Le cause di giustificazione

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Causa di giustificazione, identificata anche come scriminante, o esimente, è una locuzione che nella legge italiana identifica particolari situazioni il verificarsi delle quali rende lecito un fatto che integra una fattispecie di reato.

Sono previste da particolari norme dell’ordinamento giuridico e principalmente dal codice penale.

Indice

  1. La normativa
  2. Le caratteristiche dell’Istituto
  3. L’Efficacia e l’applicabilità
  4. L’Erronea supposizione e l’errore

1. La normativa

Sono cause di giustificazione espressamente previste dal codice penale:

  • Il Consenso dell’avente diritto: l’articolo 50 del codice penale stabilisce che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
  • Esercizio di un diritto: l’articolo 51 del codice penale considera non punibile colui che abbia realizzato una condotta astrattamente sussumibile in una fattispecie di reato esercitando una facoltà riconosciutagli dall’ordinamento giuridico nel suo complesso.
  • Adempimento di un dovere: a norma dell’articolo 51 del codice penale è esclusa la punibilità se una condotta astrattamente prevista come reato sia realizzata in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità.
  • Legittima difesa: prevista dall’articolo 52 del codice penale secondo il quale:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

  • Uso legittimo delle armi: ai sensi dell’articolo 53 del codice penale questa causa di giustificazione si riferisce al pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza nei confronti della autorità pubblica.
  • Stato di necessità: secondo l’articolo 54 del codice penale:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Accanto alle previsioni del codice ci sono le garanzie funzionali, vale a dire particolari ipotesi previste per operatori specificatamente individuati dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 in relazione al  principio della tutela della sicurezza nazionale.

2. Le caratteristiche dell’Istituto

L’istituto dipende spesso da un potere attribuito dal diritto o in altri casi da un dovere, che, a maggior ragione, esclude l’illiceità dell’atto.

La ragione per la quale atti che in astratto costituirebbero reato sono giustificati è la mancanza di danno sociale degli atti stessi.

Il codice penale non utilizza mai l’espressione tecnica cause di giustificazione, di matrice dottrinale, e preferisce parlare più genericamente di circostanze che escludono la pena, ampia categoria che ha finito per ricomprendere le situazioni in presenza delle quali il codice qualifica un determinato soggetto non punibile:

cause di giustificazione, cause di esclusione della colpevolezza, cause di non punibilità in senso stretto.

Secondo i sostenitori della concezione tripartita del reato (dottrina maggioritaria), la presenza di una causa di giustificazione esclude l’antigiuridicità del fatto, vale  dire il suo rapporto di contraddizione con l’intero ordinamento giuridico.

Non dovrebbe essere razionale che il legislatore minacciasse da un lato l’utilizzo della pena attraverso la norma penale e dall’altro obbligasse, minacciando a sua volta una pena in caso di mancanza, o lasciasse libero il cittadino di agire in quel modo.

Secondo i sostenitori della concezione bipartita del reato (giurisprudenza maggioritaria), le cause di giustificazione rappresentano elementi negativi del fatto, la quale esistenza esclude la configurabilità della fattispecie di reato, con relativa formula assolutoria (ex art. 530 c.p.p.) “perché il fatto non sussiste”.

Di conseguenza perché, viceversa, sia configurabile la colpevolezza del reo, non è necessario che questo, all’atto della consumazione del reato, si rappresenti la mancanza della causa di giustificazione, ma è sufficiente che la stessa oggettivamente manchi, e questo trova conferma con i il disposto in tema di imputabilità delle circostanze del reato all’articolo 59 del codice penale.

In dottrina si discute se lo stato di necessità integri una causa di giustificazione o una scusante.

3. L’Efficacia e l’applicabilità

Le cause di giustificazione hanno un’efficacia universale, vale a dire, escludono qualunque tipo di sanzione in qualunque parte dell’ordinamento (responsabilità civile, penale, amministrativa ).

Il fatto penalmente rilevante, coperto da una causa di giustificazione, diventa lecito in ogni settore del diritto.

Le norme che prevedono cause di giustificazione non sono norme penali, non sono sottoposte alla riserva di legge (ex art 25 Cost.) né al divieto di analogia (ex art 14 preleggi).

Siccome non sono neanche norme eccezionali, è possibile applicare alle stesse per analogia:

Le cause di giustificazione sono conformi ai principi dell’ordinamento e sono espressione del principio di razionalità della legge.

L’articolo 59 del codice penale prevede che le cause di giustificazione si applichino al reo:

anche se da lui non conosciute o per errore ritenute inesistenti.

Hanno valenza oggettiva, indipendentemente dalle conoscenze e dal fine perseguito dall’agente, in presenza di una causa di giustificazione, un fatto diventa lecito anche se si perseguono fini illeciti.

Le cause di giustificazione escludono la sanzionabilità anche del fatto dei concorrenti, perché il fatto commesso è ritenuto lecito dall’ordinamento.

L’articolo 119 comma 2 del codice penale prevede che:

le circostanze che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

A questa regola fanno eccezione le cossiddette cause di giustificazione personali, quelle relative esclusivamente ad alcune categorie di soggetti, come ad esempio, l’utilizzo legittimo delle armi (ex art 53 c.p.) si applica ai pubblici ufficiali.

4. L’erronea supposizione e l’errore

L’articolo 59 del codice penale al comma 4 prevede che;

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L’articolo 55 del codice penale prevede invece che:

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54,(cioè le cause di giustificazione) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se l’eccesso nelle cause di giustificazione è colposo, vale a dire, dovuto cioè a negligenza, imprudenza o imperizia o a violazione di norme, regolamenti, ordini o discipline) il fatto sarà punibile solo come delitto colposo. La colpa può essere presente sia nella valutazione della situazione scriminante sia nella fase esecutiva della condotta, non invece la norma che contiene la causa di giustificazione (vedi errore inescusabile sulla legge penale).

Se invece l’eccesso è volontario (doloso), la ‘causa di giustificazione’ non avrà nessun effetto sull’agente.

Se l’eccesso è incolpevole l’agente non è punibile a nessun titolo.

Dott.ssa Concas Alessandra

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