L’abuso del processo e degli strumenti processuali: il frazionamento del credito ed il titolo esecutivo nei confronti dei condebitori solidali nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8151 del 24.04.2020

Redazione 05/08/20
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di Elisa Giardini

Sommario

1. Introduzione: abuso del diritto e del processo

2. Il frazionamento eccessivo del credito

3. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8151 del 2020: un caso di non abuso

1. Introduzione: abuso del diritto e del processo

Nel nostro ordinamento manca una definizione di “abuso del processo”. Nelle pronunce dei giudici si assiste alla tendenza a considerare questa fattispecie come una proiezione dell’abuso del diritto[1], figura anch’essa di formazione prima giurisprudenziale che legislativa[2], evidenziandosi, così – una volta di più – la stretta connessione tra il diritto sostanziale ed il diritto processuale, ovvero tra l’essere titolare di un diritto soggettivo ed il detenere gli strumenti per poterlo esercitare legittimamente, in caso di contestazione o controversia.

Rispetto all’abuso del diritto, la Corte di Cassazione[3], con la decisione n. 20106 del 18.09.2009[4], ha, ad esempio, offerto una definizione ricorrendo alle clausole generali, ed affermando che “l’abuso del diritto, lungi dall’ingenerare una violazione in senso formale, delinea l’utilizzazione alterata dello schema del diritto, finalizzato al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi, rispetto a quelli indicati dal legislatore”, identificando l’abuso quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, “risulti alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che lo prevede”. Di conseguenza quella posizione giuridica – che va oltre il suo limite – diventa arbitrio e non è più meritevole di tutela[5].

Dal punto di vista legislativo, le basi giuridiche – senza una norma ad hoc – si riconducono al combinato disposto del principio di buona fede oggettiva exart. 1175 c.c. e a quello solidaristico exart. 2 Cost., per cui non esistono diritti soggettivi privi di limiti, perché, oltre a quelli tipici ed espressi, l’esercizio di qualsiasi diritto incontra anche il limite generale dato dal divieto di (suo) abuso.

Nel diritto sostanziale, il riferimento, per i diritti reali e, in particolare, per la proprietà, è all’art. 833 c.c.[6]; per le obbligazioni, ex multis, all’art. 1993, comma 2 c.c.[7]; per il contratto, tra gli altri, all’art. 1375 c.c. e all’art. 1426 c.c. su annullabilità e di tutela dei minori[8].

Ciò vale anche per l’abuso del processo. All’art. 2 Cost. si accosta l’art. 111 Cost. sul c.d. “giusto processo”, pur dovendosi contemperare comunque il diritto all’azione, anche esso costituzionalmente rilevante exart. 24 Cost.: l’abuso si estrinseca qui in una strumentalizzazione patologica delle regole processuali, nella forma dell’abuso del diritto di azione, che si concretizza allorquando un soggetto eserciti un diritto in modo formalmente corretto e valido ma con modalità tali da sviare dalle finalità proprie della norma attributiva dello stesso, determinando un sacrificio ingiustificato degli interessi della sua controparte negoziale[9] e processuale, in violazione dei doveri di buona fede, correttezza e lealtà (questa volta anche processuale).

Ad esso appartengono, oltre alla figura della frammentazione del credito (al seguito)[10], l’uso deviato del processo e dei suoi strumenti[11], ovvero la condotta processuale di carattere puramente dilatorio[12] e tutte le ulteriori ipotesi che siano valutate discrezionalmente dal giudice come abusive.

I riferimenti codicistici sono, solo per citarne alcuni, gli artt. 88, 92 e 96[13] c.p.c.

In particolare, l’art. 88 c.p.c., al comma 1, sancisce – come noto – il dovere per le parti e i relativi difensori di comportarsi in giudizio con lealtà. E la stessa norma, al comma 2, prevede che il giudice, in caso di violazione da parte del difensore dello statuto comportamentale del comma 1, debba riferire all’Autorità che esercita il controllo disciplinare sul legale[14].

L’art. 92 c.p.c., invece, prevede al comma 1 che il giudice possa escludere la parte vincitrice dalla ripetizione delle spese sostenute, se eccessive o superflue. La stessa norma dispone, poi, che il giudice pronuncia la condanna al rimborso delle spese processuali che, a prescindere dall’esito del giudizio, una parte abbia costretto l’altra a sostenere a causa della violazione dell’art. 88 c.p.c.

Per l’art. 96 c.p.c., infine, costituisce abuso il comportamento della parte soccombente che abbia agito in giudizio o resistito con mala fede o colpa grave, parte che, ad istanza dell’altra, può essere condannata al risarcimento dei danni[15] dettando già, nei suoi tre commi, gli strumenti per sanzionare tali condotte[16].

[1] La cultura giuridica degli anni ’30 fondava invece l’abuso del diritto, più che su di un principio giuridico, su di un concetto di natura etico-morale, con la conseguenza che colui che ne abusava era considerato meritevole di biasimo, ma non di una sanzione giuridica. Si veda G. Chinè, M. Fratini, A. Zoppini, Manuale di diritto civile, IX Ed., 2017/2018, Nel diritto Editore, 2017, p. 794 s.s.

[2] L’abuso del diritto è stato, peraltro, codificato dal legislatore tributario in materia di elusione fiscale (ex art. 10 bis L. n. 212 del 27.07.2000 c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”). La norma in parola qualifica come abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

[3] Principio che trova conferma anche nell’ordinamento della Comunità Europea, ad es. con la decisione della Corte di Giustizia, sez. 1, n. 321/05 del 5.07.2007, in Diritto e Pratica Tributaria, 2007, 6, p. 1353, pt. 2, laddove è stato espressamente consacrato il divieto dell’abuso del diritto nell’ambito dei principi generali dell’Ordinamento Comunitario ponendolo, ai sensi dell’art. 6 T.U.E., ai vertici delle fonti del diritto dell’Unione.

[4] Ex multis in CED, Cassazione, 2009 ed in Centro studi giuridici di Mantova, www.ilcaso.it, 2010, p. 2101, p. I.

[5] Sono stati ritenuti tali, dai giudici, con riferimento al diritto di recesso, l’interruzione brutale del credito (così Cass. Civ., sez. 1, n. 15482 del 18.10.2003, in IlSole24Ore, Guida al Diritto, 2003, Dossier/10, p. 20); l’eccesso di potere e la posizione di supremazia della maggioranza nelle delibere assembleari, (nella fattispecie si trattava di una S.p.A.), in Cass. Civ., sez. 1, n. 9353 dell’11.06.2003, in CED, Cassazione, 2003; la slealtà della condotta del contraente in bonis rispetto alla valutazione della gravità dell’inadempimento, in Cass. Civ., sez. 3, n. 13208 del 31.05.2010, in CED, Cassazione, 2010.

[6] Rubricato “atti di emulazione”. “Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”.

[7] Disposizione, quest’ultima, che consente eccezionalmente al debitore di opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi con i precedenti possessori.

[8] Il contratto, si ricorda, non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione fatta da lui, di essere maggiorenne, non è di ostacolo all’impugnazione del contratto.

[9] Cass. Civ., sez. 3, n. 20106 del 18.09.2009, in CED, Cassazione, 2009.

[10] In particolare, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte censurando la condotta dell’avvocato, per violazione del codice deontologico. Si leggano Cass. Civ., S.U., n. 961 del 17.01.2017, in IlSole24Ore, Quotidiano del Diritto, 2017, ma anche Cass. Civ., sez. 2, ord. n. 16993 del 27.06.2018, in SmartLex – Il Sole24Ore.

[11] E’ il caso, ad esempio, di chi instauri un contenzioso contro soggetti del tutto estranei al giudizio e/o inesistenti, allo scopo di trasferire la competenza territoriale in un particolare foro piuttosto che in un altro, per un proprio interesse (forum shopping). Si veda, a tal proposito, Cass. Civ., sez. 1, n. 11314 del 10.05.2010, in CED, Cassazione, 2010, per cui: “La deroga alla competenza territoriale determinata dal cumolo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, non trova applicazione allorché l’evocazione in giudizio di uno di essi appaia prima facie artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza […]”.

[12] Si vedano, ex multis, Cass. Civ., sez. 2, n. 2723 dell’8.02.2010, in CED, Cassazione, 2010 e Cass. Civ., sez. 6, ord. n. 21141 del 13.10.2011, in SmartLex – IlSole24Ore.

[13] Cass. Civ., sez. 3, n. 6533 del 5.04.2016, in CED, Cassazione, 2016: “Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l’ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall’art. 96, comma 2 c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore”. Si vedano anche Cass. Civ., sez. 1, n. 5082 del 15.03.2016 e, nel merito, Trib. Rieti, sent. n. 545 del 31.10.2018, entrambe in SmartLex – IlSole24Ore.

[14] L’espressione si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale in senso stretto. Così Cass. Civ., S.U., n. 16690 e n. 16691 del 6.07.2017, entrambe in SmartLex – IlSole24Ore e Cass. Civ., n. 7078 del 9.04.2015, in CED, Cassazione 2015. Si richiama anche C.N.F., sentenza n. 236 del 23.12.2017, in https://www.codicedeontologico-cnf.it. Con Cass. Civ., S.U., n. 961 del 17.01.2017 cit. è stata ritenuta legittima la sanzione disciplinare per l’avvocato che – di propria iniziativa e senza chiedere il placet del proprio cliente – abbia, tra le varie contestazioni, richiesto per conto del medesimo cliente, una pluralità di ingiunzioni per ragioni creditorie del tutto analoghe tra di loro e riferita a crediti maturati in ristretto lasso di tempo.

[15] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 23.06.2016, in Corte Costituzionale, Sito Uff. C. Cost., 2016, massima redatta a cura del Servizio Studi e Massimario della Corte Costituzionale, ha ritenuto come la previsione di cui all’art. 96 c.p.c. abbia natura sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione o di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando così il volume del contenzioso.

[16] Il comma 1, riferito al processo ordinario di cognizione, prevede il potere per il giudice, su istanza di parte, di condannare il soccombente che abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, oltre che al rimborso delle spese, anche al risarcimento dei danni, configurando un’ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Il comma 2, con riguardo al processo esecutivo e cautelare, prevede invece che il giudice che accerti l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda esecutiva, su istanza della parte danneggiata condanni al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza. Infine, il comma 3, introdotto dalla L. 69 del 18.06.2009, ed applicabile ai processi instaurati dopo la sua entrata in vigore, prevede che, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c, il giudice possa, anche d’ufficio, condannare la parte soccombente (anche) al pagamento, a favore della controparte di una somma equitativamente determinata. Si legga, ex multis, Cass. Civ., sez. L, n. 24645 del 27.11.2007, in CED, Cassazione, 2007.

2. Il frazionamento eccessivo del credito

La fattispecie di abuso che è stata più volte toccata dai giudici – e che riguarda anche il processo esecutivo – è quella della frammentazione del credito o del frazionamento della domanda giudiziale.

In prima approssimazione la parcellizzazione del credito è la situazione giuridica in cui, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il creditore fa valere il credito che ne discende non già attraverso un’unica domanda giudiziale, bensì mediante l’esperimento di una pluralità di iniziative processuali, volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare[17], con la conseguenza che il debitore resta esposto ad una molteplicità di azioni per lo stesso titolo.

Si parla, in dottrina[18], anche di parcellizzazione contestuale o di frazionamento “dei crediti”[19] relativi ad uno stesso rapporto, quando il creditore introduce nello stesso momento più iniziative in giudizio relative al medesimo rapporto di debito-credito; di parcellizzazione sequenziale o di frazionamento “del credito”[20], invece, quando le suddette iniziative, ricollegate ad una singola obbligazione, sono proposte in momenti successivi.

La giurisprudenza della Cassazione ha visto alternarsi orientamenti di segno ora favorevole, ora contrario a tale modalità di esercizio del diritto di azione.

Le stesse Sezioni Unite hanno espresso nel tempo giudizi altalenanti, sancendo in un primo momento la piena liceità del frazionamento, per poi escluderla completamente e, infine, ammettendo la liceità del frazionamento dei crediti, ma a certe condizioni.

Infatti, e per cominciare dalle più risalenti, con sentenza n. 108 del 10.04.2000[21] le S.U. hanno ritenuto – in estrema sintesi – perfettamente ammissibile il frazionamento di un credito accompagnato dalla riserva di azione per il residuo, sostanzialmente mancando nel sistema una norma che vieti espressamene tale condotta e sussistendo – di contro – l’art. 1181 c.c. per cui “nel riconoscere il diritto del creditore di rifiutare un adempimento parziale, non si esclude il potere dello stesso di accettarlo e, quindi, di richiederlo, anche giudizialmente con una domanda di adempimento parziale”. Parimenti, il debitore può sempre offrire, in sede di contestazione e/o di opposizione, di adempiere per intero le proprie obbligazioni, o chiedere l’accertamento negativo sulla sussistenza e consistenza del credito, non subendo dunque un pregiudizio alle proprie prerogative di difesa.

In un secondo momento, la Suprema Corte, con la sentenza a S.U. n. 23726 del 15.11.2007[22], ha invece adottato una soluzione opposta e rigorista, con la grave conseguenza dell’improponibilità delle domande frazionate, evidenziando come una condotta di frazionamento, posta in essere dal creditore, debba considerarsi inammissibile, per contrasto al dovere di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. e dai suoi corollari di buona fede oggettiva e correttezza, perché volta solo ad aggravare la posizione del debitore, senza arrecare alcun vantaggio al creditore agente[23]. Ha trovato dunque spazio nella giurisprudenza la lettura costituzionalmente orientata di norme e principi codicistici: infatti, le principali argomentazioni a sostegno di tale impostazione sono date proprio dalla valorizzazione, anche nel processo, delle regole di buona fede, correttezza e solidarietà sociale derivanti dal Codice Civile e costituzionalizzate all’art. 2 Cost., nella sua valorizzazione exart. 111 Cost., del principio del giusto processo e della sua ragionevole durata[24].

Il divieto di abusare del diritto e dello strumento del processo è stato allora riconosciuto e codificato, per la Corte di Cassazione del 2007, quale principio generale dell’ordinamento allo scopo di sanzionare quei comportamenti nei confronti della controparte che impongono un sacrificio eccessivo dell’interesse di cui si fa portatrice, senza essere sorretti da un’apprezzabile ragione giustificativa dal punto di vista giuridico ed economico[25].

Da ultimo, emblematica la sentenza n. 4090 del 16.02.2017[26], le S.U. della Corte di Cassazione hanno individuato una soluzione mediana e di sintesi nell’approccio alla problematica del frazionamento, arrivando ad affermare che il frazionamento sia legittimo ma a determinate condizioni, e cioè distinguendo di fatto l’infrazionabilità del singolo credito “nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell’oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quali si lamenta la lesione, in tutta l’estensione considerata dall’ordinamento” dalla frazionabilità dei crediti inerenti ad un medesimo rapporto[27].

La libera frazionabilità dei crediti in tale modo affermata non avviene de plano, in quanto deve essere supportata da un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata: pertanto, le relative domande potrebbero essere proposte in giudizi separati solo qualora fosse riscontrabile un interesse oggettivo, obbiettivamente apprezzabile in capo al creditore, in ordine alla tutela in più tempi[28] e con una valutazione caso per caso[29].

Diverso è il caso, più volte affrontato dalla giurisprudenza del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti ovvero con onerose o plurime iniziative giudiziali, ove ciò comporti un’indebita maggiorazione dell’aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di tutela effettiva del credito[30], ma (solo) da vessatorietà e sproporzione[31], “a nulla rilevando in contrario la possibile successiva riunione dei procedimenti stessi, giacché la responsabilità deontologica di una condotta può emergere anche in presenza di un contegno processualmente consentito o comunque non censurato”[32].

Nello stesso senso si è affermato che il frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, ravvisabile ove più soggetto promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, con identico patrocinio legale e, quindi, connesse per l’oggetto e il titolo, impone che le cause vengano riunite anche in sede di legittimità, configurandosi l’inutile moltiplicazione delle azioni come abuso del processo – idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell’aumento degli oneri processuali, con riguardo all’allungamento dei tempi processuali, derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimento e all’eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente – che, pur non essendo sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, essendo illegittimo non lo strumento adottato ma la modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano”[33].

La parcellizzazione della domanda giudiziale, cioè il frazionamento di un credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo si traduce in un vero e proprio abuso degli strumenti processuali[34], quando tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che devono supportare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto, ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale, per ottenere l’adempimento, ma anche del principio costituzionale del giusto processo.

[17] Si vedano Cass. Civ., sez. L, n. 11520 del 2.09.2000, in CED, Cassazione, 2000, e in La Tribuna, Arch. Civ., 2001, 6, p. 800, Cass. Civ., sez. L, n. 9545 dell’11.04.2008, in SmartLex-IlSole24Ore ed anche Cass. Civ., sez. L, n. 28963 del 4.12.2017, in CED, Cassazione, 2017, sulla frazionabilità e ne bis in idem, in riferimento agli elementi della base di computo del relativo calcolo del TFR del lavoratore.

[18] L. Lucenti, “Frazionamento del credito, abuso del processo e responsabilità disciplinare dell’avvocato”, nota a sentenza Cass. Civ., S.U., n. 490 del 16.02.2017, in Jusdicere.it del 13.03.2017.

[19] Cass. Civ., sez. 3, n. 28286 del 22.12.2011, in La Tribuna, Arch. Giur. della Circolazione e dei Sinistri stradali, 2013, 2, p. 193 ma anche Cass. Cass. Civ. S.U., n. 26961 del 22.12.2009, in CED, Cassazione, 2009, Cass. Civ. sez. 1, n. 9317 del 14.04.2013, in CED, Cassazione, 2013; Cass. Civ. sez. L. n. 11256 del 10.05.2013, in SmartLex-IlSole24Ore; Cass. Civ. sez. 2, n. 10177 del 18.05.2015, in CED, Cassazione, 2015, e Cass. Civ., sez. 2, n. 22574 del 7.11.2016, in CED, Cassazione, 2016.

[20] Cass. Civ., sez. 1, n. 6900 del 23.07.1997, in CED, Cassazione, 1997: “Deve ritenersi contrario a buona fede, e quindi inammissibile, siccome illegittimo per abuso del diritto, il comportamento del creditore il quale, potendo chiedere l’adempimento coattivo dell’intera obbligazione, frazioni, senza alcuna ragione evidente, la richiesta di adempimento in tutta una pluralità di giudizi di cognizione davanti a giudici competenti per le singole parti. Ne vale ad escludere questo giudizio di sfavore il fatto che nessun vantaggio economico si profili, in tale modo, per il creditore. Ciò che infatti unicamente rileva, ai fini di una corretta impostazione del problema entro i canoni ermeneutici del principio di buona fede è l’esistenza di un qualsivoglia pregiudizio per il debitore, non giustificato da un corrispondente vantaggio – meritevole di tutela per il creditore”. Si veda anche Cass. Civ., sez. 1, n. 7400 dell’8.08.1997, in CED, Cassazione 1997.

[21] In CED, Cassazione, 2000: “In assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accertarlo, attribuitagli dall’art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso, senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni”. Nello stesso senso anche Cass. Civ., sez. 2, n. 3814 del 15.04.1998, in CED, Cassazione, 1998 e Cass. Civ., sez. 2, n. 10326 del 19.10.1998, in CED, Cassazione, 1998 e IlSole24Ore – Guida al Diritto, 2007, 47, p. 32 con nota di M. Finocchiaro: “Il creditore ha facoltà di chiedere, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione all’identica facoltà di accettarlo, riconosciutagli dall’art. 1181 c.c., perché il pericolo di aggravio di spese per il debitore, esposto ad una pluralità di decreti ingiuntivi nel caso di parcellizzazione del credito, è dal medesimo ovviabile o mettendo in mora il creditore, offrendogli l’adempimento dell’itero, o chiedendo l’accertamento negativo di esso”. Più di recente anche Cass. Civ. sez. L, n. 1251 del 25.01.2016, in SmartLex – IlSole24Ore.

[22] Si assisterebbe, diversamente ragionando, ad un ingiusto aggravamento della posizione del debitore, sia per il prolungamento del vincolo coattivo cui dovrebbe sottostare per liberarsi dell’obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia azionato nei suoi confronti all’inizio solo pro quota e con riserva di azione per il residuo, sia per l’aggravio di costi ed oneri, senza un apprezzabile interesse per il creditore. La condotta tenuta dal creditore finisce, così, inevitabilmente comportare un aggravio di spese processuali per il debitore che resterebbe esposto indefinitamente al vincolo coattivo, in aggiunta al rischio di contrasti di giudicato, con duplicazione dell’attività istruttoria in relazione alla medesima vicenda sostanziale.

[23] Cass. Civ., S.U., n. 23726 del 15.11.2007, cit. Conf. Cass. Civ., sez. 3, n. 24539 del 20.11.2009, in SmartLex-IlSole24Ore e Cass. Civ., sez. 3, n. 15476 dell’11.06.2008, in CED, Cassazione, 2008.

[24] Un processo per definizione “giusto”, per la Suprema Corte “non potrebbe essere ove frutto di abuso […] per esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi” e, peraltro, per “l’evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della relativa durata”.

[25] Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto, ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.. Così in Cass. Civ. sez. 1, n. 6957 del 18.03.2010, in IlSole24Ore – Mass. Rep. Lex24. Ciò vale anche se le domande sono relative al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, per Cass. Civ. sez. 3, n. 28286 del 22.12.2011, cit.

[26] In CED, Cassazione, 2017.

[27] Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti possono essere proposte in separati processi.

[28] Cass. Civ., sez. 6, n. 21318 del 21.10.2015, in CED, Cassazione, 2015.

[29] Ad esempio, Cass. Civ., sez. 2, ord. n. 16993 del 27.06.2018, in www.altalex.it del 6.11.2018 ha ritenuto abusivo il frazionamento del credito nella fattispecie esaminata “posto che gli incarichi professionali dell’attore, un perito assicurativo, seppure diversi in quanto riguardanti ciascuno un distinto sinistro, erano tutti riconducibili ad un unico contratto d’opera esistente con la compagnia di assicurazioni nell’ambito di un più ampio accordo di collaborazione professionale, svoltosi per anni, senza particolarità nella richiesta della prestazione o di ulteriori compensi. Non è stato ritenuto giustificato e meritevole di tutela oggettivamente l’interesse del creditore a frazionare le proprie pretese creditorie per ottenere il pagamento relativo ad incarico esperito rispetto alla propria committente”. Si veda anche Cass. Civ., sez. 2. n. 31012 del 28.12.2017, in CED, Cassazione, 2017. E, di recente, Cass. Civ., S.U., n. 4315 del 20.02.2020, in IlSole24Ore, Guida al Diritto, 2020, 29, p. 82: “Commette abuso del processo il perito che, avendo svolto continuativamente per circa dieci anni opera di perito per un’impresa assicuratrice, proponga domanda separata di pagamento di una singola perizia; pertanto il gravame in sede di legittimità avverso la decisione di rigetto assunta dal giudice di merito va dichiarato inammissibile, e il ricorrente va condannato alla sanzione di cui all’art. 86 c.p.c.”.

[30] Fanno riferimento alla legittima proposizione – da parte dell’attore ed in separati processi – di più domande, aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito pur se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, ove l’attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento del credito Cass. Civ., sez. 2, n. 20714 del 13.08.2018, in CED, Cassazione, 2018, Nella fattispecie, tuttavia, l’interesse soggettivo è stato ritenuto insussistente, vista peraltro l’instaurazione di cinquantotto procedimenti per ingiunzione per ottenere il pagamento di una pluralità di crediti relativi alle spese di custodia di veicoli affidati ad una carrozzeria dalle autorità di pubblica sicurezza. Nello stesso senso Cass. Civ., sez. 2, ord. n. 17893 del 6.07.2018, in CED, Cassazione, 2018.

[31] C.N.F., sentenza n. 102 del 2.05.2016 in https://www.codicedeontologico-cnf.it, che, in particolare, osserva come pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, a fronte di un credito relativamente modesto e pur potendo egli fruttuosamente agire in via esecutiva mobiliare, proceda con plurimi pignoramenti immobiliari, e quindi con un’iniziativa giudiziaria sproporzionata, in relazione alla tutela delle ragioni creditorie del proprio cliente, ed inutilmente onerosa, così pregiudicando ingiustamente la parte debitrice.

[32] Così, C.NF, sentenza n. 148 del 10.12.2017, ma anche più di recente C.N.F., sentenza n. 116 del 19.10.2019, tutte in https://www.codicedeontologico-cnf.it.

[33] Così in Cass. Civ., sez. 1, n. 9488 del 30.04.2014, in CED, Cassazione, 2014. Nella specie, la Suprema Corte ha provveduto alla riunione dei ricorsi proposti dai comproprietari di alcuni immobili espropriati che, rappresentati dallo stesso difensore, avevano proposto distinte domande di analogo contenuto e volte ad ottenere la determinazione della rispettive indennità espropriative.

[34] Cass. Civ., S.U. n. 23726 del 15.11.2017, cit.. Nello stesso senso Cass. Civ., sez. 3, n. 15476 dell’11.06.2008, cit.; Cass. Civ. sez. L, n. 28719 del 3.12.2008, in CED, Cassazione, 2008, Cass. Civ., sez.. 3, n. 24539 del 20.11.2009, cit., Cass. Civ., S.U., n. 26961 del 22.12.2009, cit.

3. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8151 del 2020: un caso di non abuso

Di particolare interesse, rispetto al tema dell’abuso del processo esecutivo, è la recente ordinanza della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, n. 8151 del 24.04.2020[35].

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso promosso contro la sentenza n. 2752/2017 della Corte d’Appello di Firenze e nel condannare il soccombente al pagamento delle spese di lite, ha espresso il principio di diritto per cui, in tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e di buona fede e non contravviene, pertanto, al divieto di abuso degli strumenti processuali, il creditore di due o più condebitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un’azione esecutiva nei confronti di uno di essi, dopo avere ottenuto, nei confronti dell’altro, un’ordinanza di assegnazione exart. 553 c.p.c, fintanto che quest’ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato, sino all’integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto – la cui inosservanza va comunque dedotta con l’opposizione esecutiva – di conseguire importi superiori all’ammontare del credito azionato.

Nei fatti, una banca, che vantava un credito nei confronti di due coniugi, tra loro condebitori in solido[36], sottoponeva a pignoramento la pensione dovuta al primo dall’INPS e, successivamente, ad esecuzione pendente, notificava analogo atto, con lo stesso terzo pignorato, sempre per emolumenti da pensione, anche nei confronti dell’altro condebitore.

Vista la dichiarazione positiva del terzo, all’udienza exart. 547 c.p.c., il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale assegnava in pagamento all’istituto procedente, e nei limiti di legge, la pensione del primo condebitore. La banca, tuttavia, non desisteva dal proseguire col pignoramento anche a carico della seconda, e a cumulare così i mezzi di espropriazione, continuando l’INPS ad accantonare comunque pro quota le somme.

Veniva proposta allora opposizione all’esecuzione, e l’opponente lamentava l’illegittimità della condotta processuale. Anche la richiesta di sospensione cautelare del processo esecutivo veniva tuttavia respinta, in sede di reclamo, e l’opposizione proseguita nel merito, con il rigetto della domanda, sia da parte del Giudice di prime cure, sia in sede di gravame.

Da qui il ricorso in Cassazione, promosso da un erede del debitore, col richiamo dell’art. 483 c.p.c., sull’opposizione del debitore al cumulo dei mezzi di espropriazione, sostenendo che la banca avesse agito in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, ed in palese abuso dello strumento processuale[37], quasi che i due condebitori dovessero essere trattati, sotto il profilo soggettivo, come un’unica parte, toccata da più esecuzioni contemporaneamente.

A detta del ricorrente, infatti, l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene in linea di principio non precluda la possibilità di ottenerne anche altre in relazione allo stesso titolo e fino all’effettiva soddisfazione del credito, rende non legittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione ove vi sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento e non deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario[38], cosa che nel caso non era avvenuta.

Peraltro, sempre secondo il ricorrente, è la natura dell’obbligazione in solido, dal lato passivo, a comportare che il pagamento conseguito da un condebitore estingua la pretesa creditoria nei confronti degli altri, exart. 1292 c.c.

La Corte di Cassazione, nell’affermare il principio di diritto come sopra, però, non ritiene convincente l’argomentazione del ricorrente, né correttamente richiamato, a sostegno della pretesa, l’art. 483 c.p.c., essendo quest’ultima una disposizione normativa che si rifà alla diversa ipotesi del cumulo di mezzi di espropriazione, nei confronti del medesimo debitore e, dunque, al caso in cui un creditore intraprenda una seconda azione espropriativa nei confronti del medesimo debitore e per lo stesso titolo, quando abbia già conseguito un provvedimento potenzialmente satisfattivo del credito[39] e, dunque, ad una parcellizzazione e frammentazione del credito.

Oltre a ritenere generica la censura[40], i giudici non hanno ritenuto, pertinente, al caso de quo, che la clausola generale di buona fede debba venire in rilievo anche nella fase anteriore all’inizio dell’esecuzione. La domanda da porsi nella fattispecie, rispetto alla disciplina generale delle obbligazioni in solido, e sulla quale la Corte si è invece pronunciata, è e deve essere piuttosto quella se sia possibile, per il creditore, proseguire l’azione esecutiva intrapresa nei confronti di uno dei due debitori, dopo avere comunque ottenuto un’ordinanza di assegnazione, potenzialmente satisfattiva (la dichiarazione del terzo era positiva e l’INPS aveva cominciato ad accantonare le somme) nei confronti dell’altro dei condebitori.

E la Corte dà risposta affermativa: nel caso specifico del pignoramento di una quota della pensione, e/o comunque di emolumenti che vengono corrisposti periodicamente, l’evento estintivo non è immediato ma si perfeziona solo all’esito dell’accantonamento, mese dopo mese, di tutte le somme effettivamente necessarie per la soddisfazione del creditore. E’ pertanto giustificata, a detta dei giudici, la facoltà di un creditore di più condebitori in solido di instaurare una pluralità di procedure esecutive parallele a carico di ciascuno dei condebitori, fintanto che questi non abbia ottenuto l’integrale soddisfazione del proprio credito.

L’assegnazione dei crediti pignorati presso terzi non può avere l’effetto limitativo della responsabilità solidale cui fa riferimento il ricorrente[41], perché la stessa non è immediatamente satisfattiva, essendo pronunciata exart. 553 c.p.c., cioè “salvo esazione”[42], con la conseguenza che l’estinzione del diritto del creditore si verifica solo con l’effettivo ed integrale pagamento da parte del terzo pignorato di tutte le somme assegnate.

Al diritto del creditore procedente di agire – sino al pieno soddisfo – nei confronti di entrambi i condebitori, tuttavia, si accompagna anche un limite superiore che non è valicabile, se non ricadendo – come abbiamo visto – nell’abuso del diritto, questo sì, irragionevole ed ingiustificato e, pertanto, non meritevole di tutela[43]: resta preclusa al creditore la possibilità di ottenere più dell’ammontare del suo credito[44] e, dunque, di eccedere sproporzionatamente in danno del debitore, aggravandone la posizione.

[35] In CED, Cassazione, 2020.

[36] Ai sensi dell’art. 1294 c.c., “i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”. La solidarietà, dal lato passivo, è dunque la regola.

[37] Ricavabile – come detto – dalla previsione dell’art. 111, comma 1, Cost. in lettura congiunta ut supra con l’art. 2 Cost. e coi doveri di solidarietà, nonché con gli obblighi di correttezza e buona fede, nel diritto delle obbligazioni e nella fase patologica del rapporto contrattuale, ex artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.

[38] Cass. Civ., sez. 3, n. 7078 del 9.04.2015, in CED, Cassazione, 2015.

[39] Cass, Civ., sez. TRI, n. 10668 del 17.04.2019, in CED, Cassazione, 2019 a mente della quale “In materia di esecuzione forzata tributaria, la disciplina sul cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all’art. 483 c.p.c. opera, in virtù della clausola generale di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo, anche in fase anteriore all’inizio dell’esecuzione, nella quale il contribuente può pertanto far valere, impugnando la cartella di pagamento (o gli atti prodromici alla riscossione coattiva), le condotte abusive dell’agente di riscossione, che manifesti l’intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito”.

[40] Infatti, solo dalla lettura della memoria della banca controricorrente e non nel ricorso, si era potuto apprendere che nella seconda procedura esecutiva, quella a carico del coobbligato, erano state assegnate le sole spese della procedura esecutiva e non altre somme imputabili, salvo esazione, al soddisfacimento del medesimo credito per cui era stata emessa l’ordinanza di assegnazione a carico del primo. E’ noto, di contro, che il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso in Cassazione, è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e, in particolare, di quello dell’art. 156, comma 2 c.p.c. Si vedano Cass. Civ., sez. 3, n. 4741 del 4.03.2005, in CED, Cassazione, 2005; Cass. Civ., sez. 3, n. 6184 del 13.03.2009, in SmartLex – IlSole24Ore; Cass. Civ., sez. 3, n. 24211 dell’14.11.2006, in CED, Cassazione, 2006 E Cass. Civ., S.U., n. 7074 del 20.03.2017, in CED, Cassazione, 2017.

[41] Si creerebbe, per il ricorrente, un beneficium excussionis.

[42] L’assegnazione di cui alla norma in esame avviene, infatti, pro solvendo per cui, se il terzo assegnato si rivela, poi, inadempiente, il creditore assegnatario potrà rivolgere le proprie pretese di nuovo al debitore esecutato.

[43] La finalità del processo esecutivo è il soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo in favore del creditore ed in danno del debitore. Esigenze sistematiche di equità, economicità, ragionevole durata e proficuità del processo impongono che tanto avvenga con il minor possibile sacrificio delle contrapposte ragioni di entrambi i soggetti: il creditore ha diritto ad ottenere né più né meno di quanto gli spetta in forza del titolo, sia pure – se necessario – con la facoltà di azionarlo più volte e con più procedure, ma non oltre l’integrale soddisfacimento del credito e con il limite dell’art. 483 c.p.c. Va – di contro – correlativamente tutelata l’aspettativa del debitore a non vedere diminuito il suo patrimonio in misura eccedente quanto sia strettamente necessario per la realizzazione del diritto del creditore.

[44] Tale limite opera, però – in sede esecutiva – solo al momento del materiale soddisfacimento del credito, ossia dall’assegnazione delle somme risultanti dall’espropriazione forzata e non anche in via anticipata.

Redazione

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