L’Assegno, origini e requisiti

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L’assegno bancario è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto, chiamato traente, ordina alla banca, chiamata trattario, di pagare al portatore legittimo del titolo una somma di denaro esattamente determinata nello stesso.

L’evoluzione storica del titolo di credito

Si ritiene che gli antichi Romani utilizzassero una forma embrionale di assegno nel I secolo a.C., detta praescriptio.

I mercanti musulmani utilizzavano il ṣaqq (da dove deriva la parola cheque utilizzata nelle lingue europee) sin dai tempi di Harun al-Rashid (IX secolo).
Trasferire il denaro attraverso una lettera saqq era più sicuro che trasportare la moneta metallica, nel IX secolo un mercante in una città poteva incassare un saqq tratto sulla sua banca in un’altra città o paese.

L’utilizzo degli assegni nell’Europa Occidentale, intesi come mandati di pagamento a un trattario in favore del beneficiario, risale almeno al Trecento.
È stata ritrovata una “polizza” pisana del 1374.

In Italia nel Quattrocento le polizze erano di ampio utilizzo.
Qualche volta si trattava di veri mandati di pagamento per i quali il trattario doveva trasferire l’importo in moneta al beneficiario.
Di solito le polizze erano mandati di giro, per questo il trattario, banchiere privato o banco pubblico, si limitava ad effettuare un giroconto dal conto corrente del traente a quello del beneficiario, senza passaggio di moneta.

Nonostante lo strumento fosse nato per le operazioni tra grandi mercanti, in quest’epoca l’assegno era socialmente diffuso.
A Genova si hanno esempi di assegni emessi da ecclesiastici, piccoli commercianti e artigiani, armatori, e anche lavoranti e contadini dei dintorni.

Nelle Province Unite si svilupparono dal 1621 dei mandati di pagamento chiamati kassiersbriefje, nei quali il trattario era un kassier professionale.

Il primo assegno in Inghilterra apparve nel 1670 come drawn note.
Nel 1775 i banchieri londinesi fondarono una clearing house per trattare gli assegni circolanti.

A metà Ottocento gli assegni si diffusero nell’intera Europa e vennero emanate le prime leggi per regolamentarne la circolazione, come quella francese del 1865 e il Bills of Exchange Act britannico del 1882.

Nel 1931 è stata approvata la convenzione internazionale che disciplina in modo uniforme la materia degli assegni.

In Italia diverse disposizioni di legge trattano dell’assegno bancario, ma la norma principale in materia è il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, che recepisce la Convenzione di Ginevra di due anni prima.

Oltre a quelle relative ai requisiti formali del titolo, ci sono due condizioni che devono sussistere perché un assegno bancario risulti validamente emesso.

Il rapporto di provvista, cioè la presenza di una sufficiente disponibilità, in termini di saldo attivo oppure di credito concesso dalla banca, del conto sul quale l’assegno è tratto.
La convenzione di assegno, vale a dire l’autorizzazione da parte della banca di emettere assegni.

Gli assegni bancari sono moduli compilabili, raccolti in libretti distribuiti dagli stessi enti bancari, nei quali si trovano espressi, oltre alla denominazione e indirizzo della banca trattaria, l’’indicazione di “assegno bancario” e l’ordine incondizionato di pagare.

Elementi qualificanti dell’assegno

Compete a chi emette l’assegno (traente) scriverci:

Data e luogo.
Elementi importanti, in particolare, per il conteggio dei termini di presentazione (o di protesto), e in caso di mancato pagamento, di quelli di efficacia dell’assegno come titolo esecutivo.

Importo da pagare, indicato in cifre e in lettere.
Nome del beneficiario.
Firma del traente, che deve essere autografa.

La banca deve rifiutare di pagare un assegno non emesso nel rispetto delle condizioni sostanziali e dei requisiti formali, in caso contrario non lo potrebbe validamente addebitare sul conto del traente.

Con il termine girata si intende un’operazione con la quale il girante, che è colui che “cede” il titolo, ordina che il pagamento dell’assegno venga effettuato nei confronti del giratario.
È relativa all’assegno bancario all’ordine.

La girata, che può essere effettuata più volte, si concretizza apponendo una firma nell’apposito spazio sul retro dell’assegno, indicando il nome del giratario, vale a dire la persona alla quale s’intende trasferire il diritto soggettivo di esigere la prestazione che risulta dal titolo.

Con l’apposizione di questa firma, il beneficiario si assume la responsabilità del buon esito del pagamento, innestando la funzione di garanzia propria di questo negozio giuridico, in base al quale il girante risponde nei confronti dei giratari successivi, diventando obbligato di regresso, cioè il girante si obbliga a pagare anche se il conto corrente dell’emittente risulta scoperto.

La responsabilità del banchiere

Questa responsabilità può essere eliminata con l’apposizione della clausola “senza garanzia”, che elimina la responsabilità nei confronti dei successivi giratari, oppure, se l’intenzione di eliminare la responsabilità sia di un soggetto al quale il titolo è pervenuto girato, egli dovrà apporre la clausola cosiddetta “non all’ordine”, che evita la responsabilità del girante nei confronti dei giratari successivi ai sensi dell’articolo 21 legge assegno (R.D. n. 1736/1933).

Questa clausola, se apposta dall’emittente, avrà funzione diversa, escluderà la circolazione cartolare, sempre che le parti non decidano di fare circolare l’assegno sul quale la clausola è apposta, con le forme e gli effetti della cessione ordinaria (pagamento in contanti dell’assegno).

A partire dal 2007, i libretti di assegni in Italia sono emessi con la clausola “non trasferibile”, salvo diversa indicazione da parte del cliente, e in questo caso previo assolvimento dell’imposta di bollo.

La clausola “non trasferibile” impedisce la girata dell’assegno e lo rende un titolo nominativo, consentendone l’incasso al beneficiario.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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