L’audizione del minore in sede di Sommarie Informazioni Testimoniali (SIT)

Redazione 18/09/19
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La ratifica della Convenzione di Lanzarote, introdotta dalla l. n. 172 del 2012, vincola il pubblico ministero ad avvalersi dell’ausilio del tecnico nell’audizione giudiziaria del minore nell’ambito della formazione (e conseguente valutazione) della prova dichiarativa. In ambito di presunti maltrattamenti o abusi sessuali su minorenni la prima audizione rappresenta in assoluto il momento più delicato e nel contempo più significativo per la ricostruzione della verità processuale. Ogni eventuale approfondimento successivo non potrà prescindere dalla valutazione di quel colloquio-audizione che nel corso delle indagini svolte dalla Polizia giudiziaria viene codificato in un atto denominato SIT – Sommarie Informazioni Testimoniali. Un primo colloquio non adeguatamente condotto può infatti “inquinare” a volte irrimediabilmente il terreno, qualora l’esperto si limiti ad una generica assistenza psicologica oppure si lasci prendere la mano da un’eccessiva “foga” investigativa, omettendo di annotare e valutare non solo i contenuti, ma anche gli aspetti formali. Una corretta conduzione è invece in grado di rendere superflui un buon numero di accertamenti successivi (per es. altri colloqui e/o l’utilizzo di strumenti testistici) e, di conseguenza, anche il numero di esperti che si relazioneranno (almeno per quanto riguarda il percorso giudiziario) con il minore. Ridurre il numero di incontri comporta un minor rischio: – di vittimizzazione secondaria, – di ritrattazione delle dichiarazioni già rese nonché di ritiro della disponibilità del minore a collaborare nelle fasi successive dell’accertamento, – di inquinamenti dell’originaria traccia mnestica.

Le finalità dell’audizione possono essere così sintetizzate: A. acquisire il maggior numero di informazioni nella maniera più adeguata: 1. a minimizzare ulteriori stress nel bambino; 2. a rendere utili le informazioni per scopi investigativi; 3. alla ricostruzione degli eventi esperiti dalla presunta vittima. B. Fornire al PM una serie di indicatori che permettano di sostenere che il minore è in grado di rendere testimonianza, intendendo con questo che, considerate le sue caratteristiche psicologiche (cognitive, emotive, relazionali, ecc.), egli è in grado di elaborare e riferire in maniera realistica e comprensibile un determinato evento (ed in particolare modo i fatti oggetto d’indagine). Per quanto concerne l’osservazione del repertorio comportamentale presente nel minore, va considerato che le reazioni ad un evento molto spesso dipendono non tanto e non solo da ciò che il soggetto ha vissuto durante l’evento stesso, bensì da quanto avviene dopo. Ciò che accade in ambito familiare e giudiziario può aggravare, se non addirittura causare, sollecitazioni stressanti e/o traumatiche che non sempre l’evento che si ritiene sia accaduto avrebbe determinato. Non essendo tra le priorità di questo manuale trattare i rischi connessi ad una “cattiva gestione” dell’evento in ambito familiare, vanno invece indicati alcuni errori che non dovrebbero avvenire in ambito giudiziario. Innanzitutto è fondamentale il controllo del contesto in cui avverrà la prima audizione del minore. Chi la conduce non dovrebbe contribuire a creare un ambiente (setting) ansiogeno per il bambino. Andrebbero per esempio evitati colloqui nei quali di fronte al minore si sieda più di una persona: le uniche figure che, in assenza di specchio unidirezionale, devono rimanere nella stanza oltre all’intervistatore sono il verbalizzante e, nel caso lo decida, il PM. È altamente sconsigliabile la presenza di familiari ed altri accompagnatori, sebbene con bambini molto piccoli ciò potrebbe essere inevitabile almeno nella prima parte del colloquio: in questi casi va concordata la loro uscita prima che si inizi a parlare dei fatti per cui si procede.

Tutti i presenti, eccetto naturalmente chi conduce il colloquio, devono essere posizionati alle spalle del testimone. I bambini non dovrebbero entrare a contatto con realtà per loro di difficile “interpretazione” (per esempio poliziotti in divisa che accompagnano persone in stato di arresto).

L’audizione del minore

Pertanto gli ambienti in cui avviene l’audizione dovrebbero avere caratteristiche tali da mettere a loro agio le presunte vittime, oltre che garantire loro la necessaria privacy e l’assenza di interferenze indesiderate: sarebbero da evitare stanze con arredi “polizieschi”, magari frequentate da personale che in quel momento svolge altre attività, tra il suono di un telefono e quello di voci alte nelle stanze limitrofe.

Per quanto concerne le modalità attraverso cui l’esperto conduce l’audizione, sono sconsigliabili azioni che potrebbero essere vissute come invasive della sfera fisica (distanza troppo ravvicinata tra intervistatore ed intervistato/a, contatti fisici ripetuti e non richiesti, promettere di soddisfare ogni richiesta del bambino – quali fame, sete o andare in bagno – in cambio di un racconto) e/o psicologica (atteggiamenti troppo inquisitori o giudicanti, manifestazioni da parte dell’intervistatore di imbarazzo o biasimo, insistenza e pressioni improprie per indurre il minore a narrare i presunti eventi, connotazioni negative dell’indagato, ecc.). Si dovrebbe soprattutto evitare di incontrare il minore troppe volte (più di due già possono essere troppe: l’audizione dovrebbe, salvo eccezioni, concludersi in un solo incontro) ed ancor più di alternare interlocutori diversi, aumentando così la probabilità che il minore non si trovi a suo agio con uno di essi sino a rendere ancor più faticoso, quando non impossibile, costruire una relazione sufficientemente rassicurante e contenitiva in caso di eventuali “racconti difficili”. Come sopra esposto, un altro imprescindibile obiettivo dell’audizione è ottenere dalla presunta vittima informazioni utili (per quantità e qualità) non solo a ricostruire quanto accaduto, ma anche fruibili in ambito giudiziario al fine di disporre le indagini opportune (intercettazioni, perquisizioni, raccolta di informazioni da parte di altri soggetti). Le dichiarazioni dovranno essere raccolte nell’ambito di un colloquio scevro da suggestioni, intimidazioni, condizionamenti, pressioni, incomprensioni, ecc.

Racconti e descrizioni ottenuti con modalità improprie, sebbene possano apparire verosimili e “credibili”, non devono essere utilizzati come elementi di prova. Essendo la posta in gioco nei procedimenti giudiziari inerenti ad abusi o maltrattamenti su minori sempre molto alta (da un lato la sicurezza e il diritto di ottenere giustizia di una o più persone minorenni, dall’altro la libertà di uno o più imputati) è necessaria un’elevatissima professionalità, caratterizzata da grande cura ed attenzione rispetto alle prassi utilizzate. Realtà giudiziaria e realtà clinica sono due ambiti che l’esperto consulente dovrebbe tenere sempre ben distinti. A livello clinico e terapeutico un terapeuta può permettersi di accettare il racconto di un paziente considerandolo “vero” fintanto che ciò risulti utile alla terapia. Ma questo non può valere per l’ambito giudiziario. Qui ciò che conta è ricostruire i fatti così come si sono svolti, riducendo al minimo lo spazio per l’interpretazione (spesso invece molto utile in terapia). È necessario quindi ottenere dal minore quante più informazioni possibili che permettano di ricostruire (si potrebbe dire “visualizzare”) quanto si presume sia avvenuto. È innanzitutto fondamentale riuscire a ricavare una contestualizzazione temporale, spaziale e relazionale dell’episodio riferito, il suo concatenamento causale con altri fatti, nonché un numero sufficiente e specifico di dettagli che consentano al magistrato di accertare quali eventi si siano o meno concretizzati e di quale fattispecie e gravità. Per riuscire a conseguire tali obiettivi non saranno quindi sufficienti una buona preparazione clinico-psicologica e specifiche e consolidate tecniche di colloquio, ma anche cognizioni relative all’ambito giuridico, ovvero il “senso della prova” (Recchione, 2013).

Le procedure nel SIT

Nel corso delle SIT occorre procedere anche ad una preliminare ancorché sommaria valutazione delle capacità testimoniali generiche e specifiche del minore. La valutazione delle capacità generiche deve essere effettuata prima di procedere all’audizione ed assolve a diverse funzioni, consentendo di: – porre le domande utilizzando formulazioni linguistiche comprensibili, ovvero congrue con le capacità di comprensione del minore; – valutare le capacità espressive, al fine di meglio contestualizzare i racconti e le affermazioni rese in riferimento ai dettagli temporali (“quando”), spaziali (“dove”) ed alle modalità (“come”) delle azioni in questione; – effettuare una prima ricognizione delle competenze di memoria, in particolare della memoria autobiografica. In riferimento alla capacità specifica, si tratta di effettuare una prima indagine relativa alle circostanze ed alle modalità attraverso le quali è emersa la prima dichiarazione, indagando le conversazioni avvenute con i familiari e/o con altri soggetti adulti o minori. Tali domande dovranno essere poste nel corso dell’intervista e/o prima di procedere alla sua chiusura, in modo da individuare eventuali influenze suggestive che possono aver agito.

Il presente contributo è tratto da

Bambini vittime e testimoni: manuale operativo

L’attività dello psicologo o del neuropsichiatra infantile come consulente esperto nel campo della testimonianza dei minori si propone come un campo affascinante e attira un numero sempre maggiore di professionisti, con un proliferare di corsi di formazione, scuole professionali, master, di livello ed effettiva capacità di professionalizzazione molto variabili. È perciò necessario formarsi con un’educazione e un addestramento adeguati, sviluppare esperienza, mantenersi costantemente aggiornati internazionalmente e basarsi su metodologie e procedure condivise. Se i principi scientifici su cui un consulente basa la sua opinione non sono accettati dalla comunità scientifica il suo contributo alla formazione della prova diviene fortemente dubbio. Capita spesso in ambito forense che strumenti generati per un determinato uso siano utilizzati per uno scopo diverso da quello per cui sono stati validati, e che metodi abbandonati da molto tempo dalla comunità scientifica internazionale rimangano in vita in nicchie culturali incapaci di aggiornamento. Spesso i consulenti utilizzano solo il metodo che conoscono e la variabilità sui possibili criteri di giudizio è elevatissima. Ovviamente questa confusione di metodi e criteri si ripercuote negativamente sulle valutazioni, in particolare riguardo alla capacità testimoniale. Si tratta di un ambito dove abitualmente si indaga sulla presenza o meno di un abuso sessuale e che facilita e consente il dispiegarsi di pregiudizi, fanatismi, approssimazione e pseudoscienza. Gli autori di questo libro (un neuropsichiatra infantile, uno psicologo poliziotto e una psicologa giuridica) hanno cercato di raccogliere in forma sistematica e puntuale una chiara e condivisibile metodologia di raccolta della valutazione del testimone minorenne; alla fine di ogni capitolo vengono forniti i presupposti bibliografici e in Appendice sono citati documenti nazionali e internazionali sul tema. La possibilità di applicare un metodo condiviso, razionale e basato su evidenze scientifiche nella valutazione dei minori testimoni in ambito giudiziario non può che avere un effetto positivo sullo sviluppo della pratica psicologico-forense, fornendo al giudice un contributo realmente utilizzabile. Giovanni Battista Camerini, neuropsichiatra infantile e psichiatra, docente di Psichiatria Forense dell’infanzia e dell’adolescenza nei master presso le Università di Padova, “Sapienza” (Roma) e Pontificia Salesiana (Mestre). Carlo Barbieri, psicologo e psicoterapeuta, Direttore Capo della Polizia di Stato – Questura di Bologna. Roberta Vacondio, psicologa, docente di psicologia giuridica nel master presso l’Università “Sapienza” (Roma).

Giovanni Battista Camerini – Carlo Barbieri – Robe | 2015 Maggioli Editore

16.00 €  15.20 €

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