Lavoro notturno: comunicazioni – Ministero del Lavoro nota del 23 maggio 2012

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Nozioni generali

Le fonti normative che regolamentano il lavoro notturno sono il decreto legislativo 532/1999 e il decreto legislativo 66/2003, al capo IV.

È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, ossia:

– tra le ore 22 e le ore 5;

– tra le ore 23 e le ore 6;

– tra le ore 24 e le ore 7 (1).

 

È considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che:

– svolga almeno una parte di lavoro normale nel periodo di lavoro considerato notturno;

– svolga la sua prestazione per almeno ottanta giorni all’anno, salva diversa indicazione dei CCNL.

Il limite va riproporzionato per i contratti part time.

 

 

Nota del Ministero: chiarimenti

 

Come noto il 31 maggio 2012 scadono i termini per l’effettuazione della comunicazione concernente l’esecuzione del lavoro notturno, come previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

A tal proposito la Direzione generale per l’attività ispettiva, del Ministero del lavoro, ha fornito alcuni chiarimenti e delucidazioni ai datori di lavoro con la nota del 23 maggio 2012.

Due sono i temi su cui porre attenzione, ossia:

–         lavoro notturno a turni: nel caso in cui il datore di lavoro abbia occupato il prestatore di lavoro notturno per l’intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solo se il lavoro notturno sia stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;

–         lavoro notturno: in tal caso la comunicazione deve essere fatta se il lavoro notturno sia stato effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’anno, escludendo, quindi, il lavoro svolto per periodi inferiori.

Il Ministero con la nota in commento ha ulteriormente precisato che “in entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte”.

 

Già il Ministero del lavoro era intervenuto con una precedente nota del 27 marzo 2012 n. 4383, con cui si precisava che “L’obbligo di cui all’art. 5 commi 1 e 2 del d.lgs. 67/2011 riguarda tutti i datori di lavoro che svolgono lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi dell’art. 1 lettere da a) a d) del citato decreto.

 

Si precisa che rientra nel novero dei lavori usuranti anche l’attività svolta dai lavoratori notturni.

Si tratta dei lavoratori che prestano attività lavorativa nel periodo notturno, come identificato dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. 66/2003, per almeno 6 ore e per un numero minimo di 78 o 64 giorni all’anno, a seconda che i requisiti per l’accesso anticipato siano maturati tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009 o dopo il 1 luglio 2009. Per tali lavoratori dovrà essere indicato il numero di giorni di lavoro notturno svolti.

 

La comunicazione dovrà essere effettuata tramite il modello LAV US disponibile sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it e sul portale del lavoro www.cliclavoro.gov.it e potrà essere inoltrata telematicamente dai datori di lavoro o per il tramite di intermediari abilitati quali i Consulenti del Lavoro, categoria che negli ultimi anni si è dimostrata tra le più attive nella promozione della modernizzazione del “sistema” lavoro Italiano.

 

 

Manuela Rinaldi 
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano

 

 

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(1) Nel caso in cui il CCNL faccia riferimento a delle differenti fasce orarie, si dovrà tenere in considerazione queste ultime.

Rinaldi Manuela

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