L’addebito per tradimento in un “matrimonio finito”

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In presenza di separazione e successivo divorzio, avere un amante non rappresenta sempre una fonte di responsabilità e addebito.

A volte qualcuno si è chiesto se in presenza di una crisi matrimoniale che non consente “riparazioni”, o in presenza di un “matrimonio finito”, scrivere a un amante possa essere causa di addebito per tradimento.

La Suprema Corte di Cassazione e successivamente una pronuncia del Tribunale di Pisa con la sentenza n. 260/20 hanno fornito una risposta.

Prima di scrivere sulla questione specifica scriviamo qualcosa sull’addebito della separazione.

Addebito della separazione

In presenza di intollerabilità della convivenza oppure del pregiudizio che la stessa potrebbe determinare in relazione all’educazione dei figli, i coniugi possono chiedere la separazione, non tenendo conto se simili situazioni siano state provocate con dolo o colpa.

In relazione alla dichiarazione di addebito, risalta il giudizio sul comportamento dei coniugi, che non è completamente irrilevante.

Secondo l’articolo 151, comma 2 del codice civile, “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, dove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

La dichiarazione di addebito, rappresenta l’accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile a uno o ad entrambi i coniugi (art. 548, comma 2 c.c.) per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri relativi al  matrimonio, purché sia una violazione che, per la sua gravità, abbia contributo a determinare la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole.

 

Prima della pronuncia di addebito ci deve essere una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi.

La valutazione dipende dalla considerazione delle vecchie ipotesi tassative di colpa, perché coinvolge il comportamento complessivo dei coniugi nel rapporto coniugale.

In che cosa consiste l’addebito per tradimento

Come è universalmente noto, tradire è vietato.

Non costituisce un reato, in modo esclusivo, un illecito civile, vale a dire un atto contrario al matrimonio.

Nonostante questo, non si può avere un rapporto extraconiugale.

Quello che però non sempre risulta essere noto, è che chi tradisce non è in automatico, vale a dire per questo, costretto a pagare il mantenimento all’ex coniuge.

Al contrario, chi tradisce non può chiedere il mantenimento.

Ad essere precisi, la situazione è la seguente.

Il mantenimento rappresenta una misura che scatta quando  c’è una differenza di reddito tra i due ex coniugi e uno dei due, non per colpa sua, non è in grado di mantenersi in modo autonomo.

Ad esempio, un marito ricco dovrà pagare il mantenimento all’ex moglie, sia nell’ipotesi nella quale sia stato fedele, sia in quella nella quale abbia tradito.

Al contrario, la moglie infedele e disoccupata non ha diritto di ottenere il mantenimento.

Sotto un profilo di carattere processuale, chi tradisce subisce il cosiddetto addebito.

Significa che viene ritenuto responsabile per la conclusione del matrimonio.

La conseguenza dell’addebito è la perdita del diritto, se si potesse esercitare a causa dell’esiguo o insufficiente reddito, all’assegno di mantenimento.

A questo si deve aggiungere che chi subisce l’addebito non può rivendicare diritti di successione sull’eredità dell’ex coniuge se lo stesso dovesse morire subito dopo la separazione.

In quali circostanze non si ha addebito per il tradimento

Il tradimento rappresenta una causa di addebito esclusivamente se si accerta che la crisi del matrimonio dipenda dallo stesso.

La coppia di coniugi si deve essere lasciata in seguito della scoperta di una relazione adulterina, alla quale non deve essere conseguito il perdono.

Potrebbe essere possibile un tentativo di riavvicinamento che però non è andato a buon fine.

In presenza di simili circostanze, chi ha avuto l’amante non può chiedere il mantenimento.

Se però si dovesse riuscire a dimostrare che il matrimonio era in crisi in modo irrimediabile da prima che si verificasse l’accaduto, il successivo tradimento non diventa più causa della rottura ma una conseguenza di uno stato in precedenza in atto, e non ci può essere addebito.

Se, ad esempio, il coniuge fedifrago riesce a provare che tra lui e l’ex i rapporti non erano dei migliori, che dormivano in letti separati, oppure che stavano maturando la convinzione che fosse di volersi separare, alla relazione adulterina non può essere addebitata nessuna incidenza sulla causa della separazione, la quale, trarrebbe causa da una crisi sorta in precedenza, della quale si dovrebbe tenere conto per stabilire un eventuale addebito.

Ad esempio, se marito e moglie sono in pessimi rapporti perché lui è violento nei suoi confronti, scoprire che la donna ha un amante, non determinerà l’addebito a suo carico, a causa delle precedenti e ripetute violenze.

Si invertirebbero i ruoli, e l’addebito verrebbe pronunciato nei confronti del marito, nonostante sia stato tradito.

Non potrebbe essere diverso, se il matrimonio era finito in precedenza, non ci può essere addebito per il tradimento avvenuto in un periodo successivo.

Significa che è lecito tradire quando si ha la prova che la coppia ha deciso di separarsi, oppure, se diventerà l’unica strada possibile da percorrere, anche se i coniugi non se lo sono ancora detti in faccia.

In relazione al caso deciso dal tribunale di Pistoia, il giudice ha dichiarato la separazione, ma non l’addebito a carico della moglie, dal quale smartphone, era partito un messaggio all’amante con scritto “ti amo”.

Secondo i testimoni, la coppia era da tempo in crisi, lui si era trasferito in garage, arredandolo con t letto, stufa e computer.

La relazione extraconiugale di lei non può essere considerata la causa del fallimento del matrimonio.

In presenza di simili circostanze può essere di rilievo anche la testimonianza dell’amante, che  potrebbe confermare, come avvenuto nella pronuncia in questione, che i due coniugi non avevano più nessuna forma di relazione matrimoniale.

L’utilità di dimostrare il tradimento

La battaglia dell’addebito assume un significato se chi tradisce è il coniuge più “povero”, quello che può rivendicare il mantenimento, perché con la prova della relazione extraconiugale perderebbe il diritto all’assegno.

Al contrario, se si tratta del coniuge “ricco”, accertare la sua infedeltà non determina nessuna conseguenza, perché con o senza la dimostrazione dovrà pagare gli alimenti all’ex.

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