La società tra avvocati

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La società tra avvocati in Italia costituisce una modalità di organizzazione dell’esercizio della professione di avvocato. 
È stata introdotta dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in attuazione della direttiva dell’Unione europea n. 98/5/CE rivolta a facilitare l’esercizio della professione forense nell’Unione Europea.
 A seguito dell’emanazione della legge n.183/2011 sono state introdotte varie modifiche, come ad esempio l’autentica costituzione di società formale e la possibilità di costituire una società unipersonale, vale a dire formata da un unico socio.
 

Indice

1. La costituzione

Per la costituzione della società tra avvocati si utilizza lo stesso meccanismo per la costituzione di una società in nome collettivo, con la differenza che va iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle società tra professionisti e l’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblica notizia.
La stessa va iscritta nella sezione speciale dell’albo degli avvocati e si applicano le norme professionali e deontologiche. 

2. La disciplina

E’ regolata dalle norme della società in nome collettivo dove non derogata dalla disciplina speciale come dal decreto relativo.
Ha come oggetto sociale l’esercizio in comune tra gli stessi della propria attività professionale, ad esempio rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio o consulenza legale. 
Non può essere soggetta a fallimento non svolgendo attività imprenditoriale.
I soci devono essere in possesso di un titolo di avvocato e non è consentita agli stessi la partecipazione in più società tra avvocati.
La cancellazione o radiazione dall’albo comporta l’esclusione di diritto dalla società mentre la semplice sospensione è causa di esclusione facoltativa.
 
Nella ragione sociale ci deve essere l’indicazione “società tra professionisti” (in abbreviato s.t.p.) mentre non è più obbligatorio l’indicazione anche del nome e del titolo professionale di uno o più soci. 
L’amministrazione della società non può essere affidata a terziche non siano i soci e lo stesso vale per gli incarichi professionali.
Il cliente ha diritto a chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia svolto da uno o più soci scelti, diversamente la società dovrà comunicare prima dell’inizio dell’incarico il socio o i soci scelti per questo compito.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale o dei singoli soci.

3. L’invalidità

Le cause di invalidità sono le stesse di quelle previste per l’invalidità dei contratti.
Diversamente gli effetti che si rifanno alla disciplina della società per azioni
1. La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudica l’efficacia degli atti     compiuti in nome della società. 
2. Restano le responsabilità personali dei soci per le obbligazioni anteriori. 
3. La sentenza di nullità o di annullamento nomina uno o più liquidatori, avviando la procedura di liquidazione che porterà all’estinzione della società dopo avere soddisfatto i creditori e ripartito tra i soci l’attivo della liquidazione.

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4. La responsabilità professionale

Ferma restando l’applicazione della disciplina delle società in nome collettivo per le obbligazioni sociali che non derivano dall’attività professionale, una specifica disciplina è dettata per la responsabilità professionale.
Esclusivamente i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale.
Con essi risponde la società con il suo patrimonio.
Sono responsabili con loro illimitatamente e solidalmente i soci, quando la società ometta di comunicare il nome dell’avvocato incaricato prima dell’inizio dell’esecuzione del mandato. 

5. La Società per Azioni unipersonale

La società per azioni di tipo unipersonale è una S.p.A. con un unico socio. 
La s.p.A. unipersonale è stata introdotta con la riforma del diritto societario attuata con il Decreto Legislativo n.6/2003.
Prima di questa data non era consentito iscrivere una società per azioni con un unico socio (la mancanza di pluralità dei soci era una delle cause di nullità societaria).
La S.p.A. poteva essere costituita esclusivamente per contratto e non anche con un atto unilaterale. Era possibile costituire società a responsabilità limitata unipersonali e la dodicesima direttiva aveva introdotto questa possibilità anche per il diritto comunitario.
Il socio unico può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. 
Se durante la vita della società si fosse verificata la sussistenza di un unico socio, la conseguenza dovrebbe essere stata non la nullità ma il superamento della separazione patrimoniale ai danni dell’unico socio, che avrebbe risposto, anche se in via sussidiaria, illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla S.p.A.
Il permanere di questa situazione per sei mesi era una causa di scioglimento della società stessa (ex art. 2362 c.c. pre-riforma). 
Il legislatore della riforma ha ritenuto di dare la possibilità di costituire una S.p.A.con un unico socio, ma nel farlo ha predisposto le opportune garanzie a vantaggio dei terzi.
L’esercizio di un’attività per mezzo del modello S.p.A. unipersonale produce una deroga alla normale regola dell’art 2740 comma 1 del codice civile, rubricato “ responsabilità patrimoniale che recita:
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, che può portare a un’ingiusta limitazione di responsabilità del soggetto socio nei confronti dei terzi, una sorta di “velo giuridico”che copra le attività dell’unico socio e lo metta al riparo da eventuali rischi. Stessa tutela potrebbe essere ottenuta attraverso uno o più soci prestanome che non effettuano nessun conferimento nel capitale sociale e si limitano ad effettuare una girata alla società delle somme ricevute dal fondatore. 
Questa deroga deriva dalla natura di persona giuridica delle società, distinta dalla persona fisica dei soci, ai fini delle obbligazioni contratte e degli gli effetti giuridici.
La distinzione tutela l’imprenditore, permettendo di mettere un limite al rischio d’impresa che si vuole perseguire, pari al capitale conferito.
Un noto esempio di S.p.A. costituita in modo unipersonale è PosteItaliane S.p.A.
 Queste le principali garanzie predisposte dal legislatore: 
 Nel periodo antecedente all’iscrizione il socio unico è responsabile per gli atti compiuti in nome della società con presunzione assoluta (art. 2331 comma 2 c.c.).
Il socio non gode dell’autonomia patrimoniale perfetta che si ha nel momento che la società acquisisca la personalità giuridica e ciò avviene soltanto dopo l’iscrizione. 
Il socio unico è tenuto a versare effettivamente il 100% del capitale sociale indicato nell’atto costitutivo sino dal momento della costituzione (art. 2342 comma 2 c.c.). 
Obbligo di pubblicità dell’unipersonalità:
gli amministratori della società sono tenuti a dare pubblicità dell’unipersonalità nel registro delle imprese.
La non osservanza di questo principio viene pesantemente sanzionata con la perdita del beneficio della responsabilità limitata, secondo quanto affermato all’articolo 2325 comma 2 del codice civile. 
I contratti della società con l’unico socio o le operazioni in suo favore sono opponibili ai creditori della società se risultano da delibere del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 2362 comma 4 c.c.). 
Se il creditore della società si vuole rivalere su un bene delle stesse, lo potrà sempre fare, a meno che il bene in questione sia stato oggetto di transazione tra la società e il socio, ed esista un atto scritto con data certa antecedente la richiesta di esproprio da parte del creditore.
In questo caso il bene appartiene alla sfera patrimoniale del socio e il creditore non se ne potrà in nessun modo appropriare.
 
 
 
 

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