Le a.d.r. e la famiglia

Scarica PDF Stampa
Il conflitto rappresenta un elemento naturale e quasi fisiologico nell’esistenza di ciascun individuo, spesso funzionale e necessario a crescere, maturare ed evolvere.

Tuttavia, ciò che rileva è la modalità con la quale il conflitto viene affrontato, specie in ambito famigliare.

Qualora le parti abbiano la capacità di gestirlo in modo adeguato, è infatti altamente probabile che la relazione non ne risenta ed anzi, si consolidi.

Un conflitto mal gestito produce al contrario importanti effetti distruttivi sugli individui e sulle loro relazioni.

Quando vi sia un eccessivo coinvolgimento nelle dinamiche relazionali negative ed oppositive, occorre perciò rivolgersi ad un professionista esterno ed imparziale in grado di canalizzare l’energia sprigionata dal conflitto in qualcosa di costruttivo e positivo.

Tra le varie alternative a disposizione delle parti, figurano le a.d.r., strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, sulle quali molto si discute in questo ultimi anni, in termini di efficacia e validità.

L’origine

L’origine di questa metodologia risale alla metà degli anni Settanta e si colloca in area statunitense, dove alcuni studiosi innovatori teorizzarono una serie di tecniche per risolvere i contenziosi, da utilizzare in alternativa ai percorsi legali classici nell’ambito del diritto civile.

A muoverli, la necessità di fare fronte ad un sistema tradizionale di gestione dei conflitti in cui i procedimenti giudiziari erano eccessivamente onerosi e lenti, ma soprattutto incapaci di garantire una buona soglia di riservatezza alle parti in causa.

L’esperienza nordamericana ha così lentamente, ma inesorabilmente sancito il successo di queste nuove tecniche integrative del sistema giudiziario, senza tuttavia entrare in antitesi con i processi radicati nei tribunali.

Le A.D.R. si sono affermate grazie alla loro capacità di facilitare, completare e predisporre concretamente al meglio il funzionamento della giustizia statale.  La loro diffusione si è quindi spinta in Europa, trovando riscontro anche in Italia.

Il buon funzionamento delle A.D.R. è però legato in modo inscindibile alla conoscenza delle tecniche della negoziazione.

Il loro scopo è infatti proprio quello di far pervenire i litiganti ad un accordo capace di lasciarli entrambi soddisfatti: tale obiettivo non potrebbe essere raggiunto senza il ricorso ad una gestione ponderata ed auto-consapevole del negoziato, cioè delle trattative che progressivamente dipanano il conflitto e lo rendono sempre meno acuto, fino a risolverlo.

Il novero delle a.d.r.

Le tecniche di gestione del conflitto che classicamente si fanno rientrare nel novero delle A.D.R. in materia di diritto di famiglia sono: la coordinazione genitoriale, la mediazione famigliare, la negoziazione assistita, la pratica collaborativa.

La coordinazione genitoriale

La Coordinazione Genitoriale (Co.Ge.)  è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.), nato negli Stati Uniti e centrato sul minore.

Si rivolge a genitori la cui perdurante elevata conflittualità costituisca un rischio di danno psicologico per i figli.

Il metodo Co. Ge. tutela il minore, mettendo in risalto i suoi bisogni e stimolando i genitori a modificare il proprio punto di vista: rende periferiche le esigenze degli adulti affinchè siano tutelate quelle del bambino.

È un forte richiamo alla responsabilità per quei genitori inibiti dalla loro pressante conflittualità.

L’obiettivo della Coordinazione Genitoriale è affrancare i genitori dal conflitto attraverso i seguenti interventi:

valutazione del conflitto: il coordinatore genitoriale raccoglie e disamina tutte le informazioni relative alla situazione familiare (CTU, atti e documenti di causa, relazioni dei Servizi Sociali e ogni altra fonte utile per focalizzare il caso e valutare lo stadio del conflitto) per comprendere il livello di “funzionamento” di ciascun genitore (come singolo e parte di una diade pre/post separazione).

educazione: il coordinatore genitoriale mira all’educazione/istruzione dei genitori sullo sviluppo, crescita e bisogni dei figli:

sull’impatto del conflitto sui bambini; sulle competenze di comunicazione, modalità di relazione e risoluzione dei conflitti;

case manager: il coordinatore genitoriale svolge funzione di coordinamento con tutte le figure professionali coinvolte (istituti scolastici, terapeuti, Servizi Sociali, Curatore Speciale, Autorità Giudiziaria, Legali, ecc.);

gestione/contenimento dei conflitti: il coordinatore genitoriale agevola la risoluzione delle liti sui figli al fine di incapsulare il conflitto attraverso indicazioni direttive;

decisioni/raccomandazioni: il coordinatore genitoriale formula raccomandazioni e assume decisioni in ipotesi di disaccordo insormontabile tra i genitori nell’ambito stabilito dal Giudice o dal contratto.

Il Co.Ge. lavora dunque come supporto alla bigenitorialità, e previo consenso dei genitori, può suggerire soluzioni, fornire raccomandazioni nonchè, nei limiti del mandato ricevuto, assumere decisioni nell’interesse dei figli.

Il Coordinatore Genitoriale non è un terapeuta e non formula diagnosi ma interviene come controllo, contenimento e orientamento della coppia genitoriale, affinché sia attuato correttamente il piano genitoriale con una co-genitorialità efficace e collaborativa nell’interesse dei figli (per questo è imparziale, ma non neutrale).

Elemento imprescindibile per l’attivazione del percorso di coordinazione genitoriale è la libera e volontaria adesione delle parti.

A CHI SI RIVOLGE: è indicata per genitori altamente conflittuali, separati, divorziati o mai sposati; il suo scopo è quello di far attuare nella maniera più opportuna per i bambini tutte le indicazioni dell’Autorità giudiziaria e quelle minori prese dai genitori insieme al Co.Ge. Agisce perciò sul post accordo.

La mediazione familiare

La mediazione è una procedura informale, che si svolge davanti ad un terzo imparziale (il mediatore) ed ha il pregio di restituire alle parti la responsabilità delle proprie decisioni: il compito del mediatore infatti non è quello di valutare i torti e le ragioni dei litiganti, bensì quello di aiutarli a riattivare fra loro un dialogo interrotto, mediante l’utilizzo delle proprie abilità relazionali.

Elemento imprescindibile della mediazione è la libera e volontaria adesione dei confliggenti alla procedura: le parti sono infatti libere di ritirarsi dalla procedura in qualunque fase e il mediatore potrebbe decidere di concludere il percorso anticipatamente nel caso in cui non si sentisse adeguato o non fosse possibile progredire ulteriormente

Nella mediazione familiare, il mediatore non assume mai delle decisioni in proprio ma supporta i genitori nelle loro scelte e si adopera affinché le parti elaborino in prima persona un programma di separazione o divorzio soddisfacente per entrambi: la coppia intraprende così un percorso di riorganizzazione della relazione famigliare finalizzato al raggiungimento di un accordo che possa durare nel tempo.

Il mediatore agisce sempre in modo imparziale e non direttivo, le decisioni infatti sono sempre nella disponibilità e controllo dei soggetti che partecipano al percorso di mediazione. Di norma, nella procedura non vengono coinvolti direttamente i figli, anche se ne vengono sempre tutelati e considerati interessi e bisogni.

La mediazione famigliare precede il deposito del ricorso per separazione e divorzio, ma può essere attivato anche in corso di procedura.

A CHI SI RIVOLGE: indicata per le coppie in fase di separazione, o per coppie già separate o divorziate che abbiano l’esigenza di modificare gli accordi, tra cui non vi sia elevata conflittualità, ma al contrario la volontà di riattivare il dialogo grazie all’aiuto di un terzo imparziale ( il mediatore) ; il suo scopo è pervenire ad accordi. Agisce nella fase preaccordo

La negoziazione assistita

L’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 ha introdotto la possibilità di esperire la procedura di negoziazione assistita tra avvocati in materia familiare.

L’unico limite relativo alla possibilità di ricorrere a tale procedura, che rimane alternativa alla procedura giudiziaria ordinaria, è quello di non poter che avere ad oggetto unicamente diritti disponibili delle parti.

Infatti, l’attività solitamente demandata al Giudice viene svolta dagli avvocati delle parti, i quali devono assicurare la correttezza della procedura nonché il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

I coniugi possono in definitiva, raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, mediante la negoziazione assistita da almeno un avvocato per ogni parte.

La procedura ha inizio con l’invito a concludere la negoziazione assistita proposta da un coniuge nei confronti dell’altro, il quale deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e del termine per la risposta, con l’avvertimento che il suo mancato rispetto avrà valore di rifiuto.

Il termine per l’accettazione dell’invito è di trenta giorni, entro i quali dovrà essere comunicata dal ricevente l’eventuale adesione alla negoziazione assistita. Dopo l’avvio dell’attività di negoziazione, che dovrà vedere la partecipazione di almeno un avvocato per parte, qualora vi sia l’intenzione di trovare un accordo sulle questioni oggetto di controversia, si procederà alla sottoscrizione di una convenzione di negoziazione assistita tra le parti.

Tale convenzione, ai sensi dell’art. 2 Legge 162/14, è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati. La convenzione deve contenere il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura. Tale termine deve essere non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi ed è prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.

Nel secondo incontro i coniugi sottoscrivono un accordo contenente le condizioni della separazione c.d. breve. Ai sensi dell’art. 5 Legge 162/14, l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La Legge prevede che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita debba essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Il Pubblico Ministero, quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando invece il Pubblico Ministero ritenga che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Una volta ottenuta l’autorizzazione del Pubblico Ministero, gli Avvocati, entro i successivi dieci giorni, hanno l’obbligo di trasmettere l’accordo all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato celebrato.

Invece, in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisi irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti di cui sopra.

A CHI SI RIVOLGE: è indicata per le coppie non conflittuali, con o senza figli, che vogliano separarsi o divorziare nel minor tempo possibile, abbattendo i costi e senza l’ingerenza di un terzo (il Giudice) che decida per loro.

La pratica collaborativa

La Pratica Collaborativa è un metodo di risoluzione non contenziosa dei conflitti familiari nato negli Stati Uniti negli anni 90 del secolo scorso e ormai praticato in molti Paesi europei, dal 2010 apprezzato anche in Italia.
Si tratta di un processo di negoziazione stragiudiziale che coinvolge nelle trattative, in modo diretto, le parti, i rispettivi avvocati e gli eventuali altri professionisti che li assistono, in uno spirito di collaborazione, buona fede e trasparenza, nell’intento di raggiungere soluzioni concordate.
Questa pratica si pone in alternativa sia al procedimento giudiziale contenzioso, sia alla negoziazione stragiudiziale tradizionale volta al raggiungimento di un accordo.

La novità risiede nell’assistenza che i vari professionisti – avvocati, commercialisti ed esperti di relazioni familiari – prestano all’interno del medesimo contesto, nell’ambito di un lavoro di squadra, dove tutti i professionisti hanno ricevuto una comune formazione e rispettano regole condivise di comportamento; i primi e più importanti protagonisti restano comunque sempre le parti, ciascuna assistita nel percorso dal proprio avvocato.
La procedura è improntata a tecniche di comunicazione, ascolto attivo, negoziazione basata sugli interessi che favoriscono il mantenimento e la trasformazione delle relazioni e promuovono la fiducia ed il rispetto reciproco.

A CHI SI RIVOLGE: è indicata per coppie non conflittuali con o senza figli già assistite da diversi professionisti formati (Avvocato, psicologo, esperti in età evolutiva…), che vogliano ridurre tempi e costi, ricercando soluzioni condivise senza la pressione o il condizionamento connesso alla minaccia del ricorso al Tribunale.

Conclusioni

Riservatezza, autonomia, celerità ed economicità sono caratteristiche che tipicamente accomunano quasi tutte le procedure di A.D.R., rendendole spesso preferibili alle vie proposte dalla giustizia ordinaria.

Sulla scorta di quest’ultimo rilievo, è quindi possibile delineare in sintesi le condizioni al ricorrere delle quali è consigliabile che le parti si orientino verso la risoluzione alternativa della loro disputa:

1)       le parti vogliono ridurre le spese processuali e desiderano risolvere la controversia in modo rapido;

2)       le parti intendono mantenere segreta la procedura e desiderano che l’accordo tra loro raggiunto sia coperto da riservatezza (no coordinazione genitoriale);

3)       le parti vogliono minimizzare l’impatto negativo che la controversia potrebbe avere sui loro rapporti interpersonali;

4)       esistono difficoltà legate ad incapacità o impossibilità di comunicazione fra le parti.

 Volume consigliato

 

Manuale operativo di Diritto di famiglia

Con un taglio pratico, l’opera affronta i principali istituti legati ai rapporti familiari, mediante l’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente.In particolare, vengono trattati la separazione ed il divorzio e tutte le conseguenze patrimoniali e personali che derivano dalla cessazione degli effetti matrimoniali.Spazio è poi dedicato alle unioni civili e ai conviventi, nonché alla posizione del nascituro, quale discusso titolare di diritti.Completa l’opera la trattazione della tutela penale delle obbligazioni nascenti dal matrimonio, quali l’assistenza e la prestazione del mezzi di sussistenza.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di saggi in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Paolo Di Geronimo, Elena Peruzzini, Morena Rapolla, Marzia Rossi, Alessia Salamone, Federica Spinaci | 2020 Maggioli Editore

44.00 €  41.80 €


 

 

Avv. Carlotta Abrardi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento