Le controversie relative ad eventuali risoluzioni contrattuali (con relativa escussione della cauzione definitiva) sono da sottoporsi al giudice ordinario

Lazzini Sonia 17/09/09
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Mentre per quanto concerne le controversie relative ad eventuali escussione della cauzione provvisoria la competenza è del giudice amministrativo
 
L’impresa con il ricorso in esame chiede l’annullamento della determina di risoluzione per violazione delle norme in materia di risoluzione dei contratti pubblici, per violazione dell’art. 119 del d.p.r. n. 554 del 1999 e per eccesso di potere sotto diversi profili, nonché per violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241
 
La società ricorrente. espone di aver stipulato in data 27 marzo 2001 con il Comune di San Ferdinando di Puglia, all’esito di procedura di evidenza pubblica, contratto per l’esecuzione dei lavori di costruzione del Centro Sportivo Polivalente per l’importo di lire 1.819.228.058 al netto del ribasso d’asta oltre lire 58.570.000 per oneri di sicurezza.
I lavori erano consegnati il 7 giugno 2001 e dovevano ultimarsi in 350 giorni.
I lavori venivano iniziati immediatamente ma subivano ritardi per fatti estranei alla volontà dell’appaltatrice, sicché veniva transattivamente spostato il termine di consegna al 31 maggio 2003.
A causa delle carenze progettuali veniva approvata una variante relativa alla esecuzione della piscina, ma per il resto i lavori non potevano proseguire ed il Comune non dava risposte alle richieste di integrazione progettuale avanzate dall’impresa.
Il Comune dopo aver escluso la possibilità di approvazione di variante perché avrebbe superato il valore di 1/5 d’obbligo, con delibera del 14 luglio 2003 avviava un procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del d.p.r. n. 554 del 1999.
L’impresa iscriveva le riserve evidenziando che non si era dato rimedio alle problematiche tecniche di esecuzione delle opere e che il comportamento inadempiente del Comune stravolgendo la programmazione dei lavori costituiva grave inadempimento ai sensi degli artt. 1454 e 1455 del codice civile.
A quasi un anno dall’avvio della procedura di risoluzione, allorché il contratto era da intendersi risolto di diritto, in data 16 aprile 2004 il Comune ordinava all’impresa di procedere all’esecuzione dei lavori e attivava il procedimento ex art. 119, comma 4 del d.p.r. n. 554 del 1999 cui seguiva la determina impugnata di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore.
 
L’impresa sulla base di queste premesse, con il ricorso in esame chiede l’annullamento della determina di risoluzione per violazione delle norme in materia di risoluzione dei contratti pubblici, per violazione dell’art. 119 del d.p.r. n. 554 del 1999 e per eccesso di potere sotto diversi profili, nonché per violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241.
 
Cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
 
Le questioni dedotte non appartengono alla giurisdizione di questo giudice bensì a quella del giudice ordinario. La controversia insorta tra le parti, infatti, si colloca nella fase dell’esecuzione del contratto, susseguente al procedimento pubblicistico di selezione dell’appaltatore, conclusosi con l’aggiudicazione e la stipula del contratto. Essa non attiene alla procedura di scelta del contraente né ad atti comunque posti in essere dall’ente nell’esercizio di poteri autoritativi, afferendo piuttosto alle vicende esecutive del rapporto paritetico tra amministrazione ed affidatario, e come tale è estranea alla sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo alla stregua dell’art. 6 della legge n. 205/2000, vieppiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, n. 4440 del 28.2.2006; Id., n. 699 del 20.2.2006; Cass. Civ., sez. un., n. 20116 del 18.10.2005; Id., n. 13033 del 1.6.2006). Il criterio di riparto da applicare, pertanto, non può che essere quello generale del petitum sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti dell’amministrazione pubblica. E tale situazione giuridica altro non è che il diritto soggettivo all’esatto e puntuale adempimento degli obblighi nascenti dal contratto nonché la imputabilità delle inadempienze contrattuali che hanno portato alla risoluzione. Conclusivamente deve affermarsi che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sicché va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
 
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1784 dell’ 8 luglio 2009, emessa dal Tar Puglia,Bari
 
N. 01784/2009 REG.SEN.
N. 01881/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1881 del 2004, proposto da:
Impresa – RICORRENTE s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati ***************, ******************** ed Emilia Piselli, con domicilio eletto presso ******************** in Bari via Piccinni 33;
contro
il Comune di San Ferdinando di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 177;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione gestionale n. 341 del 27 maggio 2004 con la quale il Comune di San Ferdinando di Puglia ha deciso di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell’art 119 del Regolamento Generale dei Lavori pubblici (d.p.r. n. 554 del 1999) il contratto d’appalto dei lavori di realizzazione del un centro sportivo polivalente e piscina comunale;
della proposta del 27 maggio 2004 del Responsabile del procedimento di risoluzione del contatto per grave inadempimento ex art 119, comma 6 del D.P.R. n. 554 del 1999;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere *************;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La società RICORRENTE s.r.l. espone di aver stipulato in data 27 marzo 2001 con il Comune di San Ferdinando di Puglia, all’esito di procedura di evidenza pubblica, contratto per l’esecuzione dei lavori di costruzione del Centro Sportivo Polivalente per l’importo di lire 1.819.228.058 al netto del ribasso d’asta oltre lire 58.570.000 per oneri di sicurezza.
I lavori erano consegnati il 7 giugno 2001 e dovevano ultimarsi in 350 giorni.
I lavori venivano iniziati immediatamente ma subivano ritardi per fatti estranei alla volontà dell’appaltatrice, sicché veniva transattivamente spostato il termine di consegna al 31 maggio 2003.
A causa delle carenze progettuali veniva approvata una variante relativa alla esecuzione della piscina, ma per il resto i lavori non potevano proseguire ed il Comune non dava risposte alle richieste di integrazione progettuale avanzate dall’impresa.
Il Comune dopo aver escluso la possibilità di approvazione di variante perché avrebbe superato il valore di 1/5 d’obbligo, con delibera del 14 luglio 2003 avviava un procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del d.p.r. n. 554 del 1999.
L’impresa iscriveva le riserve evidenziando che non si era dato rimedio alle problematiche tecniche di esecuzione delle opere e che il comportamento inadempiente del Comune stravolgendo la programmazione dei lavori costituiva grave inadempimento ai sensi degli artt. 1454 e 1455 del codice civile.
A quasi un anno dall’avvio della procedura di risoluzione, allorché il contratto era da intendersi risolto di diritto, in data 16 aprile 2004 il Comune ordinava all’impresa di procedere all’esecuzione dei lavori e attivava il procedimento ex art. 119, comma 4 del d.p.r. n. 554 del 1999 cui seguiva la determina impugnata di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore.
L’impresa sulla base di queste premesse, con il ricorso in esame chiede l’annullamento della determina di risoluzione per violazione delle norme in materia di risoluzione dei contratti pubblici, per violazione dell’art. 119 del d.p.r. n. 554 del 1999 e per eccesso di potere sotto diversi profili, nonché per violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente che ha contestato nel merito le deduzioni avverse sostenendo che la ricorrente si sarebbe resa responsabile di gravi inadempienze verificate in sede di collaudo.
Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le questioni dedotte non appartengono alla giurisdizione di questo giudice bensì a quella del giudice ordinario.
La controversia insorta tra le parti, infatti, si colloca nella fase dell’esecuzione del contratto, susseguente al procedimento pubblicistico di selezione dell’appaltatore, conclusosi con l’aggiudicazione e la stipula del contratto. Essa non attiene alla procedura di scelta del contraente né ad atti comunque posti in essere dall’ente nell’esercizio di poteri autoritativi, afferendo piuttosto alle vicende esecutive del rapporto paritetico tra amministrazione ed affidatario, e come tale è estranea alla sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo alla stregua dell’art. 6 della legge n. 205/2000, vieppiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, n. 4440 del 28.2.2006; Id., n. 699 del 20.2.2006; Cass. Civ., sez. un., n. 20116 del 18.10.2005; Id., n. 13033 del 1.6.2006).
Il criterio di riparto da applicare, pertanto, non può che essere quello generale del petitum sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti dell’amministrazione pubblica. E tale situazione giuridica altro non è che il diritto soggettivo all’esatto e puntuale adempimento degli obblighi nascenti dal contratto nonché la imputabilità delle inadempienze contrattuali che hanno portato alla risoluzione.
Conclusivamente deve affermarsi che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sicché va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti trattandosi di sentenza di contenuto meramente processuale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, prima sezione, dichiara inammissibile il ricorso in esame per difetto di giurisdizione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2009 con l’intervento dei Magistrati:
******************, Presidente
*************, ***********, Estensore
****************, Consigliere
 
L’ESTENSORE             IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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