Lavoro in più Paesi: la Corte UE ridisegna i confini del cambio del luogo abituale di lavoro

Sentenza CGUE C-485/24: chiariti i criteri sulla legge applicabile al contratto di lavoro con mutamento stabile del luogo di lavoro abituale.

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La Corte di Giustizia dell’UE, interpellata in via pregiudiziale dalla Cour de cassation francese, con la Sentenza C‑485/24 dell’11 dicembre 2025 ha fornito lumi sull’interpretazione degli articoli 3 e 6 della Convenzione di Roma del 1980 in ambito di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. La decisione afferisce alla determinazione della legge applicabile a un contratto di lavoro nell’ipotesi in cui il luogo di lavoro abituale del lavoratore muti in modo durevole durante il rapporto, fattispecie ricorrente in settori come quello del trasporto internazionale. La pronuncia si distingue per l’affermazione dell’autonomia interpretativa del criterio del “luogo di lavoro abituale” nel contesto del conflitto di leggi, distinguendolo dal criterio omologo impiegato per la competenza giurisdizionale, ma anche per aver ribadito la centralità della protezione del lavoratore quale parte debole del rapporto contrattuale. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL

CGUE – sentenza C‑485/24 dell’11-12-2025

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Indice

1. Dal Lussemburgo alla Francia


La controversia origina dal rapporto di lavoro tra una società di trasporti con sede in Lussemburgo e un conducente. Il contratto di lavoro, stipulato nel 2002, prevedeva in modo esplicito l’applicazione della legge lussemburghese. Sebbene il conducente dovesse effettuare trasporti in plurimi Paesi europei (Germania, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo, Austria, e Francia), la sua attività si era progressivamente concentrata in Francia. Nel 2014 la società comunicava al conducente la sua intenzione di ridurre l’orario di lavoro. A seguito del rifiuto del lavoratore di accettare la modifica, il rapporto veniva risolto. La società aveva in precedenza riconosciuto che il conducente svolgeva la parte sostanziale del suo lavoro in Francia (più del 50% negli ultimi 18 mesi), paventando l’obbligo di iscrizione al sistema francese di sicurezza sociale. Il lavoratore ha contestato la risoluzione del contratto dinanzi al Conseil de prud’hommes de Dijon (Tribunale del lavoro di Digione, Francia), che inizialmente ha respinto il ricorso applicando la legge lussemburghese. In appello, la Cour d’appel de Dijon (Corte d’appello di Digione) ha annullato la decisione, ritenendo che, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Roma, la scelta della legge lussemburghese non potesse privare del lavoratore della protezione garantitagli dalle norme imperative della legge francese, poiché la parte essenziale del suo lavoro era svolta in Francia. La Corte d’appello ha, per l’effetto, riqualificato la risoluzione come licenziamento senza giusta causa. A seguito del ricorso della società, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha sospeso il procedimento e ha deferito alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale:

  • se, per determinare la legge applicabile in mancanza di scelta delle parti, occorra tenere conto dell’intera durata del rapporto di lavoro per individuare il luogo di lavoro abituale, oppure se si debba prendere in considerazione il periodo di lavoro più recente nel caso in cui il lavoratore eserciti le sue attività in modo duraturo in un luogo diverso, destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale.

La questione del giudice del rinvio originava dalla perplessità se l’interpretazione del criterio, già affermata dalla Corte in materia di competenza giurisdizionale (Convenzione di Bruxelles), potesse essere estesa al conflitto di leggi, pur riconoscendo che ciò avrebbe potuto portare all’applicazione in successione di leggi imperative differenti al medesimo contratto.

2. Autonomia del conflitto di leggi e criterio del “collegamento più stretto”


La Corte di Giustizia, pur riconoscendo che sia la Convenzione di Roma sia la Convenzione di Bruxelles (e i successivi Regolamenti Roma I e Bruxelles I)sono preordinate a proteggere il lavoratore come parte debole, stabilisce che non è sempre possibile trasporre l’interpretazione delle disposizioni dall’una all’altra. La Corte respinge l’automatica applicazione del criterio del “luogo di lavoro abituale” come interpretato nella giurisprudenza sulla competenza giurisdizionale (che tendeva a considerare il periodo di lavoro più recente in caso di cambiamento durevole). In merito al conflitto di leggi in un contesto ove il luogo di lavoro abituale si è spostato nel corso del rapporto (come descritto dal giudice del rinvio), l’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma non offre una chiara indicazione sul periodo da considerare. La Corte concentra l’attenzione sull’ultima parte del paragrafo 2 dell’articolo 6 della Convenzione di Roma (come anche sull’omologo articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento Roma I), che stabilisce una clausola di eccezione o di correzione: i criteri del luogo di lavoro abituale ovvero della sede di assunzione non sono applicabili quando “risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese”. Hub della sentenza è la determinazione della legge applicabile tramite la valutazione del criterio del “collegamento più stretto” al momento in cui il giudice nazionale è chiamato a decidere. In ipotesi di cambiamento del luogo di lavoro abituale:

  • obiettivo di protezione: l’obiettivo dell’articolo 6 della Convenzione di Roma è garantire la migliore protezione al lavoratore;
  • rilevanza del mutamento: la circostanza che il lavoratore svolga la parte sostanziale del suo lavoro in un nuovo Paese, anche se solo nell’ultima parte del rapporto, è un elemento che deve essere preso in considerazione. Mutamento siffatto può portare, in effetti, all’applicazione successiva di norme imperative diverse, bensì tale conseguenza è accettabile se volta a garantire la migliore tutela del lavoratore;
  • valutazione globale: spetta al giudice nazionale valutare l’insieme degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro;
  • elementi pertinenti: tra gli elementi che il giudice deve considerare per stabilire se il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, la Corte indica, in particolare:
    • il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi da lavoro;
    • il paese in cui egli beneficia del sistema di previdenza sociale;
    • l’ultimo luogo di lavoro abituale del conducente;
    • l’obbligo di iscrizione alla previdenza sociale francese (nel caso di specie).

In conclusione, la Corte risponde che, qualora il lavoratore si trovi a svolgere le sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale, occorre tenere conto di quest’ultimo nell’ambito della determinazione della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti. Ciò si realizza applicando la clausola di salvaguardia del “collegamento più stretto”.

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3. Implicazioni pratiche per l’operatore del diritto


La sentenza C-485/24 ha impatto per le imprese multinazionali, in particolare nel settore dei trasporti e per i contratti che prevedono l’attività lavorativa in più Stati membri (“lavoratori mobili”).

  • Necessità di monitoraggio costante: le aziende non possono limitarsi a stabilire la legge applicabile al momento della stipula. Devono monitorare costantemente dove il lavoratore svolge la “parte sostanziale” della sua attività. Un mutamento nel luogo in cui il lavoratore adempie la parte più significativa delle sue obbligazioni, specialmente se accompagnato da variazioni nella fiscalità o nella previdenza sociale, innesca l’obbligo di riconsiderare la legge applicabile.
  • Legge imperativa in mutamento: la decisione conferma che l’articolo 6 della Convenzione di Roma (e l’articolo 8 del Regolamento Roma I) ha un effetto dinamico: la legge imperativa che offre maggiore protezione al lavoratore può cambiare nel corso del rapporto di lavoro in funzione dello spostamento del “centro di gravità” del contratto.
  • Attenzione a previdenza sociale e fisco: il giudice nazionale viene indirizzato a conferire particolare rilievo a elementi oggettivi e formali quali l’iscrizione previdenziale e la fiscalità. L’operatore del diritto deve, per l’effetto, allineare la scelta della legge contrattuale con la legge previdenziale e fiscale del luogo di lavoro abituale effettivo per minimizzare il rischio di contenzioso e l’applicazione di norme imperative inattese.
  • Ultimo luogo abituale di lavoro: pure se non viene sancita una trasposizione automatica del criterio della competenza (che considera l’ultimo luogo), il “collegamento più stretto” nel caso di mutamento tende a convergere sugli elementi che caratterizzano l’ultima fase durevole del rapporto, proprio perché questi riflettono il più forte e recente legame del lavoratore con un determinato ordinamento.

Il pronunciamento impone, pertanto, un onere maggiore di diligenza e flessibilità nella gestione dei contratti di lavoro transfrontalieri, rafforzando l’obiettivo di protezione del lavoratore, il cui centro di vita professionale effettivo diventa il fulcro per l’individuazione delle norme imperative inderogabili.

4. Principio di diritto


Gli articoli 3 e 6 della Convenzione di Roma del 1980 devono essere interpretati nel senso che, in presenza di un contratto di lavoro che si svolge in più Stati membri e il cui luogo di lavoro abituale muti in modo durevole nel corso del rapporto, la determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta delle parti (ai fini dell’applicazione delle norme imperative) deve avvenire mediante la valutazione del collegamento più stretto con un altro Paese. Spetta al giudice nazionale determinare tale collegamento valutando l’insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro, includendo, in particolare, l’ultimo luogo di lavoro abituale del lavoratore e il Paese in cui egli adempie agli obblighi fiscali e previdenziali.

5. Normativa e giurisprudenza


Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (Convenzione di Roma): articoli 3 e 6.
Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I): articolo 8.
Sentenza della Corte di Giustizia dell’11 dicembre 2025, causa C-485/24 (Locatrans Sàrl c. ES).
Sentenza della Corte di Giustizia del 15 marzo 2011, causa C ‑ 29/10 (Koelzsch).
Sentenza della Corte di Giustizia del 27 febbraio 2002, causa C ‑ 37/00 (Weber).

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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