Le coppie omosessuali e la possibilità di essere genitori

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In determinate circostanze può succedere che le questioni di carattere etico si mescolino con le questioni di carattere legale.

In presenza di simili circostanze possono sorgere dei conflitti che avranno come conseguenza l’apertura di dibattiti infiniti, nei quali ognuno esporrà le sue ragioni e quasi mai nessuno si dirà disposto a rivedere le personali convinzioni, in vista di una sorta di compromesso, che si trasformi in un civile scambio di opinioni senza che si possano creare incomprensioni e attriti di nessun genere.

Un esempio è rappresentato dal diritto di una coppia omosessuale di avere un figlio attraverso il ricorso alla fecondazione medicalmente assistita.

Su questa delicata questione è scesa in campo di recente la Corte Costituzionale

(Corte cost. sent. n. 221/2019), in relazione al caso di due donne che rivendicavano questa possibilità.

In questa sede, andremo a vedere che cosa ha stabilito la Consulta in merito alla questione se una coppia omosessuale può avere un figlio.

I giudici hanno negato questa possibilità.

Il motivo del diniego si basa su due aspetti contenuti nella legge sulla procreazione medicalmente assistita ( Legge n. 40/2004).

In realtà ci sono due motivi.

Secondo il primo, il ricorso alla procreazione medicalmente assistita non nasce da una questione di infertilità o di sterilità, come prevede la normativa.

Il secondo sostiene che la legge stabilisce che possono procreare grazie a queste tecniche esclusivamente i nuclei familiari nei quali sono presenti un padre e una madre.

Secondo la Corte, è legittimo impedire a una coppia omosessuale formata da donne, nonostante la stessa abbia un non giudicabile desiderio di maternità, di avere un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita.

La Consulta, tenendo conto di quanto disposto dalla legge e dell’interesse del nascituro, ha voluto rispondere alla domanda se sia giusto rivendicare il diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale, vale a dire l’atto sessuale.

In altri termini, se il diritto ad essere genitori risulta essere sempre difendibile anche s si rivolge alle coppie omosessuali.

La Corte ha giustificato la sua decisione.

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La procreazione medicalmente assistita e la infertilità

Il primo aspetto segnalato nella sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che una coppia omosessuale non può avere un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita, è quello relativo al motivo per il quale due persone ricorrono a questa tecnica.

La Corte ricorda che la legge sulla procreazione medicalmente assistita circoscrive il ricorso a questa tecnica come rimedio alla sterilità o all’infertilità umana per cause patologiche.

Questa affermazione, di conseguenza, esclude la procreazione assistita come soluzione alternativa ed equivalente al concepimento naturale per soddisfare un desiderio di diventare genitori.

Secondo la Corte Costituzionale l’infertilità fisiologica di una coppia omosessuale formata da due donne non è omologabile o equivalente a quella assoluta e irreversibile di una coppia eterosessuale che soffra di un impedimento riproduttivo patologico.

La loro decisione presuppone il fatto che non si possa mettere sullo stesso piano il non potere avere un figlio per un inconveniente di carattere fisico, come quello di un uomo e una donna che non riescono a procreare, o per una questione fisiologica, vale a dire la mancata possibilità di avere un bambino perché tra due donne non può esistere un rapporto sessuale che lo consenta.

In relazione a questo, concludono i giudici, non esistono incongruenze di legge o discriminazioni imputate all’orientamento sessuale delle persone.

La procreazione medicalmente assistita e il modello di famiglia

Nonostante negli ultimi tempi i modi di vedere siano cambiati, con una maggiore apertura anche da un punto di vista legale verso le coppie omosessuali, la legge stabilisce che l’accesso alla procreazione medicalmente assistita resta riservato esclusivamente alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi.

La normativa, come ha sottolineato la Consulta nella sentenza della quale si sta trattando, mira a garantire che il nucleo familiare proponga il modello di famiglia nel quale siano presenti un padre e una madre.

Coloro che non rispettano queste regole sono passibili di sanzioni che possono risultare anche elevate.

Chi applica la procreazione medicalmente assistita a una coppia omosessuale viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecentomila a quattrocentomila euro.

Lo stesso vale per chi consente a una coppia nella quale una delle due persone non sia vivente oppure minorenne o, ancora, non sposata o non convivente.

Chi esercita una professione sanitaria e acconsente a questa pratica nei casi vietati dalla legge può essere sospeso da uno a tre anni, mentre la struttura nella quale viene praticata illegalmente la procreazione medicalmente assistita rischia la revoca dell’autorizzazione.

Le coppie omosessuali e l’adozione

Assodato che una coppia omosessuale non può avere un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita, un’altra domanda che ci si pone è se sia possibile per due uomini o per due donne adottare un bambino.

Su questo punto, la giurisprudenza ritiene ammissibile l’adozione non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore.

Ad esempio, in favore della donna legata sentimentalmente a un’altra donna che ha avuto un figlio da una precedente relazione eterosessuale.

La Suprema Corte di Cassazione, ad esempio, ha stabili)to che l’orientamento sessuale di una coppia non condiziona la sua idoneità alla responsabilità genitoriale (Cass. sent. n. 12962/2016 del 22/06/2016).

Gli stessi Ermellini, hanno ammesso la possibilità di trascrivere nel registro dello stato civile italiano un atto straniero dal quale risulti la nascita di un figlio da due donne attraverso la procreazione assistita frutto della donazione dell’ovulo da parte di una delle donne e la gestazione nell’utero dell’altra utilizzando il gamete maschile di una terza persona (Cass. sent. n. 19599/2016 del 30/09/016).

La stessa Corte di Cassazione ha rilevato una differenza tra l’adozione e la procreazione medicalmente assistita.

La prima consente non di dare un figlio a una coppia ma di dare una famiglia a un bambino nato.

La procreazione medicalmente assistita consiste nel dare un figlio non ancora concepito a una coppia.

A questo proposito la Corte ritiene che il legislatore debba garantire al nascituro le migliori condizioni di vita tenendo conto di quelli che sono le adeguate modalità da un punto di vista sociale.

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