La vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

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La vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni è un’illecito contravvenzionale previsto dal codice penale e disciplinato all’articolo 663 del testo normativo, che da un lato punisce chi mette in circolazione scritti o disegni, senza l’autorizzazione richiesta dalla legge, dall’altro lato punisce chi, in un luogo pubblico, senza la licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, faccia utilizzo di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico o affigga scritte o disegni.

 

L’articolo 663 del codice penale recita testualmente:

 

“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente”.

 

Si tratta di una normativa a prima vista semplice nella sua formulazione, che diventa molto complessa per il rinvio alle autorizzazioni “richieste dalla legge”, oppure alle “prescrizioni” o “licenze dell’Autorità”.

Il contenuto varia nel tempo a seconda dell’evoluzione normativa e regolamentare, l’illecito in questione dovrà essere di volta in volta valutato alla luce delle previsioni normative e regolamentari vigenti al tempo della consumazione dello stesso.

In relazione a questo, se si abbia intenzione di sporgere denuncia nei confronti di qualcuno per vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni, si devono prima verificare i presupposti della contravvenzione.

Al fine di documentare l’illecito si potrà procedere con documentazione fotografica da sottoporre alle Autorità, o provocare l’accertamento sul luogo da parte della polizia giudiziaria competente,  rivolgendosi in primo luogo alla Polizia Municipale che possa elevare verbale che attesti la violazione, dopo avere verificato l’eventuale sussistenza di autorizzazioni in possesso del presunto contravventore.

 

Ai fini risarcitori, sarà utile verificare che possa essere contestata la più grave ipotesi di danneggiamento, della quale all’articolo 635 codice penale, oppure di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, della quale all’articolo 639 codice penale.

Se qualcuno viene denunciato per vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni è consigliabile sottoporre la questione ad un legale di fiducia perché possano tempestivamente essere considerati e studiati i presupposti normativi della contravvenzione e, soprattutto, verificare la qualifica dei luoghi pubblici o esposti al pubblico, nonché la presenza di eventuali autorizzazioni o scriminanti.

La denuncia per vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni può essere presentata personalmente presso qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (preferibilmente Polizia Municipale, ma anche Carabinieri e Polizia), che possano, eventualmente, effettuare sopralluoghi, accertamenti e valutare l’opportunità di sequestro e ordini di rimozione.

Se si vogliano circostanziare meglio i fatti, ci si dovrebbe rivolgere primae ad un Avvocato penalista, al fine di esaminare se esistano i presupposti  e  in questo caso predisporre insieme la denuncia, da sottoporre all’Autorità Giudiziaria.

Al fine di una migliore tutela, considerata la depenalizzazione per l’articolo 663 codice penale, sarà utile per la parte lesa, valutare la denuncia per danneggiamento, ai sensi dell’articolo 635 del codice penale.

Un soggetto indagato del reato di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni,  dovrà essere assistito da un legale per potere comprendere gli aspetti sanzionatori a suo carico,e l’eventuale impugnabilità.

In relazione alle sanzioni per l’affissione abusiva di manifesti da parte di appartenenti a un partito o un movimento politico, le previsioni delle quali alla legge n. 212 del 1956 hanno la funzione di garantire la correttezza e la regolarità della competizione elettorale (pertanto si applicano esclusivamente alle affissioni relative alla propaganda elettorale), mentre quelle contenute nel D.Lgs. n. 507 del 1993 tutelano, oltre all’interesse finanziario del Comune, anche l’ambiente, il decoro urbano, l’igiene, e disciplinano il normale sistema di affissioni pubblicitarie, sia sotto il profilo fiscale (e dei diritti da percepire) sia sotto quello amministrativo, in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per effettuare legittimamente le affissioni.

Sarà necessario stabilire caso per caso se si tratti di propaganda o di pubblicità, ai fini dell’applicazione della corretta sanzione.

Anche il Sindaco può applicare le sanzioni previste dall’articolo 663, vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.

In seguito alla modifica del Decreto Legislativo 30 dicembre 199, n. 507 che ha eliminato la sanzione dell’arresto, trasformando la pena in sanzione amministrativa, il Sindaco potrà applicare le sanzioni amministrative previste dall’articolo 663 del codice penale.

Spesso, le normative in violazione delle quali vengono diffusi messaggi al pubblico, sono rappresentate da normative locali.

Le scritte effettuate sui muri in luogo pubblico, costituiscono violazione dell’articolo 663 vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.

La Giurisprudenza di merito ha stabilito che, trattandosi di “collocazione in luogo pubblico di iscrizioni non autorizzate”, non dovesse rientrare nell’ipotesi di soggetto munito di licenza dell’autorità che esponga al pubblico scritti o disegni al di fuori delle apposite tabelle o degli altri luoghi a questo diretti dalla competente autorità, nella previsione della quale all’art. 663 delcodice penale.

 

Le scritte effettuate sui muri in luogo pubblico, potrebbero costituire reato diverso e più grave della contravvenzione dell’articolo 663 vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.

Esse potrebbero essere più severamente sanzionate attraverso l’ipotesi del danneggiamento, del quale all’articolo 635 del codice penale che prevede la punizione di chiunque “deteriori” cose mobili o immobili altrui.

In questo caso sarebbe un reato punibile con pena edittale della reclusione sino ad un anno, o addirittura sino a tre anni se effettuate su edifici di un certo interesse pubblico, come edifici pubblici o diretti a utilizzo pubblico, o all’esercizio di un culto, o in centri storici.

 

In relazione alla contravvenzione di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni, in  un primo tempo punita con l’arresto, l’articolo 663 del codice penale prevede adesso, a “depenalizzazione”, ai sensi dell’articolo 46 Decreto Legislativo 30 dicembre 199, n. 507, esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 ad euro 309.

 

L’affissione di un manifesto si può ritenere abusiva, se è stato affisso al di fuori degli appositi tabelloni elettorali a questo adibiti dall’Autorità, se posto su muri, cestini, cabine telefoniche e pensiline autobus, oppure su spazi riservati alla pubblicità commerciale.

Risulta essere affissione abusiva di manifesti elettorali anche l’apposizione sui tabelloni a questo diretti, ma negli spazi assegnati a partiti diversi, oppure se non siano stati pagati i diritti di affissione.

Il manifesto dovrebbe riportare attestazione di autorizzazione.

La diffusione di stampati in violazione delle normative sulla stampa periodica, rientra nella contravvenzione di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.

Si tratta di specifica e diversa fattispecie prevista dall’articolo 663 – bis del codice penale, il cosiddetto divieto di divulgazione di stampa clandestina.

Anche questa norma è stata interessata dalla depenalizzazione, che ne ha prevista la punizione con una sanzione più elevata (da euro 103 a euro 619) nei confronti di chiunque, in qualsiasi modo, divulghi stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

In questo caso, la competenza all’applicazione delle sanzioni penali, secondo l’articolo 19 bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sarà del Prefetto.

 

In seguito alle modifiche intervenute sull’articolo 663, è espressamente previsto che le sue disposizioni dell’articolo 663 del codice penale non si applichino all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi diretti dall’autorità competente, cioè di manifesti peri quali vi sia stata autorizzazione dell’Autorità all’affissione, ma che siano stati posti con modalità non autorizzate.

 

In particolare, l’affissione dei manifesti elettorali è disciplinata da norme speciali, al di fuori dell’articolo 663 codice penale, e con sanzioni amministrative più severe, sino a oltre mille euro.

La segnalazione può essere effettuata al Comune dove sia stata esposta l’affissione, oppure alla Polizia Municipale.

Dott.ssa Concas Alessandra

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