L’attività amministrativa: principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità ed adeguatezza

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L’attività amministrativa è retta da alcuni principi fondamentali.

La Pubblica Amministrazione affronta le ordinarie attività e le emergenze attraverso azioni che vengono guidate dai principi cardine dell’attività amministrativa.

In particolare, viene applicato oltre al principio di prevenzione, il quale comporta che si debba intervenire prima del danno attraverso azioni preventive, anche il principio di precauzione, il quale comporta l’adozione di misure di tutela ancor prima che vi sia la certezza sulla nocività di un fenomeno.

Il principio di prevenzione

Si devono, a questo punto, prendere in considerazione i principi di prevenzione e di precauzione.

Il principio di prevenzione o di azione preventiva è un principio cardine dell’azione amministrativa e si può sintetizzare richiamando, semplificando per chiarezza espositiva, il detto: «prevenire è meglio che curare».

Tale principio comporta che si deve intervenire prima che siano causati i danni, al fine, nella misura in cui ciò sia possibile, di eliminare o, almeno, di ridurre fortemente il rischio che gli stessi si verifichino.

Il principio di precauzione

Per quanto attiene al principio di precauzione, occorre delimitare i confini di questo e del suo ambito di applicazione rispetto al principio di prevenzione.

Applicare il principio di precauzione significa adottare misure di tutela e prevenzione anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo. In altri termini, secondo tale principio, il legislatore e la pubblica amministrazione, qualora questa debba esercitare poteri discrezionali, sono chiamati, ciascuno per la propria parte, ad agire cautelativamente pur in presenza soltanto di un rischio potenziale.

Tale principio opera laddove manchi una certezza scientifica sul danno e ritardare gli interventi potrebbe comportare l’aumentare del danno.

A proposito del principio di precauzione è, comunque, importante sottolineare che la sua affermazione non deve in alcun modo tradursi nella possibilità di dare seguito a suggestioni o paure destituite di qualsiasi fondamento.

I principi di proporzionalità ed adeguatezza

Principio fondamentale dell’attività amministrativa è il principio di adeguatezza.

Adeguatezza significa capacità di un determinato livello di governo di occuparsi dei problemi di volta in volta sottesi alle competenze di cui trattasi.

Altro principio fondamentale è, poi, quello di proporzionalità, oggi affermato nell’art. 5 del Trattato UE, unitamente al principio di sussidiarietà.

Tale principio vale tanto per il legislatore quanto per la pubblica amministrazione, laddove essa debba esercitare un potere discrezionale bilanciando interessi.

In applicazione del principio in esame, dunque, dovrebbe essere impedito che siano adottate misure di protezione eccessivamente e ingiustificatamente invasive e restrittive delle libertà dei singoli e, nelle ipotesi di compressione di libertà economiche, anche discriminatorie e distorsive della concorrenza.

Va poi soggiunto che un’applicazione o, se si vuole, un corollario importante del principio di proporzionalità si rintraccia nel principio di gradualità.

Le due dinamiche, quella della sussidiarietà e quella dell’adeguatezza, sono destinate a funzionare in sinergia.

Infine, il principio di sussidiarietà riguarda le relazioni organizzative tra amministrazioni al fine di assicurare una corretta attribuzione di funzioni.

Bilanciamento tra il principio di precauzione e il principio di proporzionalità

Posto che le misure precauzionali non sono basate su certezze assolute ma comportano un sacrificio spesso molto elevato di altri valori, occorre che esse siano adottate attraverso il bilanciamento del principio di precauzione con il principio della proporzionalità.

In questo modo le misure non risultano eccessivamente onerose e vi è una proporzione tra il grado di probabilità dei rischi e di gravità dei danni temuti e il grado di incisività delle medesime misure sulle libertà antagoniste.

Bisogna, insomma, evitare che l’applicazione del principio di precauzione possa risolversi nell’adozione di blocchi generalizzati di attività di ogni tipo, non fondati su adeguati riscontri scientifici, poiché tale situazione sarebbe, invero, posta in violazione del medesimo principio.

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