L’accollo: natura giuridica e tipologie

Redazione 20/09/18
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L’istituto dell’accollo è disciplinato all’art. 1273 c.c. che stabilisce: ” Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411].
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [1230, 1268, 1272, 1274] .
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta [1413] “.

Si tratta, pertanto, di un contratto trilatero concluso tra due parti (A e B) nei confronti di una terza (C): l’ accollante (A) si obbliga nei confronti dell’accollato (B) ad assumere il debito di quest’ultimo verso l’accollatario (C).

In questo senso l’accollante si assume il debito come se fosse proprio; non viene meramente incaricato di eseguire un pagamento, diversamente ci troveremo davanti alla diversa tipologia di obbligazione della delegazione di pagamento.

Qualora il creditore aderisca alla modificazione dell’obbligazione dal lato passivo, la stipulazione del contratto diventa irrevocabile a suo favore  ex art 1411 c.c., ciò implica la liberazione del debitore originario solo qualora ciò risulti condizione espressa della stipulazione ovvero nell’ipotesi in cui il creditore abbia dichiarato espressamente di volerlo liberare, in caso contrario l’accollato rimane coobbligato in solido.

Il consenso del creditore

Il consenso del credito è considerato quale atto unilaterale e recettizio ex art. 1334 c.c.

Ma vi è di più, qualora il creditore intervenga liberando interamente ed espressamente il debitore originale, ex art. 1274 co 1, non potrà più esperire alcuna azione nei suoi confronti, essendosi così creata una novazione soggettiva ai sensi dell’art. 1235 c.c. che così stabilisce: “Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo“.

Le diverse tipologie di accollo

L’accollo semplice, c.d. “interno”, ricorre quando l’assuntore del debito altrui si obbliga di pagare il creditore, rimanendo estraneo all’accordo e il creditore non perde il suo originario debitore.

L’accollo cumulativo è l’accordo intervenuto tra il terzo e il debitore, i quali decidono di diventare coobbligati in solido.

Con l’accollo novativo si estingue l’obbligazione originaria e contestualmente viene in essere una nuova obbligazione, in cui il nuovo debitore si sostituisce all’originario che verrà liberato solo con l’espresso consenso del creditore e la presenza dell’animus novandi. In questo come in ogni altro caso di novazione ( art. 1274 c.c.) eventuali privilegi e ipoteche del debitore anteriore alla stipula non si trasmettono al nuovo debitore.

Da ultimo, l’accollo privativo che consiste in una successione a titolo particolare nel debito, in cui il debitore si sostituisce al precedente nelle medesima obbligazione.

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