Le cause di estinzione delle misure cautelari personali

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Quando un soggetto viene sottoposto a una misura cautelare personale è compito dell’autorità giudiziaria verificare periodicamente che ci siano le condizioni che hanno portato alla sua emanazione.

L’articolo 299 del codice di procedura penale prevede che, il venire meno delle condizioni previste al fine di applicare le misure cautelari, provoca la revoca o la sostituzione con un’altra, più o meno afflittiva, da parte del giudice.

Una volta che la misura si estingue,  il giudice deve adottare i provvedimenti con i quali disporre la liberazione del soggetto o la cessazione delle altre misure.

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In che cosa consistono le misure cautelari personali

Le misure cautelari personali, a loro volta si distinguono in misure cautelari coercitive e misure cautelari interdittive e consistono nella limitazione della libertà personale, assistite dalla garanzia giurisdizionale dal momento iniziale.

Sono disposte da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari sia nella fase processuale e la loro applicazione è condizionata alla assenza di una qualunque causa estintiva del reato o causa estintiva della pena, di giustificazione o di non punibilità (ex art. 273 c.p.p.).

Queste misure per essere applicate richiedono l’esistenza di due requisiti:

la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ( ex art. 273 c. 1 c.p.p.) e le esigenze cautelari ( ex art. 274 c.p.p.).

Per esigenze cautelari si intende:

il rischio di inquinamento delle prove, purché si tratti di pericolo concreto e attuale ( ex art. 274 c. 1 c.p.p.).

Il rischio di fuga dell’imputato:

l’imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione (ex art. 274 c. 2 c.p.p.).

Il rischio di reiterazione del reato, cioè il concreto pericolo che il soggetto indagato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale oppure delitti di criminalità organizzata, oppure della stessa specie di quello per il quale si procede. In questo caso può essere disposta la custodia cautelare solo se la pena massima prevista per il reato in questione è uguale o superiore a quattro anni.

La disciplina dell’estinzione delle misure cautelari

Le disposizioni che disciplinano l’estinzione delle misure cautelari personali sono contenute nel capo V, del Libro IV del Codice di procedura penale:

Articolo 299 Revoca e sostituzione delle misure

Articolo 300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

Articolo 301 Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie

Articolo 302 Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

Articolo 303 Termini di durata massima della custodia cautelare

Articolo 304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

Articolo 305 Proroga della custodia cautelare

Articolo 306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure

Articolo 307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

Articolo 308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

Le cause di estinzione delle misure cautelari

Le misure cautelari si possono estinguere per i motivi che seguono:

Revoca

Sostituzione con una misura meno afflittiva

Pronuncia di determinate sentenze

Omesso interrogatorio nei termini

Decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare

Decorrenza dei termini massimi delle misure diverse dalla custodia cautelare.

Revoca (art. 299 comma 1 e 4 c.p.p.)

Le misure coercitive e interdittive si estinguono in seguito a revoca quando non ci sono, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità che ne hanno giustificato l’adozione o quelle richieste dalle singole misure, oppure, quando non ci sono o vengono meno le esigenze cautelari.

Alla revoca del misure provvede il giudice su istanza del pubblico ministero e dell’imputato (in via eccezionale d’ufficio) con ordinanza, che deve essere emessa entro cinque giorni dal deposito della richiesta.

Sostituzione (art. 299 commi 2 e 4 c.p.p.)

Le misure cautelari personali si estinguono anche quando il giudice le sostituisce con misure meno afflittive perché le esigenze cautelari risultano attenuate o non sono più proporzionate o adeguate all’entità del fatto o alla sanzione da infliggere, oppure, con misure più afflittive perché le esigenze cautelari risultano aggravate o l’imputato ha trasgredito alle prescrizioni relative alla misura precedentemente irrogata.

Alla sostituzione provvede sempre il giudice, previa istanza del pubblico ministero e dell’imputato (in via eccezionale d’ufficio) con ordinanza, che deve essere emessa entro cinque giorni dal deposito della richiesta.

Pronuncia di determinate sentenze (art. 300 c.p.p.)

Le misure cautelari personali perdono subito efficacia quando è disposta l’archiviazione o è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, se la pena irrogata è dichiarata estinta o condizionatamente sospesa, in caso di custodia cautelare è pronunciata sentenza di condanna, anche se  sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia subita non è inferiore all’entità della pena irrogata.

Scadenza del termine previsto per esigenze probatorie (art. 301 c.p.p.)

Quando le misure cautelari vengono disposte per esigenze collegate al compimento di determinati atti di indagine, perdono subito efficacia alla scadenza prevista per la loro durata, se il giudice non ne dispone il rinnovo.

Omesso interrogatorio nei termini (art. 302 c.p.p.)

Quando il giudice non procede subito all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere oppure se la persona non si presenta all’interrogatorio senza giustificato motivo o  procede allo stesso più di cinque giorni dopo l’inizio dell’esecuzione della custodia, la misura della custodia perde subito efficacia.

Decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare (artt. 303-305 c.p.p.)

L’articolo 307 del codice di procedura penale dispone che

Nei confronti dell’imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari delle quali ricorrano i presupposti, se sussistano le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare, misura che, se necessario, può essere anche ripristinata secondo l’articolo 275 del codice di procedura penale.

Decorrenza dei termini massimi delle misure diverse dalla custodia cautelare (art. 308 c.p.p.)

Estinzione delle misure e provvedimenti che ne conseguono

Secondo l’articolo 306 del codice di procedura penale, quando la custodia cautelare perde efficacia il giudice emette ordinanza con la quale dispone l’immediata liberazione della persona sottoposta alla misura, mentre se a perdere efficacia sono altre misure cautelari personali, il giudice emette ordinanza con la quale stabilisce l’immediata cessazione delle stesse.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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