Lavori pubblici: chiarimenti dell’Autorità sugli adempimenti di cui alla L. 190/2012 in materia di repressione della corruzione

Redazione 20/01/14
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Biancamaria Consales

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti, ha fornito delucidazioni in merito alla applicazione delle disposizioni contenute nell’art.1, comma 32, della L. 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

In particolare, ha chiarito se gli adempimenti di cui alla predetta L. 190/2012 si ricollegano alla natura della stazione appaltante, o a quella del contratto.
“Ai sensi dell’art.1, comma 34, della L.190/2012 – ha osservato l’Autorità – , gli adempimenti in questione sono dovuti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs..165/2001, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art.2359 del c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in relazione invece al diffuso caso in cui i contratti che rivestono un pubblico interesse siano stipulati da soggetti privati, ha sostenuto che “in questa seconda ipotesi, la natura del contratto attrae nella sfera pubblicistica anche quei soggetti che, per loro natura giuridica, andrebbero collocati al di fuori di essa”.

Va, infine, evidenziato che proprio la L.190/2012, con l’art.1, comma 75, ha modificato l’art.318 del codice penale (mutandone la denominazione da “Corruzione per un atto d’ufficio” a “Corruzione per l’esercizio della funzione”) spostando l’attenzione dall’esercizio del pubblico ufficio a quello della funzione.
Che la natura pubblica del contratto costituisca un riferimento per il legislatore sembra testimoniarlo anche il compito che esso ha affidato all’Autorità, il cui precipuo fine è proprio quello di vigilare sui contratti pubblici, e lo stesso richiamo all’utilizzo del potere sanzionatorio previsto dall’art.6, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, che può essere esercitato nei confronti di qualsiasi soggetto – anche privato – nell’ipotesi in cui non venga dato riscontro alla richiesta di “documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture  pubblici,  in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti”.
Pertanto, in conclusione, l’Autorità, pur precisando la propria mancata competenza a fornire interpretazioni autentiche in merito alla riconducibilità di talune particolari stazioni appaltanti all’ambito soggettivo di applicazione della L.190/2012, ha evidenziato che la norma in questione intende porre le condizioni affinché sia assicurata la massima trasparenza nell’affidamento dei contratti che possono definirsi pubblici in quanto impegnano risorse economiche pubbliche, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto appaltante.

 

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