La società tra coniugi in regime di comunione

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A volte qualcuno si chiede se marito e moglie possano costituire una società anche se sono in regime di comunione dei beni.

Oppure, se sia possibile costituire anche una società di persone o di capitali e che fine fanno i beni della società in caso di divorzio.

La Suprema Corte di Cassazione ha risposto con una recente sentenza (Cass. sent. n.8222/20)

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Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

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Quanti tipi di società esistono

Esistono due grandi gruppi di società, che sono le società di persone e le società di capitali.

Le società di persone possiedono la cosiddetta “autonomia patrimoniale imperfetta”, vale a dire che dei debiti della società rispondono anche i soci se il capitale sociale non dovesse essere sufficiente.

In questo modo, il socio rischia anche il fallimento.

L’unica eccezione è prevista per i soci accomandanti delle società in nome collettivo (Snc), i quali non rispondono con il proprio patrimonio e possono perdere il capitale investito nella società.

Le società di capitali hanno completa autonomia patrimoniale, e i debiti della società non si ripercuotono sui soci.

Se i creditori non riescono a pignorare i beni della società, non si possono rivalere sui soci stessi.

I regimi patrimoniali

I regimi patrimoniali sono sostanzialmente due e i coniugi li possono scegliere al momento del matrimonio.

Sono la comunione dei beni e la separazione dei beni.

La comunione è il regime ordinario, scatta se manca l’indicazione dei nubendi al parroco o all’ufficiale di Stato civile.

La comunione prevede una comproprietà dei beni acquistati durante il matrimonio.

Restano esclusi i beni dei quali i coniugi erano proprietari prima delle nozze e quelli ricevuti in momenti successivi come frutto di donazioni o eredità.

Non rientrano nella comunione neanche i beni per utilizzo personale, ad esempio, abbigliamento e strumenti di lavoro, e i risarcimenti del danno.

Il conto corrente individuale non entra nella comunione.

Ognuno dei coniuge ne può fare quello che vuole, ma in caso di separazione dovrà essere diviso in quote uguali.

Con la separazione dei beni ognuno dei coniugi  è proprietario in modo esclusivo dei beni acquistati con i suoi soldi anche dopo il matrimonio.

Si ha una netta separazione tra i due patrimoni.

In che cosa consiste l’impresa familiare

L’impresa familiare è diversa dalla società e non è una vera società.

Il lavoro prestato in modo continuativo da un soggetto a favore dell’impresa gestita da un familiare, al quale sia legato da un determinato grado di parentela o affinità, riceve una tutela particolare

(artt. 230 bis e 230 ter c.c.).

Il lavoro nell’impresa familiare si presume gratuito.

I familiari collaboratori hanno diritto a partecipare agli utili, ai beni acquistati con gli stessi e agli incrementi dell’impresa, anche in relazione all’avviamento.

Il diritto del singolo prestatore di lavoro è proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, ed è condizionato dai risultati che dall’impresa familiare raggiunge.

Se non vengono realizzati utili, l’imprenditore non ha l’obbligo di corrispondere una retribuzione sufficiente.

Il familiare che partecipa all’impresa ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia.

Il potere di gestione ordinaria dell’impresa familiare spetta al titolare in modo esclusivo.

Questo è relativo ai familiari che abbiano prestato lavoro nell’azienda familiare, mentre, il convivente di fatto che presta il suo lavoro in modo stabile ha diritto esclusivamente a una partecipazione, commisurata al lavoro prestato, a utili dell’impresa familiare e beni acquistati con essi, e incrementi dell’azienda, anche in relazione all’avviamento.

La disciplina relativa al lavoro nell’impresa familiare si applica se non è si può configurare un diverso rapporto di lavoro, e offre una tutela minima e inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgono in ambito familiare e che non si possono ricondurre al classico schema del rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

La costituzione dell’impresa in capo ad un soggetto, ad esempio, il coniuge, il genitore, oppure ad entrambi i coniugi, i partecipanti coniugi, familiari, conviventi, lo svolgimento da parte del familiare di un’attività di lavoro continuativa, l’accrescimento della produttività dell’impresa che consegue al lavoro del partecipante.

L’impresa può essere coniugale se gestita dai coniugi in comunione dei beni ed essere di entrambi o di uno dei coniugi, individuale se di uno dei coniugi.

È impresa familiare quando collaborano l’altro coniuge o i familiari, che non partecipano alla sua gestione.

Al fine di costituire un’impresa familiare non è necessario un contratto, può avvenire anche in modo tacito con comportamenti concludenti, vale a dire con lo svolgimento dell’attività.

Una simile forma di impresa non deve avere una dimensione prestabilita, può essere piccola, media o grande, può avere come oggetto un’attività industriale, commerciale o agricola, è vietato l’esercizio di attività bancaria o assicurativa.

Non si parla di impresa familiare quando il lavoro viene prestato in modo occasionale dai familiari che convivono con l’imprenditore.

In presenza di simili circostanze, l’attività di lavoro si esegue in modo spontaneo o per adempiere a doveri familiari, ad esempio, doveri reciproci tra i coniugi, dei genitori verso i figli e viceversa, obbligo agli alimenti, e ha il suo fondamento nel rapporto di affetto e di solidarietà che lega i membri della famiglia, in virtù di un’obbligazione “morale” ed “affettiva”, al di fuori di qualsiasi vincolo giuridico.

Si deve trattare di un aiuto occasionale, che non integri comportamenti abituali e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa.

Il limite quantitativo temporale massimo del lavoro occasionale prestato dal familiare è di 90 giorni nel corso dell’anno solare.

Il lavoro occasionale dei familiari è gratuito, non deve essere retribuito e non sono dovuti i contributi all’Inps.

La società tra marito e moglie

La Suprema Corte di Cassazione sostiene che può essere costituita una società tra coniugi, come confermato dall’articolo 230 bis  del codice civile.

Marito e moglie possono sottoscrivere un atto costitutivo di società di persone o di capitali, sia che  abbiano un regime di comunione sia di separazione dei beni.

 

Perché si possa parlare di impresa familiare devono sussistere determinati presupposti, ed è diversa dall’impresa familiare.

 

Nell’autonomia negoziale dei coniugi si possono decidere le regole per l’esercizio di un’impresa, optando tra la costituzione di una comune società o per l’impresa familiare.

L’individuazione della scelta societaria è facile in presenza della stipula di un atto costitutivo formale, dove non il coniuge socio ma la società è il soggetto imprenditore perché dotata di soggettività giuridica  autonoma.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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