L’azione di reintegrazione nel diritto ambientale

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L’azione di reintegrazione, o spoglio, nell’ordinamento giuridico, rientra nella categoria delle azioni a difesa del possesso, ad essa è legittimato chiunque sia stato con violenza, anche non fisica, oppure occultamente spogliato del possesso ed è rivolta a ottenere la reintegrazione nel possesso stesso.

È disciplinata all’articolo 1168 del codice civile, rubricato “azione di reintegrazione” che recita:

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.

Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.

La disposizione regola l’azione di reintegrazione (detta anche di spoglio), è esperibile anche dal detentore, protegge il possessore al quale venga sottratto interamente o in parte il possesso, prevedendo la reintegrazione, vale a dire, il ripristino della situazione possessoria compromessa. Ha una funzione recuperatoria e perché si possa avere questo risultato, bisogna che chi ha attuato lo spoglio abbia ancora la disponibilità del bene tolto al possessore.

In ipotesi di perdita dello stesso, l’autore dello spoglio termina di essere il destinatario dell’azione di reintegrazione, ferma restando sempre la responsabilità per il fatto illecito commesso.

Se il bene è stato trasferito a un terzo a conoscenza dell’avvenuto spoglio, l’azione di reintegrazione è esperibile anche contro la persona in questione.

La privazione del possesso del bene, deve essere avvenuta in modo violento oppure occulto, deve avvenire contro la volontà di chi venga privato del possesso, senza che lo stesso ne venga a conoscenza, se non in tempi successivi.

L’azione di reintegrazione è possibile in caso di spoglio non violento o non occulto, ma esclusivamente al ricorrere delle condizioni per l’esperibilità dell’azione di manutenzione, che non è esercitabile dal detentore.

Le caratteristiche

Legittimato all’azione non è esclusivamente il possessore ma anche il detentore qualificato, che non detiene per ragioni di servizio o di ospitalità o di amicizia.

L’intenzione (o animus spoliandi) non si può accertare, essendo un elemento psichico interno.

Si dice che questo elemento sussiste oggettivamente, per il fatto che la privazione del possesso è stata arbitraria.

L’azione deve essere iniziata entro il termine di decadenza di un anno dallo spoglio, se violento, oppure dal giorno della scoperta dello stesso, se clandestino.

L’azione di reintegrazione è il superamento con un istituto democratico di quello che era previsto durante il regime fascista dalla Carta del Lavoro, e prima ancora dalla Carta del Carnaro, che si limitavano a una previsione del “risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abuso di potere”.

L’azione di reintegrazione nel diritto ambientale

In materia di danno ambientale, il Decreto legislativo n. 152/2006 afferma che:

qualsiasi azione o omissione commessa in violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo che provochi un danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte obbliga il suo autore al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento nei confronti dello Stato.

Il “ripristino della precedente situazione” è identificato dalla lettera della legge come la soluzione elettiva rispetto alla quale la pratica risarcitoria della monetizzazione dei diritti soggettivi assume carattere residuale e di extrema ratio.

La parola “mancanza” non potrebbe essere relativa alla libera determinazione del singolo di disattendere e ignorare un ordine della pubblica autorità, commettendo un fatto di rilevanza penale.

L’obbligazione di ripristino dello stato dell’ecosistema antecedente alla manifestazione del danno non riguarda solamente in senso statico la presenza di tutti gli elementi organici e inorganici e il ritorno alla presenza delle medesime condizioni dispositive e/o necessarie alla vita, ma anche il ripristino della presenza di tutte le specie animali e umane viventi che popolavano l’ecosistema, in termini sia di biodiversità che di numerosità e di densità abitativa e spazio vitale disponibili in modo individuale, sia di aspettative di vita media sia di possibilità di nutrimento, interazione reciproca e riproduzione attingendo alle risorse naturali del bene demaniale comune (status quo ante).

Se la parola “mancanza” non allude alla libertà dei singolo a proprio libro piacimento, la norma non esemplifica e nemmeno fissa in linea teorica di principio una distinzione fra fattori e contesti di tipo coercibile e di tipo non coercibile, eventualmente delegando alla giurisprudenza successiva il compito di tipizzarli.

Diversamente, la legge lascerebbe al singolo delinquente due possibilità di scelta ampiamente discrezionali e tra loro diverse, mettere fine all’esercizio dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali di godimento che insistevano sul bene danneggiato, oppure prorogare in modo indefinito lo status quo ante pagando un indennizzo economico al proprietario e agli eventuali usufruttuari danneggiati.

Un territorio potrebbe essere danneggiato a un livello di inquinamento e contaminazione dell’aria, dei terreni, delle falde acquifere, dei corsi d’acqua e delle specie animali e umane che li popolano, da ridurre la qualità e la durata della vita media, le condizioni di fertilità maschile e femminile, le possibilità di riproduzione e di sopravvivenza stessa dell’etnia che vive al suo interno.

Questo permetterebbe una lenta e inesorabile deportazione di massa di una minoranza etica, senza nessuna forma di coercizione fisica per obbligarla di allontanarsi dalle zone di residenza.

La concreta e presunta incoercibilità della reintegrazione nel posto di lavoro a favore dei dipendenti licenziati ingiustamente è stato uno degli elementi fondamentali sollevati nell’ambito della dottrina giuslavoristica per cancellare la parola “reintegrazione” dai testi legislativi, affermando l’indennizzo economico come principio generale della risoluzione unilaterale dei contratti di lavoro.

Nel diritto ambientale, non viene presa in esame l’incoercibilità dell’obbligazione di ripristino/reintegrazione del portatore di diritti illegittimamente lesi dalla parte obbligata.

Questo vale sia che si tratti della natura intesa come portatrice di soggettività giuridica riconosciuta come diritto di rango costituzionale, sia del caso di una popolazione non stanziale che abitava in un territorio del demanio dello Stato.

La stessa previsione dell’opzione economica risarcitorio nei confronti dello Stato significa implicitamente che questa eventualità non è neanche contemplata per le altre possibili tipologie di persone offese, almeno per le persone o per la natura delle altre loro possibili forme di vita associata.

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