La Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)

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La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione del diritto d’autore in Italia, dichiaratamente in forma di società di gestione collettiva senza scopo di lucro.

Indice

1. Le origini e la fondazione

La Società Italiana degli Autori nacque a Milano alle ore 16 del 23 aprile 1882 nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino, dove si erano riuniti il giorno precedente alcuni esponenti della cultura, dello spettacolo, dell’editoria e delle arti italiane per discutere un disegno unitario di tutela del diritto d’autore.
In 181, tra cultori di scienze, lettere ed arti, aderirono al sodalizio, e con l’approvazione del primo statuto nacque la SIA, la Società Italiana degli Autori per la tutela della proprietà letteraria e artistica.
 La neocostituita SIA ebbe in Cesare Cantù il presidente onorario e nel letterato-pittore Tullo Massarani il primo presidente effettivo.
La Società era amministrata da un Consiglio, composto da un Presidente effettivo e venti Consiglieri eletti tra i Soci.
Nel Consiglio i musicisti erano rappresentati da Giuseppe Verdi, gli scrittori da Edmondo De Amicis e Giosuè Carducci, i drammaturghi da Paolo Ferrari, i giornalisti e letterati da Leone Fortis, gli affiancati dalla competenza dei giuristi Luigi Gallavresi e Napoleone Perelli.
Aderirono in molti al sodalizio e tra i soci fondatori ci sono Arrigo e Camillo Boito, Ermanno Loescher, Cesare Lombroso, Terenzio Mamiani, Gerolamo Rovetta, Edoardo Sonzogno, Antonio Stoppani, Giovanni Verga e tre ministri dell’epoca, Domenico Berti, Pasquale Stanislao Mancini e Giuseppe Zanardelli.
La sede era dislocata in due stanze a Palazzo Pullè, a Milano, in via Brera 19.
Si legge nell’articolo 2 dello Statuto che
La Società ha per iscopo
1) la difesa mutua dei diritti d’autore spettanti ai soci
b) l’appoggio morale e materiale ai soci.
 Potevano essere ammessi alla Società
gli scrittori ed autori di opere scientifiche, letterarie ed artistiche, italiani o residenti in Italia, uomini di lettere, pittori, scultori, musicisti, ingegneri, architetti, gli editori, i capi-comici, coloro che giustifichino di essere in possesso di diritti d’autore, ed in genere i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti che facciano adesione allo Statuto della Società.
La quota di adesione era di lire 10, il contributo annuo di lire 20.
Le domande di ammissione in qualità di socio, indirizzate al Consiglio, erano firmate dal candidato e controfirmate da due membri della Società, i quali ne assumevano la presentazione.
Negli anni successivi si aggiunsero ai fondatori nomi come Antonio Fogazzaro, Giacomo Puccini, Sabatino Lopez, Tito Ricordi, Pietro Mascagni.
Tra i soci più attivi della SIA, c’erano anche nomi noti dell’editoria libraria e musicale, da Giulio Ricordi (consigliere dal 1889) a Emilio Treves (primo vicepresidente della SIA), da Ermanno Loescher a Ulrico Hoepli ed Edoardo Sonzogno.
 Il primo quadriennio di vita della SIA vide i soci fondatori impegnati a radicare il sodalizio nei rapporti nazionali e internazionali.
La pubblicazione di Atti e Notizie permise alla Società di farsi conoscere all’estero, con un crescente numero di accordi bilaterali stipulati con omologhe realtà straniere.
 Il 18 maggio 1882 entrò in vigore la Legge n. 756 che rese procedibili d’ufficio le azioni penali previste dalla legislazione vigente in materia di diritto d’autore e inasprì le pene pecuniarie in caso di rappresentazioni o esecuzioni abusive o nel caso che le opere venissero presentate al pubblico con aggiunte, riduzioni o varianti.
 Il riconoscimento del carattere mutualistico dell’Ente si ebbe, a seguito della riforma della regolamentazione sugli enti morali nel 1891, con il Regio Decreto del febbraio 1891, proprio a ridosso della Convenzione di Berna, che si pose a tutela della opere letterarie e artistiche ispirandosi al pensiero di Hugo, da poco scomparso, secondo il quale i Paesi civili devono tutelare i loro autori al modo più uniforme possibile.
Nel 1887 fu creato il primo nucleo di agenti controllori con l’ausilio dell’editore di musica Giulio Ricordi, che mise a disposizione un determinato numero di suoi rappresentanti. 
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2. L’organizzazione

La SIAE svolge la sua attività per mezzo di Divisioni distinte per sei settori specialistici:
musica, cinema, opere radiotelevisive, teatro, lirica e balletto, arti figurative e letteratura.
Per fare questo si serve di una fitta rete territoriale, anch’essa organizzata in una Divisione, oltre che con diversi altri organi a complemento del servizio.
 La Rete territoriale si articola a sua volta in 10 Sedi (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia), alle quali fanno capo le Filiali e le agenzie mandatarie, diffuse sull’intero territorio nazionale.
 Le stesse gestiscono le attività di sportello e assicurano la vigilanza e il controllo nei settori dello spettacolo e dell’intrattenimento.
Le agenzie sottoscrivono uno specifico contratto di mandato, agiscono autonomamente e ricevono compenso da provvigioni sugli incassi e spettanze per gli altri servizi conferiti.
 Gli organi decisori sono l’Assemblea, il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione e il Collegio dei Revisori.  

3. La natura e il ruolo giuridico 

La SIAE è preposta a vigilare e agire per il rispetto dei diritti d’autore di natura patrimoniale dei suoi associati e mandanti.
Lavora a questo fine in particolare rilasciando le licenze e le autorizzazioni di utilizzo delle opere e riscuotendone i connessi proventi, che ripartisce tra gli aventi diritto.
Dato il titolo di legittimazione espressamente conferita dall’autore, alcuni studiosi individuano in questo ruolo la qualità di fiduciaria dei titolari di diritti su beni infungibili come le
opere dell’ingegno.
 In qualità di intermediario, SIAE è stata l’unico soggetto autorizzato a svolgere questa attività in Italia a partire dal 1941, per effetto della Legge sul diritto d’autore, che all’articolo 180 ne costituisce espressa esclusiva.
Nel 2017, con il Decreto Legge n.148/ 2017, la Legge sul diritto d’autore è stata modificata per permettere agli altri organismi di gestione collettiva, dei quali al decreto di recepimento della Direttiva Barnier, di occuparsi dei diritti dell’autore che scegliesse di volersi affidare.
Nonostante questo, secondo l’articolo 180, SIAE resta l’unica società a possedere l’autorizzazione a potere agire in Italia.
Significa che una società di raccolta straniera può offrire i suoi servizi in Italia, ma a una italiana non è consentito lavorare.
La Commissione Europea dovrà verificare che i decreti attuativi siano redatti in conformità con la direttiva, in caso contrario partirebbe la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
 La legge preserva però la facoltà dell’autore di agire direttamente, senza intermediari, per il rispetto dei suoi diritti.
Dove l’autore che abbia maturato diritti in paesi stranieri non abbia provveduto a riscuoterli entro un anno dal momento della loro esigibilità, la norma conferisce alla SIAE titolo per esercitare quei diritti per conto dell’autore o dei suoi eventuali eredi, al fine di lasciarli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di successivi tre anni e in caso di mancanza di interesse degli stessi, di versarli alla Confederazione Nazionale Professionisti ed Artisti che li utilizzerà a fini di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
 La stessa Legge autorizza, all’articolo 181, la SIAE a svolgere altre attività collegate alla protezione delle opere dell’ingegno e a svolgere servizi di accertamento e di riscossione di tasse, contributi e altri diritti per conto dello Stato o di enti pubblici o privati.
 Il Presidente della SIAE partecipa di diritto al Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore.

4. La vigilanza

La vigilanza è il punto chiave dell’intero meccanismo di gestione del diritto d’autore e questo non esclusivamente allo scopo di introitare la maggiore quota di compensi dovuti agli aventi diritti, ma anche perché SIAE, al di là dell’aspetto economico, è destinataria per legge del compito della repressione dell’illegalità, anche in presenza di utilizzazioni e manifestazioni modeste o gratuite oppure di compensi minimi o inesistenti.
 L’amministrazione dello Stato confida nella professionalità dei controlli della SIAE da affidarle, per convenzione, compiti connessi alle verifiche erariali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia dei Monopòli.
Forte dei suoi punti di presenza sul territorio e delle migliaia di ispettori, mandatari e accertatori che capillarmente presidiano il Paese, SIAE può svolgere in modo efficace il proprio compito in virtù della qualifica di pubblici ufficiali dei propri addetti, stabilita dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, in mancanza della quale diventerebbe molto arduo se non impossibile accedere nei pubblici esercizi e verificare i documenti contabili e le licenze.

>>>Per approfondire<<<
Questa nuova edizione dell’Opera è aggiornata alle più recenti modifiche della materia, a seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 177/2021 e n. 181/2021, con cui si è data attuazione alle due ultime direttive sul tema.
Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi.

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