L’annullabilità in diritto civile
L’annullabilità in diritto civile è una forma di invalidità che colpisce un atto di autonomia privata. Fa in modo che un atto esista e produca i suoi effetti sino a quando non ne venga richiesto, e ottenuto, l’annullamento.
È diffusa negli ordinamenti di derivazione latina, nei quali di solito un tipo di invalidità e rappresenta di una reazione più lieve rispetto a quanto previsto dall’istituto della nullità il quale reprime le violazioni più gravi.
Indice
- L’annullabilità nel diritto italiano
- Le cause di annullabilità
- Le caratteristiche
- La disciplina
- L’annullamento nel diritto del lavoro italiano
1. L’annullabilità nel diritto italiano
In Italia, la descrizione del significato e della disciplina applicabile all’annullabilità si trova nel titolo II del capo XII del libro IV del codice civile.
Ci sono altri casi di annullabilità espressi e tipizzati, come ad esempio gli atti compiuti dal rappresentante in conflitto di interessi o in carenza di potere o la vendita conclusa in violazione di speciali atti compiuti dal rappresentante in conflitto di interessi o in carenza di potere o la vendita conclusa in violazione di speciali divieti a comprare.
2. Le cause di annullabilità
Ne vengono elencate quattro :
- Incapacità di una delle parti
- Errore
- Violenza
- Dolo
3. Le caratteristiche
L’annullabilità è soggetta a prescrizione, di solito nel termine di 5 anni, è sanabile, attraverso convalida, è relativa, ed è legittimato a fare valere l’annullamento in modo esclusivo chi è direttamente interessato o, comunque, da alcuni soggetti espressamente determinati dalla legge).
4. La disciplina
La disciplina relativa all’istituto dell’annullabilità è, a differenza di quello che si osserva per la nullità, caratterizzata dal principio di tipicità nel senso che non esistono altre definizioni che quelle indicate dalla legge, e i rimedi collegati sono attivabili esclusivamente su istanza della parte che riceve pregiudizio dal vizio.
Non sono rilevabili nemmeno d’ufficio da parte del giudice.
L’azione di annullabilità si prescrive in 5 anni, mentre la sua eccezione è imprescrittibile.
La legittimazione è relativa, vale a dire che spetta esclusivamente al soggetto nel quale interesse è posta la norma, ad esempio la vittima della violenza.
Esiste un unico caso di annullabilità assoluta ed è relativo agli atti posti in essere da un interdetto legale, che possono essere impugnati da chiunque abbia interesse.
5. L’annullamento nel diritto del lavoro italiano
Secondo il comma 1 dell’articolo 2126 del codice civile, rubricato “Prestazioni di fatto”, se da un lato dispone che “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”.
D’altra parte canto, il comma 2 dello stesso articolo, sotto determinate ipotesi, nullità, o annullabilità, per violazione di norme a tutela del lavoratore, fa salvo l’effetto dell’obbligo di corresponsione della retribuzione:
“se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”, la cosiddetta ‘prestazione di fatto’.
Dalla salvezza dell’obbligo retributivo, conseguono anche, in forza di altre leggi, gli effetti obbligatori in materia di sicurezza, previdenza e assicurazioni sociali.
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