Le azioni legali possibili quando si scopre che il coniuge è gay

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Nel mondo odierno quasi niente desta più meraviglia, neanche convolare a nozze e scoprire di avere un coniuge gay.

Una sorpresa a dir poco inaspettata, che se fosse stata conosciuta prima, avrebbe di sicuro avuto un notevole peso nella scelta del compagno di vita, portando a rivedere le proprie decisioni.

In presenza di una simile notizia, che per qualcuno potrebbe essere sconvolgente, dovranno  essere messe in discussione le basi del rapporto di coppia, che in determinate circostanze potrebbe proseguire nonostante la realtà dei fatti.

Nella maggior parte delle circostanze, chi scopre che il suo partner è attratto dalle persone del suo stesso sesso, non vuole continuare la convivenza.

In questo modo, al lato pratico, si chiede che cosa preveda la legge, se si possa annullare il matrimonio perché il coniuge è gay.

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Le tutele legali nelle crisi di famiglia

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Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

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La giurisprudenza ha di recente risolto un caso simile.

Un matrimonio concordatario del quale era stato chiesto l’annullamento per questo motivo.

La vicenda è stata complicata dal fatto che i due coniugi avevano trascorso insieme una lunga convivenza.

In che cosa consiste l’annullamento del matrimonio

Se si vuole ottenere l’annullamento di un matrimonio che in apparenza risulta essere celebrato in modo valido, si deve seguire una determinata procedura.

Le tipologie di matrimonio che la legge italiana prevede sono quattro:

civile, concordatario, vale a dire celebrato in chiesa e trascritto nei registri dello stato civile, canonico, vale a dire valido esclusivamente per la Chiesa cattolica e non per lo Stato, acattolico, vale a dire celebrato da un ministro di culto che appartiene a confessioni religiose diverse da quella cattolica, che allo stesso modo del matrimonio concordatario, produce effetti civili con la trascrizione nei registri.

Con l’annullamento il matrimonio perde efficacia in modo retroattivo, come se non fosse stato celebrato.

In relazione al matrimonio canonico non è esatto parlare di annullamento, perché la Chiesa lo considera indissolubile.

In simili circostanze si dichiara la nullità, ritenendo che il consenso di uno degli sposi non fosse valido, ritenendo il matrimonio invalido dal suo nascere.

In quali circostanze si può annullare il matrimonio

I motivi per i quali un matrimonio civile può essere annullato sono diversi.

Possono consistere in impedimenti personali, ad esempio la mancanza dell’età necessaria, in vizi della volontà, ad esempio quando si subisce violenza per costringere a sposarsi, l’incapacità naturale o la simulazione, ad esempio quando ci si sposa esclusivamente per fare ottenere a uno straniero la cittadinanza italiana.

Il matrimonio canonico può contenere altre specifiche cause di nullità.

In che modo si annulla il matrimonio

Anche la procedura alla quale si fa ricorso per ottenere l’annullamento del matrimonio, si modifica in relazione al fatto che lo stesso sia civile o concordatario.

In presenza di matrimonio civile, si deve notificare all’altro coniuge un atto di citazione e instaurare un processo.

In presenza di matrimonio concordatario, ci si deve rivolgere a un avvocato ecclesiastico, detto anche “rotale”, il quale redigerà un libello che dovrà essere depositato presso il tribunale ecclesiastico.

Per fare in modo che la sentenza ecclesiastica possa produrre effetti nell’ordinamento italiano, si renderà necessario renderla esecutiva attraverso un giudizio di delibazione che deve essere instaurato davanti alla Corte d’Appello competente per territorio.

La delibazione consiste in un una sorta di “controllo di conformità” compiuto dal giudice italiano sulla pronuncia “straniera”, come viene considerata quella emessa in ambito canonico.

La Corte d’Appello compie una valutazione sulla circostanza che siano presenti i requisiti necessari per il suo riconoscimento da parte dello Stato.

Se il giudizio in questione risulterà negativo, il matrimonio verrà considerato nullo agli effetti civili.

Abbiamo sinora preso in considerazione in modo celere i principi regolatori dell’annullamento del matrimonio in linea generale.

Di seguito passeremo a scrivere del caso specifico, in modo da rispondere alla domanda se sia possibile dichiarare nullo il matrimonio quando si scopre di avere un coniuge gay.

La risposta è di tendenza negativa.

Nel caso del quale si è accennato con la premessa, una coppia sposata con matrimonio concordatario aveva vissuto in modo normale insieme per diversi anni, e aveva avuto anche una figlia.

La Suprema Corte di Cassazione con una recente ordinanza (Cass. sez. 1°Civile, ord. n. 19329/20, pubblicata il 17 settembre 2020), ha impedito la delibazione della sentenza canonica emessa dal tribunale ecclesiastico che aveva dichiarato la nullità del vincolo proprio per questo motivo.

Nel caso deciso dagli Ermellini, la moglie, dopo la celebrazione del matrimonio, aveva scoperto l’omosessualità del marito.

La donna, una volta incassato il colpo e assimilato la notizia, avrebbe dichiarato che se avesse conosciuto questa inclinazione del coniuge non avrebbe acconsentito alla celebrazione.

La Suprema Corte, da parte sua, ha ritenuto che la convivenza triennale successiva al momento della scoperta rappresentasse un ostacolo al recepimento della nullità del matrimonio.

I Supremi Giudici hanno richiamato un orientamento consolidato, in base al quale la convivenza triennale “come coniugi” rappresenti un elemento essenziale del matrimonio inteso come rapporto. Per questo, si verifica integra una “situazione giuridica di ordine pubblico italiano” che è causa “ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio atto”.

Il tribunale ecclesiastico aveva pronunciato la nullità per la presenza di un errore su una “qualità personale essenziale dell’uomo”, vale a dire, per la sua inclinazione omosessuale.

La Corte di Cassazione ha disatteso queste argomentazioni, preferendo la tutela del matrimonio inteso in senso ampio come rapporto continuativo di vita, anziché quello considerato come atto celebrativo, che rivolge l’attenzione in modo esclusivo sul momento iniziale nel quale nasce il vincolo.

Il Collegio considera che “la vita coniugale è trascorsa serenamente per otto anni” sino a quando l’omosessualità, in precedenza latente, è diventata evidente.

La moglie ha aspettato ancora tre anni prima di presentare il ricorso di separazione personale.

Nel caso in questione, è presente la particolarità del fatto che era stata lei, vale a dire il coniuge rimasto inconsapevole della “qualità essenziale”del marito, a valorizzare la successiva convivenza, facendo opposizione all’eccezione del marito che, richiedendo la declaratoria di nullità, voleva sciogliere il matrimonio.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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