Le conseguenze sottese all’omessa pronuncia da parte del G.A.

sentenza 13/05/10
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L’omessa pronuncia, da parte del giudice amministrativo, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed è deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo.

Sotto altro profilo, il vizio di omessa pronuncia del giudice amministrativi su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.

Inoltre, l’omessa pronuncia su una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo tale da comportare l’annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell’impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa.

N. 02659/2010 REG.DEC.

N. 00470/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 470 del 2005, proposto da:
********************, rappresentata e difesa dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Attilio Regolo, 12/D;

contro

***** – Agenzia Regionale Diritto allo Studio Universitario, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso la Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

nei confronti di

*********************;

per la riforma

della sentenza del TAR CALABRIA – Sede di CATANZARO – SEZ. II n. 01741/2004, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA IDONEI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO – SERVIZIO MENSA.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il consigliere ************** e rilevata l’assenza delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso di primo grado parte appellante aveva proposto domanda di annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria degli idonei per l’assegnazione delle borse di studio – servizio mensa ( anno accademico 2003/2004 e anni successivi ): si esponeva che l’odierna appellante era iscritta al secondo anno in corso della Facoltà di medicina e chirurgia, ed aveva inoltrato all’ente intimato, in data 23.9.2003, domanda per l’assegnazione di una borsa di studio.

Era stata ingiustamente esclusa dalla procedura di assegnazione: si era lamentato pertanto, sotto il profilo procedimentale, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento sfociato nell’adozione dell’impugnata determinazione.

Inoltre, veniva allegata la sussistenza, in capo alla appellante, di tutti i requisiti contemplati dal bando per l’assegnazione della borsa di studio: in particolare veniva dedotto che la stessa era iscritta, per l’anno accademico 2003/2004, al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia e poteva vantare la titolarità di 30 crediti formativi a fronte dei 25 richiesti dall’art. 5 lett. C del bando.

Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso alla stregua delle seguenti articolate considerazioni.

La principale questione controversa atteneva alla corretta applicazione dei criteri che regolavano l’accertamento dei requisiti di merito(così come delineati dall’art. 5 del bando di concorso, ai fini dell’inserimento degli interessati nelle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio).

Posto che la originaria ricorrente si era immatricolata nell’anno accademico 2001/2002 presso la Facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in biotecnologie, e che risultava iscritta, per l’anno accademico ( 2003/2004 ) cui si riferiva la procedura di assegnazione delle borse di studio, al secondo anno del diverso corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, veniva in rilievo la questione se la determinazione del numero minimo di crediti formativi, di cui l’aspirante all’assegnazione della borsa di studio doveva essere in possesso, dovesse essere individuata tenendo – o meno -conto ( anche ) dell’anno di iscrizione della originaria ricorrente al corso di laurea in biotecnologie: derivandone, in caso affermativo, la necessità del possesso da parte della suddetta di almeno 80 crediti formativi ( quanti ne pretendeva il bando per gli iscritti al terzo anno ), ed in caso contrario la sufficienza di 25 crediti formativi ( quanti ne richiedeva il bando per gli iscritti al secondo anno ).

Il Tar, così individuato il thema decidendi ha ritenuto comunque superfluo l’approfondimento di tale quesito interpretativo alla stregua della concreta situazione di fatto in cui versava l’appellante.

In particolare, hanno affermato i primi giudici, poteva anche ipotizzarsi che, secondo una ragionevole interpretazione delle pertinenti disposizioni, l’accertamento sulla sussistenza dei requisiti di merito dovesse prendere in considerazione i soli anni, della complessiva carriera di studi, in cui l’interessato era stato iscritto al corso di laurea per la cui prosecuzione era richiesto il beneficio economico di cui si tratta: sì che, essendo la originaria ricorrente iscritta( alla data della presentazione della domanda di assegnazione della borsa di studio), al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, il numero minimo di crediti formativi di cui accertare il possesso da parte sua dovrebbe essere pari a 25.

La predetta, però, proprio in coerenza con tale tesi dalla stessa patrocinata, non risultava essere in possesso del numero, pur così determinato, di crediti formativi richiesto dal bando: ciò in quanto non potevano non restare fuori del calcolo dei crediti formativi da lei posseduti quelli corrispondenti agli esami sostenuti durante l’iscrizione al corso di laurea di provenienza (biotecnologie).

Ciò perché il criterio per l’accertamento dei requisiti di merito era definito dalla lex specialis mediante il ricorso ad una scala progressiva, in cui il numero di crediti formativi da possedere cresce in ragione dell’avanzare dell’anno di iscrizione (più in dettaglio: a fronte dei 25 crediti richiesti per il secondo anno di iscrizione si rinvenivano gli 80 crediti richiesti per gli iscritti al terzo anno, e così via).

Secondo il Tar tale criterio sarebbe stato svuotato di contenuto ove si fosse ammesso lo scollamento tra il calcolo dei crediti formativi in concreto posseduti dall’aspirante all’assegnazione della borsa di studi, da un lato, e la determinazione dell’anno di iscrizione in vista di individuare la corrispondente fascia di merito, dall’altro (come accadrebbe se nel primo venissero compresi crediti acquisiti dall’interessato grazie agli esami sostenuti durante un anno accademico non considerato -perché appartenente ad un diverso e precedente corso di laurea – ai fini della determinazione, in ragione della predetta scala progressiva, del numero minimo di crediti necessari).

Tale conseguenza, particolarmente appariscente ove l’interessato avesse frequentato per più anni un corso di laurea diverso da quello di attuale iscrizione (beneficiando, in sede di assegnazione delle borse di studio, dei crediti accumulati in forza degli esami nelle more sostenuti ), non appariva meno inaccettabile con riguardo alla situazione della odierna appellante, la cui iscrizione al corso di laurea in biotecnologie era durata un solo anno : ciò in quanto sarebbe rimasta comunque alterata la ratio sottesa al rapporto di rigida e parallela progressione tra crediti formativi minimi ed anno di iscrizione delineato dall’art. 5 del bando.

A prescindere dalla fondatezza del ricorso ( e quindi dalla condivisibilità della tesi postulata dalla odierna appellante secondo cui il numero minimo di crediti che essa doveva possedere era pari a 25), ella comunque non avrebbe raggiunto la soglia minima fissata dal bando : ciò perché, detratti dal computo dei crediti formativi quelli acquisiti per effetto del superamento degli esami sostenuti nell’anno accademico 2001/2002,essa non raggiungeva comunque il suindicato livello minimo (25): ciò implicava la inammissibilità del ricorso di primo grado.

La sentenza, è stata appellata dall’originaria ricorrente di primo grado che ne ha contestato la fondatezza proponendo articolati motivi di impugnazione ed evidenziando che la statuizione dell’Amministrazione doveva reputarsi illegittima.

La ricorrente ha riproposto i motivi di impugnazione già contenuti nel ricorso di primo grado, evidenziando che l’appellata decisione era viziata ex art. 112 cpc in quanto non aveva preso in esame le doglianze fondate sulla violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990.

Nel merito, del tutto apodittico appariva l’iter motivazionale seguito dal Tar con la appellata statuizione reiettiva, che aveva omesso di rilevare che il credito formativo, secondo il bando, doveva essere rapportato esclusivamente all’anno di iscrizione al corso di laurea, e non già all’anno della carriera universitaria.

La sentenza doveva essere annullata in quanto, tra l’altro, non aveva tenuto conto che gli artt. 2,3e 5 del bando, che, contenendo l’inciso “per la prima volta” deponevano palesemente in senso favorevole alla tesi patrocinata da parte appellante che, peraltro era incontestatamente in possesso del requisito reddituale che le avrebbe consentito di acquisire il beneficio economico ingiustamente denegato.

DIRITTO

L’appello deve essere respinto, nei termini di cui alla motivazione che segue con conseguente conferma della appellata sentenza.

Non v’è contestazione alcuna sugli aspetti fattuali e cronologici sottesi alla causa, né sulle disposizioni applicabili al caso di specie, il che esonera il Collegio dal riesaminare tali aspetti.

Quanto all’asserito vizio ex art. 112 cpc asseritamente attingente la impugnata decisione, ritiene il Collegio di condividere la tradizionale impostazione secondo cui “l’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all’art. 112, c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo.”(Consiglio Stato , sez. IV, 16 gennaio 2006, n. 98).

Sotto altro profilo, ancora di recente il Consiglio di Stato ha precisato che”il vizio di omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.”(Consiglio Stato , sez. VI, 06 maggio 2008, n. 2009)

Sotto tale ultimo profilo, va rammentato che i primi giudici, hanno condiviso l’impianto sostanziale del provvedimento impugnato sotto un profilo assorbente, il che induce a ritenere infondata la proposta doglianza; in ogni caso è condiviso dal Collegio l’orientamento per cui “l’omessa pronuncia su una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo tale da comportare l’annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell’impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa.”(Consiglio Stato , sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3289).

E proprio con riferimento alle dedotte censure procedimentali, deve affermarsi che la prima di esse, consistente nell’ omesso inoltro dell’ avviso dell’avvio del procedimento è infondata, trattandosi di procedimento attivato su istanza di parte; anche quella fondata sull’asserita carenza motivazionale è da respingere, ricorrendo l’ipotesi dell’applicazione di un bando nel quale erano specificati i requisiti legittimanti, di guisa che l’appellante ben poteva percepire la carenza del requisito individuata dall’Amministrazione qual ostativa alla concessione del richiesto beneficio.

Dal tenore del provvedimento impugnato l’appellante era perfettamente in grado di ricavare gli elementi essenziali del convincimento dell’Amministrazione (circostanza, quest’ultima, effettivamente avvenuta): non ricorrono certamente, nel caso di specie, quei parametri (“il difetto di motivazione dell’atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell’applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell’istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all’art. 97 cost. “-Consiglio Stato , sez. IV, 04 settembre 1996, n. 1009-) enucleati dalla giurisprudenza perché possa essere ritenuto sussistente sì grave vizio dell’azione amministrativa.

Nel merito, le censure dedotte nel ricorso in appello non appaiono persuasive.

Proprio l’art. 5 del bando di concorso a più riprese invocato (si vedano le pagg. 6 e seguenti del ricorso in appello) dall’appellante, (lett. C, sub “corso di laurea”) laddove stabilisce un rapporto biunivoco e progressivamente crescente tra anno di iscrizione e numero di crediti formativi, avvalora la ricostruzione del Tar e smentisce la tesi dell’appellante.

Questa, infatti, nell’avere lealmente ammesso che nell’anno accademico 2001/2002 ebbe ad iscriversi al corso di Biotecnologia, giunge a postulare la (pag. 8 del ricorso in appello) “irrilevanza della data di prima immatricolazione ad uno qualsiasi dei corsi universitari”.

Senonchè, la stessa parte appellante non ha negato che, per raggiungere il numero di crediti formativi (25, secondo la ricostruzione della medesima appellante, mentre laddove essa si fosse considerata qual iscritta al terzo anno il numero sarebbe stato di 80, e pacificamente la stessa non ne era in possesso) legittimanti la concessione del richiesto beneficio, essa doveva includere nel computo gli esami sostenuti durante l’anno di frequentazione del corso di laurea in biotecnologia molecolare e poi successivamente “riconosciuti” allorchè trasmigrò, nell’anno successivo, al corso di laurea in medicina (si rammenta, in proposito, che essa era in possesso, per incontestata ammissione della medesima, di trenta crediti).

Né parte appellante ha fornito piena prova della circostanza che, pur sottraendo dal monte-crediti complessivo pari a trenta da essa vantato, i crediti riferentesi alla frequentazione del corso di laurea in biotecnologia molecolare e poi successivamente “riconosciuti” avrebbe raggiunto il numero di 25 richiesto dal bando.

Né ciò ha anche soltanto labilmente affermato: chè allora avrebbe errato il Tar ad affermare in via preliminare la inammissibilità del ricorso di primo grado, ed avrebbe dovuto incentrare l’attenzione sul valore da attribuire al richiamo agli anni del corso di laurea frequentato, contenuto nel bando.

Ne discende la contraddizione in cui l’intera impostazione del ricorso in appello incorre (e le conseguenze irrazionali cui essa giunge).

L’anno di frequentazione della facoltà di biotecnologia molecolare, viene dall’appellante “invocato”, ed “utilizzato” (con riferimento ai crediti formativi ascrivibili alla frequentazione di detto corso, durante l’anno accademico 2001/2002): se ne postula al contempo la “neutralità” ai fini della individuazione del monte crediti necessario, rapportato all’anno di corso.

Ne conseguirebbe pertanto che, per il solo fatto di avere cambiato corso di laurea, l’appellante potrebbe considerarsi al contempo iscritta al secondo anno (quanto alla individuazione del basso numero di crediti -25- necessari per ottenere il richiesto beneficio, piuttosto degli 80 richiesti ove la si fosse considerata iscritta al terzo anno) pur avendo ottenuto il numero di crediti necessari attraverso il “riconoscimento” di quelli conseguiti durante la frequentazione del corso di biotecnologia (e quindi attraverso la frequentazione di un terzo anno di corso).

La tesi suindicata produrrebbe conseguenze illogiche, sol che si consideri che, invece, laddove la stessa avesse ininterrottamente frequentato il medesimo corso di laurea (ad esempio quello in medicina e chirurgia), per legittimamente aspirare al richiesto beneficio avrebbe dovuto possedere un numero di crediti pari ad 80 (dei quali, lo si ripete, la stessa non era in possesso).

L’appello non contiene deduzioni atte a scalfire l’esatta statuizione resa dal Tar; dal che consegue la reiezione del gravame e la integrale conferma dell’appellata decisione.

Secondo il criterio della soccombenza l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali per questo grado di giudizio, da quantificare nella misura di € 2000 (Euro 2000) oltre *** e CPA come per legge in favore della parte costituita; nulla per il resto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe lo respinge e per l’effetto conferma nei termini di cui alla motivazione la sentenza appellata.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della ARDIS in misura di € 2000 (Euro 2000) oltre *** e CPA come per legge; nulla per il resto.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

*******************, Presidente

****************, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

******************, Consigliere

**************, ***********, Estensore

 

 

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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