L’adempimento delle obbligazioni

Redazione 18/12/18
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L’adempimento dell’obbligazione è disciplinato dagli artt.1176 ss. c.c. e riserva una disciplina ad hoc alle obbligazioni pecuniarie, disponendo, al terzo comma dell’art. 1182 c.c., che esse debbano essere eseguite al domicilio del creditore al momento della scadenza dell’obbligazione; in questa accezione esse vengono definite portabili (portable), per distinguerle da quelle cosiddette chiedibili (querable).

Le obbligazioni querable

Queste ultime, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, devono invece essere adempiute presso il domicilio del debitore. Il fine della norma, che esprime appieno la costante dialettica tra favor debitoris e creditoris trasversale all’intero rapporto obbligatorio, è garantire la certezza del diritto in relazione al luogo nel quale l’obbligazione dovrà essere adempiuta, in modo da garantire una preventiva valutazione dei costi e dei rischi connessi all’adempimento. L’art. 1182 c.c. viene altresì ad assumere una funzione processuale, in quanto consente di determinare il giudice competente, ai sensi dell’ultima parte dell’art.20 c.p.c. (forum destinatae solutionis), nel quale il creditore rimasto insoddisfatto potrà adire il giudice territorialmente competente. Un’ulteriore ricaduta pratica della norma in esame si ha in relazione all’istituto della mora, che regola l’ipotesi in cui il debitore ritardi il proprio adempimento in modo non giustificato. In tale situazione non può essere addossato al creditore il rischio che la prestazione divenga impossibile per una causa a lui non imputabile ed egli venga così a perdere l’utilità che aveva diritto di ricevere (1218).

La mora accipiendi

Per tale ragione, l’art. 1221 c.c. prevede che il debitore che sia costituito in mora non può considerarsi liberato dall’eseguire la prestazione a cui era obbligato e se l’esecuzione di quest’ultima diviene impossibile egli rimane ugualmente obbligato.

La costituzione in mora del debitore deve essere eseguita dal creditore attraverso un atto unilaterale recettizio di intimazione o di richiesta per il quale è prevista la forma scritta: così dispone l’art. 1219 c.c. Il predetto onere, tuttavia, non è necessario, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, quando si tratti di obbligazione derivante da fatto illecito, quando sia lo stesso debitore ad aver dichiarato di non volere adempiere o, infine, quando si tratti di prestazione da eseguirsi presso il domicilio del creditore. In questi casi, in cui l’effetto della mora si produce automaticamente, senza l’intervento del creditore, si ricorre alla definizione di mora ex re.

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