La valutazione tecnica delle offerte non deve essere condizionata, nemmeno potenzialmente, dalla previa acquisizione degli aspetti economici delle stesse e l’attribuzione dei punteggi numerici deve essere motivata

Lazzini Sonia 19/07/07
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In tema di comportamento illegittimo di una Stazione appaltante, merita di segnalare il pensiero espresso dal Tar Campania, Napoli nella sentenza  numero 6096 del 13 giugno 2007
 
< il ricorso è fondato con riferimento alla seconda censura con cui è stato contestato l’ordine di svolgimento delle operazioni di gara e la carenza di motivazione nell’assegnazione del punteggio – mezzo di impugnazione che non risulta in questo senso paralizzato dall’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse per essere la ricorrente giunta ultima in graduatoria, trattandosi di un profilo destinato ad incidere unicamente sulle contestazioni afferenti le valutazioni di merito espresse dall’organo di gara – in quanto:
 
dal verbale del 27 dicembre 2006 si legge che “la Commissione in seduta riservata procede all’apertura dei plichi contenenti la documentazione oggetto di valutazione e successivamente procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche redigendo l’allegata griglia di valutazione”; ne discende inequivocabilmente che l’organo di gara ha provveduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche e poi alla attribuzione del punteggio, operazione quest’ultima così effettuata dopo l’avvenuta conoscenza dei prezzi offerti e quindi in violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità che impongono che la valutazione tecnica delle offerte non sia condizionata, nemmeno potenzialmente, dalla previa acquisizione degli aspetti economici delle stesse;
 
del pari illegittima è poi l’attività dell’organo di gara che si è limitato all’assegnazione di meri punteggi numerici senza dare atto delle ragioni che hanno condotto all’attribuzione dei medesimi alle singole imprese partecipanti ed in particolare senza procedere ad una specifica indicazione e valutazione della documentazione rinvenuta nei plichi relativi alle offerte tecniche>
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 1^ Sezione – ha pronunciato la seguente
 
                              
 
                                  S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 1201/07 R.G. proposto da DITTA ALFA. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato ************* ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Mario Fiore n. 19 , presso lo studio dell’Avvocato *************;
 
                               contro
 
Comune di Benevento in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato ************** ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n. 156, presso lo studio dell’Avvocato *************** (studio legale Soprano-*****);
 
                              nonché nei confronti di
 
DITTA BETA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato *************** ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Cesario Console n. 3, presso lo studio dell’Avvocato ***************;
 
                                     e di
 
DITTA GAMMA s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t. non costituita in giudizio;
 
                                       per l’annullamento, previa sospensione
 
Della determinazione dirigenziale n. 50 dell’11. gennaio 2007 di aggiudicazione della gara di appalto indetta dal Comune di Benevento con bando di gara del 30 ottobre 2006 per l’affidamento del servizio di trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi per la durata di anni due;
Dei verbali di gara n. 1 e 2 della commissione giudicatrice, rispettivamente del 18 dicembre 2006 e 27 dicembre 2006 per l’affidamento del servizio di trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi per la durata di anni due;
Del bando di concorso del 30 ottobre 2006 per l’affidamento del servizio di trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi per la durata di anni due;
Del verbale di gara n. 3 richiamato nella impugnata determina dirigenziale n. 50/2007 di cui s’ignora il contenuto;
Del capitolato speciale di appalto allegato al bando;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale.
                              nonché per l’accertamento
 
del diritto della ricorrente all’aggiudicazione in quanto migliore offerente;
dell’inefficacia o nullità del contratto stipulato tra il Comune di Benevento ed il DITTA BETA di ************;
                              e/o per la condanna
 
del Comune di Benevento a ristorare la DITTA ALFA. s.r.l. dai danni ingiusti subiti e subendi in conseguenza dell’illegittima mancata aggiudicazione della gara;
 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visti tutti gli atti di causa;
 
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Benevento e della controinteressata DITTA BETA; 
 
Relatore il ********************;
 
Uditi alla camera di consiglio del 4 aprile 2007 gli Avvocati di cui verbale di udienza;
 
Letto l’art. 9 della legge n. 205/2000;     
 
      Rilevato che:
 
con bando del 30 ottobre 2006, il Comune di Benevento indiceva una gara, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento biennale del servizio di trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi;
alla prima seduta del 18 dicembre 2006 la Commissione, dopo aver dato atto che erano pervenute offerte da parte di tre imprese e segnatamente la DITTA ALFA. s.r.l. il DITTA BETA e la DITTA GAMMA s.n.c., procedeva all’apertura dei plichi ed alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa; 
nella seconda seduta del 27 dicembre 2006 l’organo di gara procedeva invece alla apertura dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti ed alla loro valutazione, attribuendo il relativo punteggio, così aggiudicando in via provvisoria il servizio al DITTA BETA che aveva presentato la migliore offerta con 77,22 punti, seguito dalla DITTA GAMMA s.n.c. con 55 punti e quindi dalla DITTA ALFA. s.r.l. con 53,697 punti;
con determinazione dirigenziale n. 50 dell’11 gennaio 2007 il Comune di Benevento aggiudicava in via definitiva il servizio al DITTA BETA;
Rilevato che:
 
avverso la determinazione di aggiudicazione definitiva, contro gli atti di gara e nei confronti del bando e del capitolato speciale di appalto proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la DITTA ALFA.s.r.l., chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, oltre al risarcimento del danno;
Lamentava parte ricorrente la carenza di motivazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva nella parte in cui non aveva specificato le ragioni della scelta compiuta, a nulla rilevando il rinvio operato ai verbali di gara, in quanto si trattava di atti non allegati al provvedimento; in secondo luogo contestava la DITTA ALFA. s.r.l. che i verbali di gara: mancavano della sottoscrizione da parte del Segretario; inoltre, le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche erano state aperte contestualmente e quindi la valutazione tecnica era stata condizionata dalla previa conoscenza del prezzo offerto dalle imprese partecipanti, circostanza confermata dal fatto che la controinteressata aveva vinto, benché avesse presentato l’offerta economica meno conveniente; ancora, deduceva la carenza di motivazione relativamente alla valutazione degli aspetti tecnici delle offerte per i quali erano stati utilizzati meri punteggi numerici; infine, oltre a dedurre l’illegittima commistione tra caratteristiche dell’offerta e requisiti di ammissione, parte ricorrente operava una serie di contestazioni afferenti i giudizi resi dalla Commissione con ciò intendendo dimostrare che era la sua offerta quella che avrebbe dovuto essere dichiarata migliore;
Si costituivano in giudizio il Comune di Benevento e la controinteressata Centro Cinofilo del Taburono concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare; 
Alla camera di consiglio del 4 aprile 2007, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Tribunale, ritenendo sussistenti tutti i presupposti, tratteneva la causa per la decisione di merito;
Considerato che:
 
il ricorso è fondato con riferimento alla seconda censura con cui è stato contestato l’ordine di svolgimento delle operazioni di gara e la carenza di motivazione nell’assegnazione del punteggio – mezzo di impugnazione che non risulta in questo senso paralizzato dall’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse per essere la ricorrente giunta ultima in graduatoria, trattandosi di un profilo destinato ad incidere unicamente sulle contestazioni afferenti le valutazioni di merito espresse dall’organo di gara – in quanto:
dal verbale del 27 dicembre 2006 si legge che “la Commissione in seduta riservata procede all’apertura dei plichi contenenti la documentazione oggetto di valutazione e successivamente procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche redigendo l’allegata griglia di valutazione”; ne discende inequivocabilmente che l’organo di gara ha provveduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche e poi alla attribuzione del punteggio, operazione quest’ultima così effettuata dopo l’avvenuta conoscenza dei prezzi offerti e quindi in violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità che impongono che la valutazione tecnica delle offerte non sia condizionata, nemmeno potenzialmente, dalla previa acquisizione degli aspetti economici delle stesse;
del pari illegittima è poi l’attività dell’organo di gara che si è limitato all’assegnazione di meri punteggi numerici senza dare atto delle ragioni che hanno condotto all’attribuzione dei medesimi alle singole imprese partecipanti ed in particolare senza procedere ad una specifica indicazione e valutazione della documentazione rinvenuta nei plichi relativi alle offerte tecniche;
Considerato che:
 
– le considerazioni che precedono comportano l’accoglimento del ricorso e l’annullamento di tutti gli atti di gara, con assorbimento degli altri motivi e rigetto della domanda risarcitoria, risultando tale pronuncia costitutiva integralmente satisfattiva dell’interesse di cui è titolare la società ricorrente;
 
– all’accoglimento del ricorso segue la condanna del Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi €1.000,00(Mille/00), con compensazione delle stesse nei confronti della parte controinteressata sussistendone giusti motivi;             
 
       P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Prima Sezione
 
– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti di gara e la determinazione di aggiudicazione;
 
– respinge la domanda risarcitoria;
 
– condanna il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi €1.000,00(Mille/00), con compensazione delle stesse nei confronti della parte controinteressata;               
 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
 
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2007 dai Magistrati
 
*************         Presidente
 
**************        Primo Referendario, estensore
 
****************       Referendario
 
Il Presidente        L’Estensore

Lazzini Sonia

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