La tutela delle opere giornalistiche: la vicenda Telegram

a cura della Dott.ssa Serena Biondi

Il quadro normativo

L’articolo 1 della Legge sul Diritto d’Autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione.

Il testo di questa norma è ripreso anche dall’articolo 2575 del Codice Civile.

Inoltre all’articolo 2 della Legge sul Diritto d’Autore vengono elencate le opere tutelate dal diritto d’autore, tra le quali rientrano quelle giornalistiche se sussistono le seguenti condizioni: se sono dotate di carattere creativo inteso come capacità dell’opera di esprimere la personalità dell’autore; se l’opera viene estrinsecata in un diritto materiale.

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La giurisprudenza

La definizione di attività giornalistica espressa dalla Giurisprudenza è pacifica.

Si tratta di “attività contraddistinta dall’elemento della creatività, di colui che, “con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica”.

 Il giornale online

Al giorno d’oggi l’informazione su carta stampata sta cedendo, sempre più, il posto all’informazione tramite il web.

A tal proposito, l’articolo 1 della Legge 62/2001 (“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416”) stabilisce quanto segue:

“Per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”. Caratteristica del prodotto editoriale è quella di “essere diffuso al pubblico con periodicità regolare e (di essere) contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto”.

Il web e la violazione del diritto d’autore

La divulgazione dell’informazione tramite il web ha determinato e determina l’aumento dei casi di violazione del diritto d’autore.

In particolare si intende porre l’attenzione sulla diffusione dei contenuti editoriali tramite i social network senza alcuna autorizzazione.

Di seguito la vicenda che ha visto coinvolto “Telegram”.

 Il caso Telegram

Telegram è un’applicazione di messagistica istantanea nata nel 2013 in Russia ed utilizzabile su dispositivi iOS, Android, Windows Phone e su PC, da browser o tramite l’App desktop per Windows.

 

Recentemente, a seguito dell’intervento dell’AGCOM prima e della procura di Bari poi (ipotizzando i reati di ricettazione, riciclaggio, accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico furto e violazione della legge sul diritto d’autore) Telegram ha bloccato 20 canali tramite cui venivano diffuse copie pirata di opere protette dal diritto d’autore.

Procedura dinanzi all’autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Una possibile strada per arginare l’illecita utilizzazione sul web di opere protette dal diritto d’autore è quella prevista dal Regolamento in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. Questo Regolamento introduce una procedura finalizzata ad accertare e cessare la violazione sia del diritto d’autore che dei diritti connessi realizzati sulle reti di comunicazione elettronica appunto; detta procedura può portare ad un adeguamento spontaneo con rimozione dell’opera oggetto di istanza o alla disabilitazione del sito internet.

Molto spesso si ricorre all’AGCOM per le violazioni massive, dunque quando vi è una significativa quantità di opere (film, riviste, giornali etc.) su un sito internet.

AGCOM e TELEGRAM

Come anticipato, di recente l’AGCOM ha esaminato l’istanza presentata dalla Federazione Italiana Editori Giornali  nei confronti di Telegram. Con questa istanza è stato chiesto di rimuovere le edizioni digitali delle testate pubblicate su alcuni canali Telegram e di sospendere l’accesso alla piattaforma.

Il ruolo di AGCOM è quello di difendere la proprietà intellettuale ma con un grande limite: può  adottare provvedimenti che abbiano come destinatari solo i soggetti compresi sul territorio nazionale; diversamente – come nel caso Telegram  appunto– l’autorità può ordinare ai provider italiani di disabilitare l’accesso al sito ma non la rimozione dello stesso.

 

Il Garante ha infatti imposto a Telegram la rimozione di alcuni canali pirata ma non ha potuto bloccare la piattaforma proprio perché “Agcom può adottare provvedimenti aventi come diretti destinatari soltanto soggetti compresi nel perimetro dei propri poteri regolatori. Quando la violazione avviene invece su canali di un sito ubicato al di fuori del territorio nazionale, come nel caso di Telegram, l’Autorità non può che rivolgersi ai provider italiani che forniscono l’accesso a internet, ordinando loro di procedere alla disabilitazione dell’accesso all’intero sito. Non è infatti possibile ordinare la rimozione selettiva dei soli contenuti illeciti, in quanto ciò comporterebbe l’impiego di tecniche di filtraggio che la Corte di giustizia europea ha giudicato incompatibili con il diritto dell’Unione. Per espresse disposizioni delle direttive europee, la disabilitazione dell’accesso alla piattaforma deve rispondere a criteri di proporzionalità che Agcom ha sempre applicato con rigore”.

Per questo motivo, come sopra anticipato, è successivamente intervenuta la procura di Bari.

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