La validità di un certificato è un elemento predeterminato dalla legge, in modo “rigido”, senza quindi possibilità di per la stazione appaltante di stabilire regole difformi.

Lazzini Sonia 12/07/07
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In tema di discrezionalità della Stazione Appaltante, merita di segnalare il seguente pensiero espresso dal Tar Puglia, Lecce con la sentenza numero 2232 del 6 giugno 2007:
 
<Come ha correttamente evidenziato la ricorrente, l’art 17 L. 57/1962 fissa la validità del certificato di iscrizione all’Albo dei costruttori in un anno dalla data di rilascio: in presenza di una disposizione legislativa che ha fissato il periodo di validità documentale di tale atto, la stazione appaltante deve considerare validi a tutti gli effetti i certificati che riportano una data non anteriore all’anno
 
 
E’ infatti vero che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante fissare nel bando di gara requisiti di partecipazione ad una gara diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, tuttavia tale facoltà ben può essere esercitata rispetto a norme regolatrici che prevedono fattispecie elastiche, strutturate su concetti non tassativi, ma indeterminati, che implicano, per la loro definizione da parte dell’interprete, un rinvio alla realtà sociale>
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Dec.2232/07
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 317 Reg.Ric.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce
Seconda Sezione
 ANNO 1991 
 
 
 
 
Composto dai ******************:
 
****************************
*****************.                                     
SILVANA BINI Ref., relatore
ha pronunziato la seguente
 
SENTENZA
 
SUL RICORSO N. 317/1991 PROPOSTO DA:
 
Costruzioni Edili Pola di *******************, rappresentata e difesa dall’Avv. ************* e dall’Avv. ***************, elettivamente domiciliata in Lecce, Via Oberdan n. 107;
 
contro
 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Taranto, rappresentato e difeso dall’Avv. *************, elettivamente domiciliato in Lecce, Via Rubichi 23, presso la Segreteria TAR;
SEAS S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Lecce, Via B. Martello 58;
per l’annullamento
 
del provvedimento del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Taranto n. 343 del 23,10,1990, con cui veniva approvato l’elenco delle ditte da invitare alla gara per l’appalto dei lavori di costruzione della Caserma per la Guardia di Finanza di Taranto;
 
della lettera invito;
 
delle determinazioni assunte dal Consorzio di approvazione degli atti della Commissione di gara del 14.1.1991 di aggiudicazione alla SEAS spa;
 
Visto il ricorso ed i suoi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e della controinteressata;
 
Uditi all’udienza dell’11 aprile 2007 il relatore dott.ssa ************ e per parte ricorrente l’Avv. *********,;
 
Considerato in
 
FATTO
 
La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Taranto da espletarsi con il sistema della licitazione privata, per l’affidamento dei lavori per la costruzione della Caserma per la Guardia di Finanza.
 
Con delibera n. 343 del 23.10.1990 il Consorzio approvava l’elenco delle imprese da invitare e la lettera di invito, contenente le modalità di partecipazione.
 
La ricorrente presentava l’offerta, risultando aggiudicataria dei lavori, come da determinazione assunta dalla Commissione in data 27.11.90.
 
Tuttavia con lettera del 9.1.91 il Commissario del Consorzio comunicava di non aver proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara, invitando la Commissione di gara ad un riesame della documentazione, convocando a tal fine la Commissione per il 14.1.1991.
 
In tale riunione l’aggiudicazione veniva operata a favore della SEAS, mentre l’offerta della ricorrente veniva esclusa in quanto il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori presentato dalla ricorrente era stato rilasciato in data 3.5.90, in violazione alla clausola n. 4 della lettera d’invito che richiedeva la produzione del certificato in esame con data non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara (27.11.1990).
 
Avverso gli atti in epigrafe indicati, la ricorrente articola i seguenti motivi:
 
Violazione e falsa applicazione dell’art 17 L. 57/1962; violazione del principio che impone la predeterminazione dei criteri per l’ammissione dei concorrenti, al momento del bando di gara; eccesso di potere; contraddittorietà dell’azione amministrativa. Difetto dei presupposti; Illegittimità derivata.
 
Si costituivano in giudizio il Consorzio intimato e la controinteressata.
 
Con ordinanza n. 292 del 9.2.1991 veniva accolta la domanda di sospensione.
 
Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2007 la causa veniva trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
 
La ricorrente ha partecipata alla gara indetta dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Taranto, per la costruzione della Caserma della Guardia di Finanza di Taranto, risultando aggiudicataria.
 
A seguito di una verifica supplementare, veniva esclusa, in quanto il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori presentato dalla ricorrente era stato rilasciato in data 3.5.90, in violazione alla clausola n. 4 della lettera d’invito che richiedeva la produzione del certificato in esame con data non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara (27.11.1990).
 
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
 
Come ha correttamente evidenziato la ricorrente, l’art 17 L. 57/1962 fissa la validità del certificato di iscrizione all’Albo dei costruttori in un anno dalla data di rilascio: in presenza di una disposizione legislativa che ha fissato il periodo di validità documentale di tale atto, la stazione appaltante deve considerare validi a tutti gli effetti i certificati che riportano una data non anteriore all’anno.
 
E’ infatti vero che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante fissare nel bando di gara requisiti di partecipazione ad una gara diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, tuttavia tale facoltà ben può essere esercitata rispetto a norme regolatrici che prevedono fattispecie elastiche, strutturate su concetti non tassativi, ma indeterminati, che implicano, per la loro definizione da parte dell’interprete, un rinvio alla realtà sociale.
 
Nel caso di specie si fuoriesce da questa ipotesi in quanto la validità di un certificato è un elemento predeterminato dalla legge, in modo “rigido”, senza quindi possibilità di per la stazione appaltante di stabilire regole difformi.
 
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto.
 
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II, accoglie il ricorso.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’11 Aprile 2007.
 
***************** – Presidente
 
************       – Estensore
 
 
Pubblicata il 6 giugno 2007
 

Lazzini Sonia

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