Le associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute

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Un’associazione riconosciuta è un’associazione identificata con specifici atti dagli organi dello Stato, ad esempio il Presidente della Repubblica, o per decreti di un determinato ministero.

Il riconoscimento può avvenire anche a livello locale, per mezzo delle prefetture che hanno sede in ogni provincia italiana, oppure anche dalle regioni.

Il riconoscimento si ottiene di solito su richiesta.

Ha l’effetto di fare sorgere in capo all’associazione la personalità giuridica.

Le condizioni per il riconoscimento variano da soggetto a soggetto.

La tutela costituzionale delle associazioni riconosciute

Il fenomeno associativo è riconosciuto e tutelato da parte della Costituzione ed è disciplinato nei suoi tratti essenziali dal codice civile.

Nei limiti fissati dalle relative norme, i privati godono di un largo margine di discrezionalità, in relazione all’attività che si deve svolgere in concreto nell’ambito dell’associazione.

Secondo all’articolo 18 della Costituzione, il diritto di associarsi può essere liberamente esercitato da ogni cittadino, ferma restando la liceità dello scopo.

Le associazioni non possono essere costituite per fine di lucro.

L’autonomia patrimoniale

Il nostro ordinamento distingue tra associazioni riconosciute e non riconosciute.

Nonostante queste abbiano avuto negli anni una vasta diffusione, ad esempio, il fenomeno dei partiti, dei sindacati e del volontariato, la disciplina vigente riserva alle associazioni riconosciute specifici vantaggi.

Le associazioni riconosciute godono di autonomia patrimoniale perfetta, vale a dire, che per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’associazione, i soci rispondono nei limiti delle loro quote.

I terzi creditori non si possono rivalere sul patrimonio personale dei soci.

La situazione è diversa nell’ambito delle associazioni non riconosciute, dove il patrimonio del singolo socio dell’associazione può essere aggredito se il patrimonio dovesse essere insufficiente, oppure, se lo stesso abbia agito in nome dell’associazione.

La personalità giuridica

Un carattere distintivo principale delle associazioni riconosciute è il riconoscimento della personalità giuridica, che manca nelle associazioni non riconosciute.

La personalità giuridica si acquista in relazione a una specifica procedura.

Si deve stipulare l’atto costitutivo per atto pubblico davanti a un notaio.

In un momento successivo si deve registrare lo Statuto presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e si deve richiedere il riconoscimento della personalità giuridica alla Prefettura competente.

Requisito indispensabile per il riconoscimento della personalità giuridica è la disponibilità di un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo e idoneo a soddisfare le eventuali pretese di terzi.

Gli organi dell’associazione riconosciuta

Il codice civile detta precise norme relative alla struttura e al funzionamento delle associazioni riconosciute.

L’articolo 18 prevede che gli amministratori dell’associazione rispondano secondo le regole del mandato e debbano agire secondo diligenza nei rapporti con i terzi, quando hanno il potere di rappresentanza dell’ente.

Le eventuali limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori devono risultare dai registri che tiene la Prefettura.

In caso contrario, tali limiti non saranno opponibili ai terzi, a meno che non si dimostri che ne fossero a conoscenza.

L’associazione può avere un amministratore unico o un consiglio di amministrazione.

L’assemblea decide a maggioranza per ogni aspetto relativo all’attività dell’associazione e dev’essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio (artt. 20-21 c.c.).

L’attività dell’associazione

Le associazioni riconosciute possono svolgere anche attività commerciale, a condizione che i ricavi non siano distribuiti tra i soci come utili ma riutilizzati nell’ambito dell’attività dell’ente, perché, come scritto sopra, le associazioni non possono avere scopo di lucro, che deve essere ritenuto uno dei tratti distintivi dell’associazione rispetto alle società.

Anche le associazioni riconosciute sono soggette a fallimento.

Le associazioni riconosciute possono acquistare beni immobili, essere destinatarie di donazioni ed eredità e richiedere, a determinate condizioni, contributi economici pubblici.

Le associazioni non riconosciute

Le norme che regolano le associazioni non riconosciute sono di vitale importanza considerando che oggi le organizzazioni più rilevanti, come partiti e sindacati, si presentano nella forma di associazioni non riconosciute.

La Dottrina e la Giurisprudenza hanno con il tempo sempre meno minimizzato le differenze tra le due forme di associazione considerando di fatto soggetti di diritto anche le associazioni non riconosciute e tenendole distinte dalle persone dei membri.

Successivamente anche il legislatore ha eliminato in sostanza le differenze tra le due forme di associazioni.

Secondo l’opinione di oggi entrambe le forme hanno la capacità giuridica e di agire, sono titolari di diritti personalissimi e patrimoniali e possono acquistare e alienare beni senza nessun controllo.

In relazione all’identità del tipo contrattuale l’analitica disciplina delle associazioni riconosciute è applicata anche alle associazioni non Riconosciute.

I punti nei quali a disciplina diverge sono quelli sulla registrazione e l’autonomia patrimoniale perché gli amministratori delle associazioni riconosciute, a differenza delle non riconosciute, sono esenti da personale responsabilità connessa alle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’ente.

L’atto costitutivo di un’associazione non riconosciuta è un contratto, ma a differenza delle associazioni riconosciute la forma è libera, vale a dire, non è richiesto l’atto pubblico e neanche l’atto scritto, a meno che non lo prevedano leggi speciali.

Elementi essenziali dell’atto sono lo scopo, le condizioni per l’ammissione degli associati, le regole sull’ordinamento interno.

Secondo la dottrina prevalente le associazioni non riconosciute sono caratterizzate dal principio della “Porta Aperta”, vale a dire, del libero ingresso da parte di terzi.

Il titolare del fondo comune è l’associazione non riconosciuta, che può essere aggredito dai creditori dell’associazione ma non dai creditori personali degli associati.

È costituito, come per il Patrimonio delle associazioni riconosciute, dai contribuiti degli associati, dai beni acquistati con i contributi e da ogni bene pervenuto all’associazione a qualunque titolo da soggetti pubblici e privati.

Come per le associazioni riconosciute anche qui vige il divieto di divisione del fondo comune e lo scioglimento del rapporto limitato a un unico Associato, per recesso o anche per esclusione, non gli attribuisce nessun diritto del fondo comune stesso (art. 37 c.c.).

La Rappresentanza e la Responsabilità

La disciplina dell’organizzazione è rimessa all’autonomia degli associati espressa nello Statuto che accompagna l’Atto Costitutivo (art. 36 c.c.).

Il potere di amministrazione e rappresentanza spetta all’organo stabilito dallo Statuto e se c’è un eccesso di potere rappresentativo il negozio non è opponibile all’ente.

La legittimazione processuale spetta a chi ha carica di Presidente o Direttore (art. 36 c.c.).

Oltre alla responsabilità dell’associazione che risponde con il fondo comune, c’è anche una responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa.

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