 gennaio 2007, esaurita la relazione, le parti hanno adottato le conclusioni di cui al verbale di causa in atti.
MOTIVAZIONE
Ciò posto ritiene questa Corte di Appello che il gravame è fondato e può, pertanto, essere accolto.
Invero, deve ritenersi che l’omessa indicazione nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio di redditi patrimonialmente insignificanti o di beni immobili posseduti in quote talmente esigue da non produrre alcun cespite non possa configurare l’ipotesi di reato di falsa dichiarazione nell’istanza diretta all’ammissione al beneficio.
Tale deduzione trova fondamento nella lettera dell’art. 95 DPR 115/2002, sicuramente applicabile al caso di specie trattandosi di fattispecie specializzante rispetto al contestato delitto di cui all’art. 483 c.p., secondo cui le sanzioni penali non si applicano a qualsiasi dichiarazione non veritiera contenuta nell’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza legale a spese dello Stato bensì soltanto a quelle di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 79 stesso decreto, riguardanti la comunicazione di false generalità, le false attestazioni delle condizioni di reddito o la violazione dell’impegno a comunicare le variazioni rilevanti di tali condizioni.
Premesso quindi che tutte le falsità od omissioni contenute nelle istanze dirette ad ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio danno luogo non al reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico in relazione alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 483 c.p.) bensì a quello specificamente previsto dalla stessa normativa in tema di patrocinio dei non abbienti, trattandosi con evidenza di fattispecie specializzante non concorrente con quella generale, deve poi essere affermato che non tutte le dichiarazioni non veritiere possono determinare l’affermazione di responsabilità bensì soltanto quelle espressamente richiamate dal citato art. 95.
Del resto tale interpretazione risulta avvalorata dall’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che con la pronuncia 13 aprile 2006 n. 16338 ha statuito “non qualsiasi infedele attestazione rileva, ma solo quelle che abbiano quale conseguenza l’inganno potenziale o effettivo del destinatario della dichiarazione, vale a dire quelle dichiarazioni con le quali l’interessato affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dal legislatore quale soglia di ammissibilità (art. 76), ovvero quelle dichiarazioni che neghino o nascondano mutamenti significativi (sempre ai fini della valutazione dell’eventuale superamento della predetta soglia) intervenuti nel reddito dell’anno precedente a quello della richiesta”.
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve necessariamente far concludere per il difetto di dolo poiché risulta accertato che le imputate  omisero di indicare la possidenza di quote di beni immobili il cui reddito dominicale ammonta appena ad 11 € circa, sicchè l’omissione si rivela del tutto irrilevante a produrre qualsiasi effetto sull’ammissione al beneficio del patrocinio gratuito.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, entrambe le imputate devono essere assolte dal delitto  di cui all’art. 95 DPR 115/2002 così riqualificato il fatto loro originariamente ascritto (art. 483 c.p.) perché il fatto non costituisce reato.
PQM
La Corte visto l’art.605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, in data 2/7/2003, appellata da D. *** e F. *** assolve le predette dal reato di cui all’art. 95 D.P.R. 115/2002, così riqualificato il fatto alle stesse originariamente contestato perché il fatto non costituisce reato.
Caltanissetta, 23-1-2007
Il Consigliere est.
Il Presidente

sentenza

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