Le casse previdenziali dei professionisti, nate dalla legge 537/1993 e dal dlgs 509/1994, mantengono la veste pubblica, che avevano in precedenza, mentre gli ispettori dell’Inpgi, come incaricati di pubblico servizio, svolgono le stesse funzioni di quell

Abruzzo Franco 03/11/05
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Nella sentenza 248/1997 si legge che "la trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attivit? istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l’obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale". La Corte costituzionale arriva a questa conclusione dopo aver osservato:

"Con l’art. 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4, della legge n. 537 del 1993 ? stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed ? stata in particolare prevista la possibilit? di privatizzare — nelle forme dell’associazione o della fondazione — gli enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma "ferme restando le finalit? istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti".

In attuazione di tale delega, l’art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 contempla siffatto tipo di trasformazione, condizionandolo all’assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuit? della collocazione dell’ente nel sistema, come centro d’imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attivit? previdenziali ed assistenziali in atto. All’autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d’intervento sugli organi di amministrazione, nonch? una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

Particolare attenzione ha poi posto il legislatore al fine di prevenire situazioni di crisi finanziaria e dunque di garantire l’erogazione delle prestazioni: ? stato cos? sancito il vincolo d’una riserva legale a copertura per almeno cinque anni delle pensioni in essere (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994) e, pi? recentemente in sede di riforma del sistema pensionistico generale, ? stata prevista l’obbligatoriet? della predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco previsionale di almeno quindici anni (art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Il gi? citato comma 4 dell’art. 2 consente inoltre, nel caso di disavanzo economico finanziario, la nomina di un commissario straordinario che adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione; e solo ove sia accertata l’impossibilit? di tale operazione, dopo un triennio dalla suddetta nomina, ? previsto l’intervento di un commissario liquidatore con i poteri attribuiti dalle norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

"Dal quadro cos? tracciato emerge che la suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attivit? istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l’obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale".

Conseguentemente la? Corte costituzionale ha dichiarato?non fondata la questione di legittimit? costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), dell’art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 (Riforma dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) e dell’art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Torino, con l’ordinanza in epigrafe".

Dalla sentenza 384/2005 della Corte costituzionale si trae, invece, il principio che? "spettano allo Stato vigilanza e sanzioni" in tema di previdenza, ma gli ispettori dell’Inpgi, come incaricati di pubblico servizio, svolgono le stesse funzioni di quelli Inps, Inail ed Enpals. Si legge nella sentenza appena citata:

"Va aggiunto che la "previdenza sociale", espressamente inclusa nel secondo comma dell’art. 117 Cost., ? materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato… Una volta fatta la precisazione che l’espressione ?razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza.? va intesa come riferentesi agli organi di vigilanza facenti parte dell’amministrazione statale o di enti nazionali, quali quelli previdenziali, risulta chiaro che funzioni e strutture sono omogenee. Se ? aderente al dettato costituzionale che le funzioni di vigilanza e quindi quelle ispettive aventi ad oggetto la previdenza sociale, la materia del lavoro (settore dell’ordinamento civile), nonch? inerenti sia pure in misura ridotta all’ordinamento processualpenalistico siano in linea generale funzioni statali, si sottrae a sospetti di illegittimit? costituzionale la normativa relativa alle strutture che devono svolgere siffatte funzioni…

A quanto gi? osservato si deve soltanto aggiungere che, vertendo la vigilanza su materie di competenza esclusiva statale, non vengono in considerazione il principio di sussidiariet? e le modalit? della sua attuazione, cui accenna la ricorrente. D’altra parte, tale principio non pu? essere utilmente invocato all’inverso a favore delle Regioni con riguardo alle disposizioni dell’art. 6, comma 3, primo periodo, il quale stabilisce che ?le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri enti (come l’Inpgi, ndr) per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attivit? di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi?".

L’articolo 6 del dlgs n. 124/2004 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30) afferma:

"1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.

2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui ? destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualit? di ufficiale di Polizia giudiziaria.

3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri enti (come l’Inpgi, ndr) per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’?mbito dell’attivit? di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.

Non a caso, infatti, la Circolare 24 giugno 2004 n. 24 del ministero del Lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 Giugno 2004 ), che d? "chiarimenti e indicazioni operative sul dlgs n. 124/2004", ? indirizzata non solo alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro; all’INPS Direzione centrale ispettorato; all’INAIL Direzione centrale ispettorato; all’ENPALS Direzione generale-Servizio contributi e vigilanza, ma anche all’INPGI Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza, all’IPSEMA Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza e all’ENASARCO- Unit? organizzativa vigilanza e coordinamento, all’Agenzia delle entrate Direzione centrale accertamento, al Comando Carabinieri ispettorato del lavoro, al Comando Generale della Guardia di finanza e alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro. Gli ispettori dell’Inpgi in sostanza, come incaricati di pubblico servizio, sono equiparati? a quelli del Ministero del Lavoro, dell’Inps, dell’Inail e dell’Enpals.

Abruzzo Franco

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